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Bonus 200 euro, chance riesame per le domande respinte

di Barbara Marini

  • Quando Entro 90 giorni dal 19 gennaio 2023 o dal diniego, se successivo

  • Cosa scade Istanze di riesame delle domande di indennità una tantum

  • Per chi Lavoratori autonomi e professionisti

  • Come adempiere Attraverso il medesimo canale Inps per l'indennità una tantum

1In sintesi

L'articolo 33 del decreto Aiuti ha istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 euro a favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Tale indennità è stata poi incrementata di 150 euro (per effetto del decreto Aiuti-ter) per gli aventi diritto che abbiano percepito, sempre nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.

Con la circolare 103 del 26 settembre 2022 sono state fornite dall’Inps le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum che hanno meglio specificato i requisiti richiesti dall’articolo 33.

Da inizio gennaio molti contribuenti che avevano presentato le istanze per accedere al bonus, si sono visti recapitare dei provvedimenti da parte dell’Inps con il rigetto della richiesta di indennità.

L’Inps, con il messaggio 317 del 19 gennaio 2023, ha pubblicato gli opportuni chiarimenti in merito alle modalità da seguire per la richiesta di riesame con l’indicazione degli allegati da presentare in base alle motivazioni di reiezione dell’indennità contenuta nel provvedimento.

2Le istanze di riesame

Nel messaggio 317 viene prevista la possibilità per l’assicurato di proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Inps di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare 103/2022 dell’Istituto.

Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio 317 (ovvero dalla “conoscenza della reiezione se successiva"), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile.

Pertanto, per coloro che hanno ricevuto il diniego prima del 19 gennaio, il termine (non perentorio) per la presentazione dell’istanza sarà il 19 aprile 2023; per coloro che hanno ricevuto il provvedimento successivamente al 19 gennaio, l’istanza dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

Sempre nel messaggio si legge che l’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

Per le domande nello stato «Respinta» è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto «Chiedi riesame», che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione «Allega documentazione», i documenti previsti per il riesame.

In alternativa al “fai da te”, sarà comunque possibile presentare le istanze di riesame avvalendosi dei servizi degli enti di patronato o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Inps.

3L’elenco degli esiti di reiezione e la documentazione per il riesame

Nell’allegato n. 1 al messaggio n. 317 è presente l’elencazione degli esiti di reiezione e la corrispondente documentazione da allegare in caso di istanza di riesame.

Di seguito si riportano le principali “motivazioni di reiezione”:
• 1a) “Motivazione”: non risulta essere iscritto alla gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani/esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps e con posizione attiva alla data di entrata in vigore del Dl Aiuti;
• 1b) “Documentazione da allegare”: Autocertificazione della comunicazione della iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione con indicazione di data e n. protocollo.

Occorre inoltre allegare copia del versamento effettuato, totale o parziale, con riferimento alla contribuzione di competenza a decorrere dall’anno 2020 entro la data del 18 maggio 2022:
• 2a) “Motivazione”: Non risulta essere libero professionista iscritto alla Gestione separata dell’Inps, quale soggetto che esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del Dpr 917/1986, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, con posizione attiva alla data prevista dalla normativa di riferimento e/o avere effettuato, con riferimento alla contribuzione di competenza a decorrere dall'anno 2020 entro la data di entrata in vigore del Dl 50/2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione separata;
• 2b) “Documentazione da allegare”: Autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla gestione separata con indicazione della data e del n. protocollo e/o copia del versamento effettuato, totale o parziale, con riferimento alla contribuzione di competenza a decorrere dall'anno 2020 entro il 18 maggio 2022 (oppure, in caso di reddito assente o negativo, autocertificazione con indicazione del protocollo e data di trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini fiscali per gli anni di imposta 2020 e 2021);
•3a) “Motivazione”: Non risulta in possesso di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl Aiuti;
• 3b) “Documentazione da allegare”: Autocertificazione della presentazione di richiesta di apertura della partita Iva con indicazione della data e del n. protocollo. Autocertificazione della titolarità dello studio associato e/o società semplice e della relativa partita Iva.

Ovviamente nei casi in cui il provvedimento di diniego abbia riportato quali motivazioni la titolarità di un trattamento pensionistico o l’avvenuta percezione delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del Dl Aiuti, le istanze a suo tempo presentate dovranno intendersi rigettate definitivamente senza la possibilità di alcun riesame.

Rimane comunque la facoltà di fare valere il proprio diritto all’indennità, proponendo ricorso da notificare all’Inps entro il termine ordinariamente previsto dalla legge.

4Riesame d’ufficio per dottorandi, assegnisti e co.co.co.

Con il comunicato stampa del 31 gennaio 2023 l’Inps ha fatto sapere che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno presentato, con esito negativo, la domanda per ottenere l’indennità di 200 euro, potranno ottenere le indennità di 200 euro e di 150 euro anche in assenza di una formale iscrizione alla gestione separata.

L’Inps specifica che il requisito dell’iscrizione si riterrà soddisfatto in presenza della contribuzione connessa all’attività svolta dagli utenti interessati e che per velocizzare i tempi di liquidazione dei provvedimenti e procedere al pagamento delle indennità, l’istituto ha avviato d’ufficio, cioè senza che gli interessati debbano farne richiesta, un riesame centralizzato delle istanze già inoltrate.

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