Come fare perAdempimenti

Locazioni abitative, fino al 6 settembre le domande del bonus per i canoni ridotti

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Dal 6 luglio al 6 settembre 2021

  • Cosa scade Invio delle istanze per locatori che riducono i canoni agli inquilini di abitazioni principali

  • Per chi Locatore di immobile a uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa

  • Come adempiere Istanza telematica nell'area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate

1In sintesi

È pienamente operativa la norma contenuta nel decreto Ristori (articolo 9-quater, Dl 137/2020) che cerca di dare una mano agli inquilini in difficoltà con il sostenimento del canone di locazione.La norma in questione riconosce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Si tratta di una somma di denaro corrisposta dall’agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del locatore che possiede i requisiti previsti.

L’importo del contributo è commisurato all’importo complessivo delle riduzioni dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo relative alle mensilità dell’anno 2021, già accordate al conduttore e comunicate all’agenzia delle Entrate o che verranno accordate e comunicate all’Agenzia entro il 31 dicembre 2021.

Il contributo è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

La disposizione in esame rimandava a un provvedimento attuativo dell’agenzia delle Entrate che con atto 180139/2021 del 6 luglio 2021 ha definito la procedura da seguire, approvando il modello di istanza, le istruzioni per la compilazione e la tempistica per la presentazione.

2I requisiti per ottenerlo

L’articolo 9-quater del decreto Ristori ha stabilito alcuni specifici requisiti che devono essere tutti soddisfatti per individuare con precisione le rinegoziazioni in diminuzione che possono beneficiare del contributo a fondo perduto.

Profilo soggettivo. Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai contribuenti che sono “locatori” nei contratti di locazione a uso abitativo, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all'anno 2021. Il contributo spetta pertanto sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita Iva, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, che invece sono titolari di partita Iva. Non essendoci alcuna limitazione soggettiva nella norma. Se vi fossero più soggetti che sono locatari per il medesimo contratto, ciascun locatore potrà presentare l'istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell'immobile.

Tipologia del contratto di locazione. Affinché si possa richiedere il contributo è necessario che il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile adibito ad uso abitativo, che sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisca l’abitazione principale del conduttore. Con riferimento ai contratti di locazione non rileva il regime fiscale del contratto e pertanto sono ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario sia i contratti in regime di cedolare secca purché l’immobile sia adibito ad uso abitativo. Per quanto riguarda l'individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa, occorre fare riferimento all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del Dl 551/1988, (comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e agli altri comuni individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) con apposite delibere (in primis, la delibera del 13 novembre 2003 n. 87, allegato A). Infine è necessario che l’immobile oggetto del contratto di locazione costituisca l'abitazione principale del conduttore e questo risulti dalla residenza anagrafica. Vi è poi un requisito temporale legato al contratto di locazione. È, infatti, necessario che la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data.

Rinegoziazione del canone in diminuzione. Il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso. Le rinegoziazioni devono peraltro avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori) e devono essere comunicate all'agenzia delle Entrate tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021.

3La misura del contributo

L’ammontare del contributo è pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni previsti per l’anno 2021.

Nel caso di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile.

L’importo massimo del contributo è pari a 1.200 euro per ogni locatore.

4La modalità e i termini di presentazione

Per richiedere il contributo in questione è necessario inviare una apposita istanza utilizzando il modulo allegato al provvedimento emesso dall’agenzia delle Entrate il 6 luglio 2021. L’istanza deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia e può essere presentata a partire dal 6 luglio 2021 e fino al 6 settembre 2021.

L’istanza si compone di un frontespizio dedicato ai dati del richiedente e ai dati generali dell’istanza e di un quadro A dedicato ai dati relativi ai contratti di locazione aventi i requisiti previsti e alle relative rinegoziazioni del canone.

Nell’istanza dovrà essere indicato anche l’iban sul quale effettuare l’eventuale accredito da parte dell’agenzia delle Entrate. La procedura web messa a disposizione dall’Agenzia per la presentazione dell’istanza consente di selezionare i contratti di locazione intestati al richiedente e precompila automaticamente i campi dell’istanza, attingendo alla base dati dei contratti registrati e delle relative rinegoziazioni già comunicate.

È altresì possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021.

La predisposizione e trasmissione dell’istanza, è possibile effettuarla anche con un intermediario (articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale. In tale caso, nel modello l’intermediario deve riportare il suo codice fiscale.

La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, al percorso “Servizi per – Comunicare”. Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo delle Entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa.

Successivamente il sistema effettua una serie di controlli sui dati indicati nell’istanza.

Se tali controlli hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di “scarto”. Se i controlli formali hanno invece esito positivo viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la “presa in carico”.

Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver indicato dati errati, può trasmettere una istanza sostitutiva.

5Erogazione del contributo

Successivamente al 6 settembre 2021, data ultima per la presentazione delle istanze, l’agenzia delle Entrate effettuerà un controllo sostanziale controllando i dati indicati rispetto alla situazione dei contratti di locazione e le relative rinegoziazioni.

A seguito di tale riscontro ridetermina il contributo richiesto e mette a disposizione del locatore l’importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la ricevuta di presa in carico.

Infine indicherà la percentuale effettiva di erogazione calcolata in base al rapporto tra il totale dei contributi richiesti e i fondi stanziati ed effettuerà il pagamento mediante accreditamento sul conto corrente.

6Sanzioni

Una volta presentata l’istanza da parte del locatario l’agenzia delle Entrate, prima di erogare il contributo, effettuerà tutti i necessari controlli per vedere se vi sono le condizioni ed i requisiti previsti dalla norma.

Si mette in evidenzia che in caso di indebita percezione del contributo, vi potrebbe essere il rischio di incorrere anche nelle sanzioni penali previste per l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del Codice penale).

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