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Bonus beni strumentali, lo spartiacque del 31 dicembre

di Barbara Marini e Micaela Marini

  • Quando 31 dicembre 2022

  • Cosa scade Agevolazione per investimenti in beni ordinari; misure più favorevoli per beni «4.0»

  • Per chi Imprese

  • Come adempiere Acconto del 20% dell'investimento e accettazione del fornitore entro fine anno

1In sintesi

L’anno 2022 rappresenta uno spartiacque per le agevolazioni fiscali relative ai beni strumentali in particolare per quelli ordinari: per questi ultimi non sono stati, infatti, previsti interventi normativi che abbiano prolungato o rimodulato oltre il 2022 la misura prevista dalla legge 178/2020. Per i beni 4.0 nel 2023 è prevista una riduzione considerevole del beneficio fiscale.

Sarà, quindi, opportuno fare una valutazione prima della fine dell’anno sugli investimenti programmati per non perdere il vantaggio di usufruire del credito di imposta (o di un credito di imposta più elevato) mediante il meccanismo della “prenotazione”.

Dunque. Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, legge 178/2020) ha previsto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e Industria 4.0 rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

L’agevolazione è riferibile a tre tipologie di investimenti:
• beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari”;
• beni materiali di cui all’allegato A alla legge 232/2016;
• beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 232/2016
con esclusione, tra gli altri, di veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164 del Tuir, di beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5% e di fabbricati e le costruzioni.

2Il credito di imposta sui beni ordinari: la prenotazione

Il momento di effettuazione degli investimenti rappresenta l’elemento che consente di individuare la specifica disciplina agevolativa cui sottoporre gli investimenti.

Come anticipato, gli operatori economici dovranno prestare particolare attenzione alla data del 31 dicembre 2022: effettuare l’investimento prima o dopo tale data ha infatti quale effetto la determinazione di una diversa misura dell’agevolazione, fino anche alla perdita dell’agevolazione.

In particolare, devono prestare massima attenzione coloro che intendono usufruire del credito d’imposta relativo ai beni ordinari in quanto l’agevolazione relativa a tale tipologia di beni scadrà proprio con la fine dell’anno 2022.

È possibile, tuttavia, non perdere l’agevolazione ed effettuare gli investimenti entro la data del 30 giugno 2023 (termine lungo) a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 sia avvenuta la prenotazione ovvero:
• il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
• e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Utilizzando il meccanismo della prenotazione e potendo quindi usufruire del termine lungo sarà possibile beneficiare del credito di imposta sui beni ordinari nella misura prevista dalla legge 178/2020 quindi:
• beni materiali “ordinari”: credito d’imposta 6%, costi ammissibili max 2 milioni di euro;
• beni immateriali “ordinari”: credito d’imposta 6%, costi ammissibili max 1 milione di euro.

3.. e sui beni materiali ed immateriali 4.0

Per quel che riguarda i beni materiali “4.0” (allegato A alla legge 232/2016) le differenti misure agevolative ante e post 31 dicembre 2022 sono sintetizzabili come segue.

Dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o termine lungo del 30 giugno 2023)
Credito d’imposta nella misura del:
• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
• 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o termine lungo del 30 giugno 2026)
Credito d’imposta nella misura del:
• 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
• 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
• 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni;
• 5% per “investimenti inclusi nel Pnrr diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, individuati con Dm, tra 10 e 50 milioni di euro (articolo 10 del Dl 4/2022).

Passando invece ai beni immateriali “4.0” (allegato B alla legge 232/2016) le differenti misure agevolative ante e post 31 dicembre 2022 sono così sintetizzabili.

Dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o termine lungo 30 giugno 2023)
• 50% per investimenti dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o nel termine lungo 30 giugno 2023); costi ammissibili max 1 milione di euro.

Dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (o termine lungo 30 giugno 2024)
• 20% per investimenti dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (o nel termine lungo 30 giugno 2024).

Come si può vedere dal riepilogo delle modifiche delle aliquote sopra esposto, per quel che riguarda i beni materiali e immateriali “4.0” la “prenotazione” (pagamento di acconto nella misura del 20% e accettazione dell’ordine da parte del venditore entro il 31 dicembre 2022) consentirà di poter beneficiare delle più alte aliquote previste per il 2022.

Si ricorda che per gli investimenti 4.0, per poter usufruire delle aliquote maggiorate previste per il 2022, sarà ovviamente necessaria la consegna del bene entro il 30 giugno 2023, ma entro tale termine non sarà necessario che il bene sia anche interconnesso.

Dalla data dell’interconnessione il credito di imposta potrà essere utilizzato, ma l’investimento si considera effettuato alla data della consegna.

4Il 31 dicembre per i beni “prenotati” nel 2021

Si ricorda che gli investimenti “ordinari” e “4.0” prenotati entro il 31 dicembre 2021 possono ancora sfruttare, così come previsto dell’articolo 3-quater del Dl 228/2021, il termine lungo del 31 dicembre 2022.

Questo significa che, se la consegna avviene entro la fine dell’anno sarà possibile avvalersi del credito di imposta previsto per l'anno 2021 con conseguente applicazione delle seguenti misure:
• beni materiali ed immateriali “ordinari”: credito d’imposta 10% (15% lavoro agile), costi ammissibili max 2 milioni di euro per i materiali e 1 milione di euro per gli immateriali;
• beni materiali “4.0”: credito d’imposta:
- 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
• beni immateriali “4.0”: credito di imposta 20%, costi ammissibili fino ad 1 milione di euro.

Nel solo caso dei beni immateriali “4.0” la prenotazione effettuata nel 2021 genererà uno svantaggio non potendo sfruttare la maggiore aliquota del 50% prevista per il solo anno 2022.

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