Come fare perFinanza

Bonus fiere, al via l’invio delle fatture e pagamenti delle spese

di Paolo Duranti

  • Quando Dalle ore 12 del 10 novembre alle ore 17 del 30 novembre 2022

  • Cosa scade Istanze di rimborso di spese sostenute per partecipazione a manifestazioni fieristiche

  • Per chi Imprese alle quali sia stato assegnato il buono fiere

  • Come adempiere Istanza telematica, utilizzando il modello sul sito del Mise

1In sintesi

Con il decreto direttoriale del 18 ottobre 2022 – di cui è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale 251 dello scorso 26 ottobre - il Mise ha stabilito contenuto, termini e modalità di presentazione delle istanze di rimborso del “buono fiere”, vale a dire dell’agevolazione riconosciuta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 dicembre 2022.

A completamento dell’iter per la richiesta, il ministero Imprese e made in Italy con avviso dell’8 novembre ha definito che i soggetti, a cui il buono è stato assegnato, possono presentare istanza di rimborso dello stesso, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica all’indirizzo https://misedgiaibuonofiere.invitalia.it.

La presentazione dell’istanza rappresenta un adempimento necessario in quanto, per espressa previsione normativa, l’eventuale omissione comporta la decadenza dall’agevolazione (che, si ricorda, ha validità fino al 30 novembre 2022).

Il citato decreto è di fondamentale importanza anche perché ribadisce – con una portata chiarificatrice finalizzata a fugare qualsiasi dubbio residuale in materia – che la misura in commento rientra nell’ambito del regime de minimis, con tutte le conseguenze sotto il profilo del cumulo con altri benefici.

2Il contenuto dell’istanza e gli assegnatari del buono

Nella domanda il rappresentante legale è tenuto a dichiarare:
• il possesso dei requisiti di cui all’articolo 25-bis, comma 4, del decreto Aiuti;
• l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui l’azienda ha partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
• i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;
• i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che potrebbe anche non coincidere con l’anno solare;
• in relazione alle manifestazioni fieristiche di cui sopra, i dati relativi alle spese e agli investimenti sostenuti.
Al riguardo si ricorda che – per effetto dell’articolo 4, decreto 4 agosto 2022 – sono ammesse le seguenti tipologie di spese, sempreché siano state sostenute – anche se prima del 16 luglio 2022 - per la partecipazione a manifestazioni fieristiche: affitto degli spazi espositivi, servizi assicurativi ed altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica; allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi; pulizia dello spazio espositivo; trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione delle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi; facchinaggio e trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico; servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti; noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie; impiego di hostess, steward ed interpreti a supporto del personale aziendale; servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo; attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e alla realizzazione di brochure di presentazione, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica; Iva se indetraibile. Non sono invece ammesse le spese relative ad imposte e tasse;
• l’importo del buono fiere chiesto a rimborso;
•l’Iban relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Con il decreto direttoriale del 7 ottobre scorso viene specifcato l’elenco, di cui all’allegato 1, dei soggetti assegnatari del buono con indicazione del relativo importo.

3Gli allegati

L’istanza di rimborso dev’essere accompagnata dalla seguente documentazione:
copia del buono fiere rilasciato dal Mise;
copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio;
do cumentazione attestante l’avvenuto pagamento delle citate fatture;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta ed effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali viene chiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto in relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022;
• se previsto, copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del/dei titolare/i effettivo/i.

4La procedura

Ai fini della trasmissione telematica dell’istanza, il rappresentante legale del soggetto richiedente deve avvalersi della procedura informatica predisposta dal Mise, previa identificazione ed autenticazione, da effettuarsi tramite la Carta nazionale dei servizi (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), Dlgs 82/2005).

Si tenga presente inoltre che l’istanza si intende perfezionata soltanto a seguito dell’assolvimento, se previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di 16,00 euro, che va annullata e conservata in originale presso la sede dell’azienda.

Effettuati i relativi controlli, il Mise, previa comunicazione all’azienda interessata, procederà all’accredito degli importi spettanti entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della regolarità del Durc e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis, Dpr 602/1973.

La norma impone inoltre al soggetto beneficiario di adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ex articolo 1, comma 125, legge 124/2017.

5I termini

Come anticipato sopra, le istanze di rimborso dovranno essere presentate a decorrere dalle ore 12 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17 del 30 novembre 2022; è inoltre previsto che le domande presentate fuori dai termini oppure incomplete o presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione.

La norma precisa infine che la data di emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso.

6La revoca del contributo

La revoca del contributo è prevista nelle situazioni indicate tassativamente dalla norma, quali ad esempio la non veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario, oppure l’assenza o il venir meno di uno o più dei requisiti di accesso, l’incompletezza della documentazione prodotta, l’irregolarità non sanabile della documentazione prodotta, l’avvenuta violazione del divieto di cumulo nonché – come già sottolineato – la mancata presentazione della richiesta di rimborso delle spese sostenute.

7Il regime de minimis

Il buono fiere rientra nell’ambito del de minimis.

Di conseguenza, è possibile usufruirne, tenuto conto di altri eventuali aiuti ottenuti a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, fino al limite massimo di 200mila euro, oppure:
• di 100mila euro per i soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
• di 25mila euro per i soggetti attivi nel settore agricolo;
• di 30mila euro per i soggetti attivi nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice