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Bonus fiscali, le nuove funzionalità della piattaforma di cessione

di Stefano Ruzzier e Claudio Sabbatini

  • Quando Dal 9 giugno 2022

  • Cosa scade Implementazione della piattaforma che gestisce le cessioni crediti

  • Per chi Cedenti e cessionari dei crediti derivanti dai bonus

  • Come adempiere Assegnazione di un codice univoco ai crediti tracciabili

1In sintesi

Rincorrendo le numerose modifiche legislative alla disciplina della cessione dei bonus fiscali (inclusa quella sotto forma di «sconto in fattura»), la piattaforma ove avviene la comunicazione dell’avvenuta cessione ha visto un nuovo aggiornamento il 9 giugno scorso.

Entro la metà di luglio è prevista un’ulteriore modifica al fine di recepire la possibilità di cessione da parte delle banche ai propri correntisti.

L’agenzia delle Entrate ha, altresì, recentemente aggiornato la Guida utente all’utilizzo della piattaforma, che evidenzia le nuove funzionalità della procedura, tra le quali l’indicazione del codice univoco per tracciare i crediti.

2Le novità procedurali

La piattaforma, a cui il contribuente accede tramite l’autenticazione con identità digitale (Spid, Cie o Cns), presenta diverse funzioni:

1) monitoraggio crediti, avente funzione consultiva, che evidenza il riepilogo dei crediti, distinto per tipologia (bonus casa, ecobonus, sismabonus, superbonus, ecc.) e anno di riferimento.

Esempio
Il Sig. Rossi, accedendo nella piattaforma, analizza la situazione dei propri crediti non tracciabili (ma analoghe informazioni sono fornite in relazione ai crediti tracciabili).
In particolare, può vedere i crediti:
- ricevuti, ossia quelli che altri soggetti hanno ceduto al Sig. Rossi, distinti tra crediti: a) accettati (questi, a loro volta, si distinguono tra crediti utilizzati dal Sig. Rossi in compensazione con il modello F24 ovvero meramente prenotati, cioè indicati in compensazione in un modello F24 in corso di perfezionamento); b) in attesa di accettazione; c) rifiutati;
- ceduti, ossia quelli che il Sig. Rossi ha ceduto ad altri soggetti (es. la banca), con l’indicazione se questi ultimi hanno accettato o meno la cessione, o se la stessa è ancora in attesa di accettazione;
- residui, ossia quelli che il Sig. Rossi può cedere a terzi ovvero utilizzare in compensazione nel modello F24 (per i quali non è stata comunicata la scelta per la compensazione).

2) cessione crediti/sconti. Al riguardo si ricorda che lo sconto in fattura è ammesso anche per il compenso dovuto al professionista che rilascia il visto di conformità (circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, punto 6.2.1; risposta interpello 4 maggio 2022, n. 243). Inoltre, lo sconto in fattura può anche essere parziale (risposta Interpello 9 settembre 2020, n. 325), ossia che può essere anche di importo inferiore all’intera detrazione spettante, con l’effetto che il beneficiario che sostiene la parte di spese non coperte dallo sconto sul corrispettivo rimane titolare della detrazione corrispondente ad esse e può fruirne in dichiarazione a scomputo dell’imposta lorda sul reddito, oppure può esercitare relativamente ad essa la cessione a terzi ai sensi dell’articolo 121, Dl 34/2020 (circolare 8 agosto 2020, n. 24/E);

3) accettazione crediti/sconti, nella cui sezione è possibile esercitare l’opzione irrevocabile, relativamente ai crediti tracciabili, di utilizzare i crediti (o anche le singole rate tracciate dal codice univoco) in compensazione nel modello F24;

4) lista movimenti. In essa è possibile consultare ed esportare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario e le eventuali operazioni successive intervenute.

L’aggiornamento della piattaforma recepisce le nuove disposizioni in materia di:

tracciamento dei crediti. A partire dalle cessioni del credito (anche mediante lo sconto in fattura) comunicate all’agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, ad ogni rata annuale cedibile viene assegnato un codice univoco. Il codice viene assegnato già dalla prima opzione di cessione, in modo da attuare la disposizione che vieta le cessioni parziali successive alla prima (articolo 121, comma 1-quater, Dl 34/2020). Lo spartiacque del 1° maggio 2022 - data di comunicazione dell’opzione di cessione all’agenzia, da cui discende la disciplina applicabile - è evidenziato in piattaforma, che ora distingue i crediti «tracciati» da quelli «non tracciati»;

Il codice identificativo univoco
La tracciabilità del credito ha lo scopo di consentire, in qualsiasi momento, la ricostruzione dei movimenti del credito e di risalire alla detrazione dalla quale ha avuto origine il credito stesso. In occasione del primo caricamento del credito sulla piattaforma, alle singole rate annuali di cui esso si compone è attribuito un codice composto:
- dal protocollo (17 caratteri);
- dal progressivo della comunicazione dell'opzione (prima cessione o sconto) da cui deriva il credito (7 caratteri);
- da un ulteriore progressivo di 6 caratteri assegnato automaticamente dalla piattaforma, per distinguere, all'interno di ciascuna comunicazione, le varie rate e i relativi titolari originari della detrazione.

La distinzione, in termini di cedibilità dei crediti, tra quelli tracciabili e non tracciabili è ben evidenziata nello schema proposto dall’agenzia delle Entrate nella guida citata a pagina 30.

scelta di utilizzo del credito in compensazione nel modello F24. Anche questa novità discende dalla tracciabilità dei crediti, oggetto di prima cessione dal 1° maggio 2022.

3La cedibilità dei crediti

I crediti sono distinti in base alle opzioni di cedibilità, che possono mutare in base alla normativa in vigore al momento in cui si sono formati.

Può trattarsi di crediti:

a) cedibili; ad esempio i crediti ceduti per la prima volta oppure quelli ceduti al fornitore che ha concesso lo sconto in fattura. Sono cedibili anche quelli che possono essere trasferiti a soggetti qualificati (es. banche);

Esempio
Il Sig. Verdi ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria sul proprio appartamento. La prima cessione rimane libera, cioè senza vincoli in merito alla qualifica del soggetto cessionario. Può cedere, quindi, il credito a chiunque (es. al Sig. Rossi). Le successive due cessioni del credito possono essere effettuate solo a favore di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario ovvero a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, come pure ad imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In base al momento in cui si è formato il credito, i crediti potrebbero essere cedibili:
- a chiunque e poi due volte a soggetto qualificati (si veda l'esempio precedente);
- due volte a soggetti qualificati;
- una volta a soggetti qualificati;
- più volte a chiunque, ossia che non hanno limitazioni con riferimento al numero di trasferimenti consentito e ai soggetti a cui possono essere ceduti;
- una sola volta a chiunque;
- solo a correntisti professionali (questa funzionalità sarà implementata entro il 15 luglio 2022; cfr. articolo 14, comma 1, Dl 50/2022; circolare 19/E/2022).

Mentre per i crediti tracciabili la cedibilità è quella sintetizzata nellesempio appena riportato, con riguardo ai crediti non tracciabili la situazione “evento/Tipo/Ulteriori cessioni” è descritta come segue.

• Prima cessione o sconto
- Prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022/Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”;
- Prima cessione comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022/Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”;
- Sconto comunicato all’Agenzia dal 17febbraio 2022/Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”.
• Cessioni successive alla prima
- Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022/Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”;
- Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022/Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”.

b) non cedibili. Questi non possono essere oggetto di ulteriori cessioni (ed infatti non sono visibili nella sezione destinata alla «cessione dei crediti» della piattaforma), ma solo utilizzabili in compensazione da parte del soggetto interessato.

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