Come fare perAdempimenti

Bonus Inps, entro il 31 maggio l’istanza per i 2.400 euro agli stagionali

di Silvano Imbriaci

  • Quando Entro il 31 maggio 2021

  • Cosa scade Domanda di pagamento indennità una tantum di 2.400 euro

  • Per chi Categorie di stagionali che non hanno ricevuto la precedente indennità

  • Come adempiere Domanda in via telematica secondo istruzioni Inps

1In sintesi

È prorogato al 31 maggio 2021 il termine entro cui presentare telematicamente la domanda per il bonus Inps di 2.400 euro. La procedura online è attiva dal 23 aprile scorso.

Con i messaggi 1275 del 25 marzo 2021 e 1452 dell’8 aprile 2021 l’Inps ha fornito le prime istruzioni in merito al pagamento dell’indennità una tantum di 2.400 euro a favore delle categorie di lavoratori già destinatari del bonus di cui agli articoli 15 e 15-bis del Dl 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Per i soggetti che hanno già ricevuto l’indennità in base alle precedenti normative, il pagamento dell’indennità di 2400 euro è effettuato in via automatica. Per gli altri, occorre presentare domanda entro il 31 maggio.

La circolare Inps 65 del 19 aprile scorso, inoltre, riporta le tabelle con le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, con i codici Ateco.

2L’indennità prevista dal decreto Sostegni

L’articolo 10 del Dl 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Sostegni) ha previsto la corresponsione ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del Dl 137/2020 (conv. in legge 176/2020) un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro.

La norma precisa che la domanda per il conseguimento di tali benefici (peraltro cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità Inps ex legge 222/1984) deve essere presentata entro il 31 maggio, tramite un modello predisposto dall’Istituto.

Si tratta di indennità che non concorrono alla formazione del reddito e che vengono erogate dall’Inps nei limiti di spesa complessivamente indicati dalla norma stessa.

3Le categorie interessate

Sono i soggetti beneficiari dell’indennità di cui agli articolo 15 e 15-bis del Dl 137/2020 che già erano stati individuati come beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9 del Dl 104/2020 (decreto Agosto):
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Dl 41/2021, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi alla data di entrata in vigore del decreto. Sono ricompresi anche i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici nel settore turismo e degli stabilimenti termali, che si trovino nella stessa situazione;
lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’epidemia abbiano cessato ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tali lavoratori, per accedere al beneficio, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato – con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – o titolari di pensione. Si tratta delle seguenti categorie:
lavoratori stagionali dipendenti appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione (novità contenuta nell’articolo 10 del decreto Sostegni) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Dl 41/2021 e che abbiano svolto attività di lavoro per almeno trenta giornate nello stesso periodo;
lavoratori intermittenti che abbiano svolto nello stesso periodo almeno trenta giornate di prestazione lavorativa;
lavoratori autonomi privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Dl 41/2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice civile e non abbiano un contratto in essere. Occorre l’iscrizione alla gestione separata Inps con accredito di almeno 1 contributo mensile;
incaricati delle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad € 5000 e titolari di partita Iva con iscrizione alla gestione separata alla data del 17 marzo 2020;
lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello Spettacolo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del Dl 18/2020 o in possesso di almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Dl 41/2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro; è assicurata la stessa indennità anche qualora abbiano 30 contributi versati alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito per il 2019 non inferiore a 75.000 euro e non siano titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente
lavoratori a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: i) titolari nel periodo in questione di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore per una durata complessiva di almeno 30 giornate; ii) stesso requisito anche per il 2018; iii) assenza di pensione o di rapporto di lavoro dipendente all’entrata in vigore del Dl.

4Le categorie di datori di lavoro

La circolare Inps 65 del 19 aprile 2021 riporta le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, con i codici Ateco per i quali può essere concessa l’indennità.

CSC 70501
Alberghi (ATECO 55.10.00):
a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):
a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
b. cottage senza servizi di pulizia.
CSC 50102
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):
a. case dello studente;
b. pensionati per studenti e lavoratori;
c. altre infrastrutture n.c.a.
CSC 70502 70709
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
a attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
CSC 50102
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC 70502
Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
a. ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
CSC 70502 70709
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche
CSC 41601 70503
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC 70504 40405 40407
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
CSC 70504
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)
CSC 70401
Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC 40404 70705
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
preparazione di pasti da portar via "take-away";
attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
attività di promozione turistica.
STABILIMENTI TERMALI
CSC 11807
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
CSC 70708
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)

5I lavoratori destinatari

Per i soggetti che hanno già ricevuto il pagamento delle precedenti indennità non è necessario presentare nuova domanda, e l’Inps informa di aver già proceduto al pagamento con le stesse modalità già utilizzate.

Per quanto riguarda i lavoratori che non hanno già fruito dell’indennità, la circolare Inps distingue:
a) lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali: ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui trattasi, la disposizione di cui al citato articolo 10, comma 2, del Dl 41/2021 prevede che detti lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori - per almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale 1° gennaio 2019 - 23 marzo 2021 e che non siano, alla medesima data del 23 marzo 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione Naspi, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021. Per entrambe le categorie di lavoratori sopra richiamate, si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 23 marzo 2021 un altro rapporto di lavoro subordinato. La medesima indennità onnicomprensiva, di importo complessivo pari a 2.400 euro, è riconosciuta, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, anche a favore dei lavoratori in somministrazione. Per entrambe le categorie di lavoratori è ammesso l’accesso all’indennità anche a favore dei lavoratori che - successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione - hanno instaurato e comunque cessato alla data del 23 marzo 2021 un altro rapporto di lavoro subordinato;
b) lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori. Ai fini dell’accesso all’indennità, è necessario che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
c) lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori. Detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e alla stessa data non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
d) lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori. Detti lavoratori - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del Dl 41/2021 – devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice civile e devono avere un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021;
e) lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori. Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
f) lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori: devono essere stati titolari - nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di entrata in vigore del Dl 41/2021 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate. Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate;
g) lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori: l’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del Dl 41/2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 23 marzo 2021 di trattamento pensionistico diretto né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del Dlgs 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

6La presentazione della domanda

I lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del Dl 137/2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata dall’Inps secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis. I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del Dl 137/2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del Dl 41/2021 entro la data del 31 maggio 2021.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
Pin Inps (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020);
Spid di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando a numero verde da rete fissa (gratuitamente) oppure da rete mobile (a pagamento, a seconda dei diversi gestori).

7La cumulabilità

Le indennità in questione non sono tra loro cumulabili, mentre invece sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità Inps di cui alla legge 222/1984.

Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Dpr 917/1986 e per il periodo di fruizione non è previsto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’Anf.

Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’Ago, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, degli enti di previdenza di cui al Dlgs 30 giugno 1994, n. 509, e al Dlgs 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. Ape sociale).

La circolare precisa che anche le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del Dl 41/2021 sono incompatibili con il Reddito di emergenza, erogato ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto Sostegni, mentre sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione Naspi, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

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