Come fare perAdempimenti

Tax credit affitti, come si compila il modello per la cessione

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Periodi da ottobre a dicembre interessati da canoni di locazione, leasing o di affitto d'azienda

  • Cosa scade Credito d'imposta del 60% del canone mensile per gli immobili uso non abitativo o del 30%, per affitto d'azienda

  • Per chi Soggetti operanti sotto codici Ateco e individuati nell'allegato 2 del Dl 149/2020

  • Come adempiere Compensazione, dichiarazione dei redditi, o credito ceduto a terzi

1In sintesi

L’articolo 4 del Dl 149/2020 (c.d. decreto Ristori-bis) ha apportato delle sostanziali modifiche alla disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, disponendone l’applicazione, nel caso di specie, a favore delle imprese destinatarie dei provvedimenti restrittivi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

Va premesso che già il Dl 137/2020 (c.d. Decreto ristori) aveva rimodulato la misura di sostegno in argomento – originariamente introdotta dall’articolo 28 del Dl 34/2020 – prevedendo che il bonus fosse fruibile da ottobre a dicembre 2020 da parte di tutte le imprese espressamente individuate nell’allegato 1 al Dl 137/2020.

Con provvedimento 378222 del 14 dicembre scorso, l’agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per comunicare la cessione del credito di imposta.

2Si amplia la platea dei beneficiari

Con la misura disposta dall’articolo 4 del Dl Ristori-bis, il credito d’imposta per i canoni di locazione pagati nell’ultimo trimestre del 2020 è allargato a favore di tutti gli operatori economici (anche quelli con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente) che abbiano la sede operativa in una zona rossa e i cui codici Ateco di attività siano individuati nell’allegato 2 al Dl 149/2020.

Ai soggetti elencati nell’allegato 2, si aggiungono quelli espressamente menzionati nel testo dell’articolo 4, ossia quelli operanti sotto i codici Ateco:
79.1 - attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;
79.11 - attività delle agenzie di viaggio;
79.12 - attività dei tour operator.

3Le condizioni per il riconoscimento del credito

La misura del credito d’imposta è così determinata:
60% del valore del canone mensile per gli immobili a uso non abitativo (è assimilata alla locazione, anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing);
30%, in caso di affitto d’azienda;
50% in caso di affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive.
L’accesso al credito d’imposta è riconosciuto nella sola ipotesi in cui, nel mese di riferimento, si sia registrata una diminuzione di fatturato pari almeno al 50% di quanto raggiunto nello stesso mese riferito al periodo d’imposta precedente.

Una rigida interpretazione della norma porta a ritenere che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, ben potendosi verificare che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi contemplati.

Sulle modalità di computo della diminuzione di fatturato, la circolare 9/E/2020 ha espressamente chiarito che vanno presi come riferimento i ricavi delle operazioni effettuate che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche.

Si ricorda, tuttavia, che il requisito del calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

4Il perimetro applicativo e l’utilizzo in compensazione

Da un punto di vista oggettivo, rientrano nel perimetro di applicazione della norma i soli canoni dipendenti da un contratto registrato.

Si tratta, nel dettaglio, di contratti di locazione immobiliare ad uso non abitativo, di leasing immobiliare non finanziario, di affitto d’azienda o, come specificato dalla circolare 14/E/2020, di servizi a prestazioni complesse, quali i co-working.
Dichiarazione o compensazione con F24
Il credito, come sopra calcolato, potrà essere impiegato in compensazione sul modello di pagamento F24 o direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso.
L’utilizzo in compensazione tramite modello F24 sarà possibile solo utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

5Possibile anche le cessione

In alternativa, è possibile cedere il credito ad altri soggetti, tra cui, ad esempio, il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto equivalente sul canone da versare.

Come ricordato dalla circolare 14/E/2020, ai fini della determinazione del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, è necessario considerare le somme effettivamente versate.
Pertanto, nelle ipotesi in cui il pagamento non fosse ancora avvenuto, non sarà possibile fruire in via anticipata del credito, pur restando ferma la possibilità di cedere il credito d’imposta direttamente al locatore a titolo di pagamento del canone. In tale ipotesi, il versamento del canone sarà considerato come eseguito contestualmente al momento di efficacia della cessione.
Vale la pena di evidenziare come, con il provvedimento 378222 del 14 dicembre 2020, l’agenzia delle Entrate abbia approvato il nuovo modello (che sostituisce quello approvato con provvedimento del 1° luglio 2020) per comunicare la cessione del credito di imposta.
Da mettere in evidenza che il nuovo modello:
deve essere utilizzato in sostituzione del precedente a partire dal 14 dicembre 2020;
tramite il riquadro “Impegno alla presentazione telematica” può essere inviato anche tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista/consulente del lavoro / Caf) di cui all’articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998.

6Il credito va nel Quadro RU

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta.
Lo stesso non rileva ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.

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