Come fare perAdempimenti

Bonus pubblicità, comunicazione al traguardo

di Monica Greco

  • Quando Entro il 30 settembre 2020

  • Cosa scade La richiesta del bonus della pubblicità, concesso sotto forma di credito d’imposta, che per il 2020 è pari al 50% del valore complessivo degli investimenti con un tetto massimo di 60 milioni

  • Per chi Imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali

  • Come adempiere Occorre presentare la dichiarazione sostitutiva e la comunicazione per beneficiare del credito d’imposta tramite i servizi delle Entrate e utilizzando il credito in compensazione in F24 (codice tributo «6900»)

1In sintesi

Il bonus della pubblicità fa ingresso nel 2018 sotto forma di un credito d’imposta riconosciuto al contribuente sugli incrementi degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La norma istitutiva è larticolo 57-bis del Dl 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017 e successive modificazioni, mentre il decreto che definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa è il n. 90 emanato a maggio 2018.

Nel 2020 il bonus della pubblicità è stato oggetto di un intervento straordinario che ha ampliato i benefici a seguito all’emergenza sanitaria, dapprima con l’introduzione dell’ articolo 57-ter al Dl 50/2017 effettuata dal Decreto Cura Italia (Articolo 98 del Dl 18/2020) e successivamente con le novità apportate dal Decreto Rilancio (articolo 186 del Dl 34/2020).
Il perimetro dell’agevolazione risulta riscritto per l’anno 2020.
È riconosciuto un credito d’imposta alle stesse condizioni e per i medesimi soggetti, ma con le seguenti novità:

una nuova misura del credito pari al 50%;
un limite massimo di spesa pari a 60 mln di euro;
una nuova base di calcolo per la determinazione del credito spettante per il 2020, commisurata al valore "totale degli investimenti” effettuati, anziché, come disposto dalla norma istitutiva, ai soli investimenti incrementali;
una nuova scadenza, prevista tra il 1° e il 30 settembre 2020, per l’invio della nuova comunicazione di accesso al credito con l’adozione dei criteri più favorevoli.


Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al Dpcm 90/2018.

2Beneficiari e oggetto del bonus pubblicità

Sotto un profilo soggettivo i beneficiari dell’agevolazione sono:

titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
gli enti non commerciali.

È opportuno segnalare che, essendo venuto meno per l’anno 2020 il requisito relativo all’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente – una lettura più approfondita del contesto applicativo post decreto Rilancio evidenzia una più ampia platea dei possibili beneficiari includendo anche i soggetti che:

hanno effettuato investimenti 2020 inferiori a quelli 2019;
non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019;
hanno iniziato l’attività nel 2020.

Sotto un profilo oggettivo, le novità del 2020 riguardano anche la “natura degli investimenti agevolabili” e il quadro ridefinito delinea che il credito compete in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie:

sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line;
sulle emittenti televisive nazionali e radiofoniche locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto n. 90/2018 le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir e l’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3 del Dlgs n.241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 2409-bis Cc).

3Misura del credito d’imposta

Limitatamente al 2020 il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati nell’anno 2020 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Appare chiaro per quanto detto che gli elementi che hanno potenziato l’agevolazione sono:

la percentuale per quantificare il credito d’imposta che passa al 50% (in luogo del 75% previgente e del 30% disposto dal Decreto Cura);
l’introduzione di un metodo di determinazione della base di calcolo individuata dall’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 e, non più dal valore incrementale dell’investimento pubblicitario, rispetto a quello dell’anno precedente – come voleva la previgente norma.

Il tetto di spesa per il 2020 è fissato in 60 mln di euro e precisamente per gli investimenti pubblicitari effettuati su:
giornali quotidiani e periodici, anche online: 40 mln di euro;
emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato: 20 mln di euro.

4La comunicazione dei dati

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare per ogni anno:

1. una singola Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, redatta nel modello approvato il 31 luglio 2018, in cui occorre indicare i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
2. una singola Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati da redigere, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000, per dichiarare gli investimenti realizzati, oggetto della comunicazione di cui al punto 1) già presentata, e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del Dpcm n. 90/2018 e, per l’anno 2020, i requisiti disposti all’articolo 57-bis, c.1-ter, del Dl n. 50/2017.

Attenzione: se dopo aver trasmesso una dichiarazione si avesse necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva occorrerà prima presentare la rinuncia totale al credito richiesto con la precedente dichiarazione.

Entrambi i modelli devono essere presentati al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, esclusivamente per via telematica, mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, c. 3 del Dpr n. 322/1998.

Nel caso in cui il richiedente fa parte di un gruppo societario l’invio telematico la trasmissione avviene tramite una società del gruppo, ovvero l’ente o la società controllante e le società controllate.

Se si richiede un credito d’imposta superiore a 150 mila euro il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000 , una delle seguenti dichiarazioni:

di essere iscritto negli elenchi di cui all’articolo 1, c. 52, Legge n.190/2012;
di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (articolo 85 Dlgs n.159/2011).
La dichiarazione sostitutiva va resa sia nella “Comunicazione” che nella “Dichiarazione sostitutiva”.

Ai fini compilativi, ricordiamo che quest’anno nel riquadro Dati degli investimenti e del credito richiesto per l’anno 2020 si dovranno indicare i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell’anno 2020, mentre non andranno evidenziati quelli relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell’anno precedente.

5Termini di presentazione

Le date da tenere a mente ai fini degli adempimenti connessi al bonus pubblicità riguardano i 2 adempimenti e precisamente:

la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata di norma dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, ma per l’anno 2020 la nuova scadenza fissata tra il 1° e il 30 settembre 2020, periodo in cui inviare le nuove comunicazioni secondo i criteri più favorevoli del 2020;
Per coloro che hanno già effettuato l’invio nel periodo “ordinario”, cioè quello compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020, la comunicazione è, comunque, valida; ma sulla base dei dati in essa contenuti sarà rideterminato il credito spettante sulla base dei nuovi criteri in vigore per il 2020.
la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo. Per il 2020, la data di riferimento è entro il 31 gennaio 2021 con riferimento alla dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2020.

6Credito d’imposta: utilizzo F24 e dichiarazione

Il credito di imposta e il relativo quantum spettante è stabilito con un Provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, nonché reso noto direttamente sul sito istituzionale del Dipartimento.
A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione il credito sarà disponibile e utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari non può essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ai sensi dell’articolo 122 Dl n. 34/2020.

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare.

La compilazione del modello F24 prevede:

la sezione “Erario”;
l’utilizzo del codice tributo “6900”, istituito dalla Risoluzione n.41/E/2019;
il campo “anno di riferimento”: con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”;
il campo “importi”:
 - compilando la colonna “importi a credito compensati”;
ovvero
 - la colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere alla “restituzione” del credito.

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