Come fare perAdempimenti

Branch exemption, opzione non revocabile

di Claudio Sabbatini

  • Quando Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione di una stabile organizzazione all’estero

  • Cosa scade Il termine per esercitare l’opzione per la tassazione esente di tutte le branch estere

  • Per chi I soggetti che, avendo stabili organizzazioni all’estero, decidono di esentare dalla tassazione italiana i redditi prodotti all’estero da tutte le branch

  • Come adempiere Nella dichiarazione dei redditi, compilando - per le società di capitali - il quadro RF

1In sintesi

Il regime in esame costituisce un’eccezione al regime ordinario secondo il quale il reddito prodotto all’estero (tramite una branch) è tassato prima nello Stato estero e poi in Italia (principio di tassazione mondiale: il reddito dei soggetti residenti è tassato in Italia ovunque esso sia prodotto).
Il nostro Paese riconosce poi un credito per le imposte pagate all’estero.

Il regime di non imponibilità italiana del reddito prodotto dalla stabile organizzazione situata all'estero (branch) è disciplinato dall’articolo 168-ter (rubricato «Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti») del Tuir e dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, n. 165138.

Secondo i par. 2.4 e 2.5 del citato provvedimento, la presenza di una stabile organizzazione all’estero - presupposto indefettibile perché possa applicarsi il regime in parola - va verificata secondo la normativa dello Stato estero di localizzazione ovvero sulla base di quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con l’Italia.
Solo in mancanza di una convenzione, verranno adottati i criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall’articolo 162 del Tuir.

L’impresa residente può presentare istanza di interpello ordinario qualificatorio (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 212/2000) ed ottenere indicazioni circa la sussistenza di una stabile organizzazione all’estero ai fini dell’inclusione nel perimetro di esenzione.

Per comprendere la ratio della disposizione occorre ricordare che la stabile organizzazione (SO) non è un soggetto giuridicamente autonomo, ma è parte integrante della casa madre, con l’effetto che a quest’ultima vanno attribuiti (civilisticamente) gli utili e le perdite realizzate dalla branch.
La casa madre italiana, quindi, assoggetterà alle imposte - secondo le regole del Tuir (apportando al risultato di bilancio le prescritte variazioni in aumento e in diminuzione) - anche il reddito prodotto dalla filiale estera.
Ma, data la sovranità dello Stato in cui la branch è situata, il reddito prodotto da questa sarà tassato anche all’estero.

Per evitare la doppia imposizione l’articolo 165 del Tuir attribuisce all’impresa italiana (la casa madre) un credito d’imposta per quanto pagato all’estero (foreign tax credit) nei limiti dell’imposta italiana che grava su tale reddito (Rm 69/E/2005; si ricorda che:
a) nel caso in cui all’estero non si configuri una SO dell’impresa italiana, la ritenuta applicata dallo Stato estero non potrà essere scomputata col meccanismo del credito d’imposta estero e il contribuente dovrà di fatto chiederla a rimborso; cfr. Rm 277/E/2008;
b) in presenza di SO con periodo d’imposta non coincidente con quello della casa madre, le imposte estere gravanti sul reddito complessivo della SO andranno ripartite in proporzione ai ricavi contabilizzati nelle due frazioni del medesimo esercizio che rilevano, a loro volta, temporalmente in due diversi esercizi della casa madre; cfr. Cm 9/E/2015, par. 8.3).

Optando per il regime della branch exemption il risultato (utile o perdita) realizzato dalla filiale estera non viene tassato in Italia, ma solo all’estero.

2La tassazione esente

In ipotesi di opzione per il regime della branch exemption, la casa madre continuerà ad includere nel risultato civilistico quanto prodotto dalla filiale estera, ma nella propria dichiarazione dei redditi, al fine di determinare il reddito complessivo da sottoporre ad imposizione, dovrà apportare:

una variazione in aumento per la perdita (fiscale) realizzata dalla branch;

una variazione in diminuzione per l’utile (fiscale) realizzato dalla branch.

In questo modo nessuna tassazione avverrà in Italia, in quanto l’utile o la perdita della stabile viene tassato esclusivamente all’estero, verificandosi una situazione identica a quella che si avrebbe se l’impresa italiana operasse oltrefrontiera non già con una propria filiale, ma tramite una società giuridicamente autonoma (legal entity estera).

Così nella dichiarazione italiana il reddito esente
Il reddito esente deve essere indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi dell’impresa residente.
Come prevedono il provvedimento del 28 agosto 2017 e le istruzioni al modello Redditi, occorre presentare un modulo distinto del quadro RF per il soggetto residente nel suo complesso e tanti moduli per quante sono le stabili organizzazioni, in maniera da determinare separatamente il risultato fiscale di ogni stabile organizzazione.
Il reddito (o perdita) di ciascuna branch va quindi determinato secondo l’applicazione della normativa fiscale domestica (risultato economico con apporto di variazioni in aumento e in diminuzione) ed è sottratto dal (o, in caso di perdita, sommato al) reddito imponibile dell’impresa nel complesso.
La somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch va quindi riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41) del primo modulo.

Si prenda il seguente esempio:

Una società italiana – che ha una SO all’estero – ha optato per il regime della branch exemption.
I risultati economici sono:
- 100 della casa madre;
- 40 della SO.
Pertanto, il risultato nel suo complesso ammonta a 140.
In ambito fiscale, le variazioni in aumentano riguardano:
- 25 la casa madre;
- 17 la SO.
Pertanto, il reddito fiscale ante imposte è pari a:
- 125 per la casa madre;
- 57 per la SO.
La casa madre dovrà compilare la dichiarazione dei redditi partendo dal risultato economico nel suo complesso (140) e successivamente apportare le seguenti variazioni:
- in aumento (sia quelle della casa madre sia quelle della SO, rispettivamente pari a 25 e 17) per euro 42;
- in diminuzione per il reddito fiscale imputabile alla SO (57), indicando il codice 41 nel rigo RF55.
In questo modo il reddito complessivo risultante dal primo modulo del quadro RF sarà pari a 125, che corrisponde esattamente al reddito economico della casa madre (100) e la relativa variazione in aumento (25), essendo stato neutralizzato il reddito della SO.

L’esercizio dell’opzione non determina alcun realizzo di plusvalenze e di minusvalenze, ma – secondo il meccanismo di «recapture» da effettuarsi Stato per Stato) di cui al comma 7 dell’articolo 168-ter e del par. 4.4 del provvedimento 165138/2017 – se nei cinque periodi d’imposta antecedenti quello da cui ha inizio l’opzione, la singola stabile organizzazione (anche in presenza di più stabili in uno Stato si considera come presente una sola branch) ha realizzato una perdita che è stata effettivamente utilizzata per l’abbattimento dei redditi della casa madre (le perdite si considerano utilizzate quando hanno compensato in tutto o in parte il reddito imponibile di casa madre; in caso di conseguimento di perdite fiscali sia da parte dell’impresa sia da parte della branch si considerano prioritariamente utilizzate quelle dell’impresa. La parte non utilizzata non concorre a formare le perdite fiscali della casa madre riportabili da quest’ultima ai sensi dell’articolo 84 del Tuir, che dovranno essere conseguentemente ridotte di pari importo), gli utili realizzati dal momento dell’opzione saranno comunque imponibili in Italia, fino a concorrenza della perdita netta stessa, fermo restando l’utilizzo del credito d’imposta estero.

A tal fine, nel modello Redditi SC (rigo RF130) si riportano, per ogni stabile organizzazione, i risultati degli ultimi cinque periodi d’imposta.
Con riguardo all’Irap, va segnalato che l’articolo 12, comma 1 del Dlgs 446/1997 stabilisce che per i soggetti passivi residenti che esercitano attività produttive anche all’estero la quota di valore a queste attribuibili è determinata secondo i criteri di cui all’articolo 4, comma 2 ed è scomputata dalla base imponibile.

Ciò significa che per i soggetti residenti la quota parte del valore della produzione prodotta all’estero risulta non imponibile e, con un approccio semplificatorio, è determinata con lo stesso meccanismo di ripartizione della base imponibile fra più regioni, ovvero in proporzione all’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori addetti con continuità all’insediamento produttivo operante all’estero.

In caso di branch exemption la determinazione del valore della produzione attribuibile alla SO (dunque non imponibile) dovrà essere effettuato in maniera analitica (e non in proporzione al costo del personale), analogamente a quanto avviene per la SO in Italia di soggetti non residenti.

3I fattori da considerare per la scelta

I soggetti che intendono aderire al regime di branch exemption devono compilare l’apposito modulo del quadro RF del modello Redditi SC, SP e PF (rigo RF130), nonché del quadro RG di Redditi SP e PF (rigo RG41).

L’opzione non può essere esercitata se la SO è localizzata in uno degli Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui all’articolo 167, comma 4 del Tuir (par. 8 del provvedimento 165138/2017), salvo che sussista l’esimente per la disapplicazione della disciplina Cfc (si veda il comma 5 del medesimo articolo), ossia nel caso in cui vi sia lo svolgimento, da parte della branch, di un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Il regime della branch exemption consente di fruire di un vantaggio laddove la stabile estera produca utili significativi ed il livello impositivo estero sia più contenuto rispetto al tax rate italiano.Si ottiene uno svantaggio laddove la filiale estera realizzi delle perdite.

Va però fatta una stima dei risultati futuri (e va fatta anche una scommessa sul tax rate nazionale e quello estero), poiché la scelta consente di beneficiare di un regime di esenzione degli utili e delle perdite della branch con effetto sin dal periodo d’imposta di costituzione della stabile organizzazione (par. 2.1 del provvedimento 165138/2017).

Inoltre, va considerato che l’opzione ha una durata illimitata (articolo 168-ter, comma 2, Tuir), nel senso che resta valida fino alla chiusura della branch (agenzia delle Entrate, principio di diritto 28 novembre 2018, n. 13).

Nell’operare la scelta occorre attentamente valutare altri fattori:

il risultato della branch estera (da escludere dalla tassazione italiana) va determinato secondo le regole Ocse. In pratica, le complicazioni amministrative nascondo dal fatto che le norme fiscali nazionali verranno applicate solo dopo aver determinato il risultato in base alle regole, spesso diverse dalle nostre, in cui è localizzata la stabile;

occorre rispettare le regole sul transfer pricing (articolo 110, comma 7, Tuir; par. 7.5 del provvedimento 165138/2017) sulle operazioni intercorse tra la branch e la casa madre, nonché tra la branch e altre stabili organizzazioni, in esenzione e non), regole che, invece, laddove il reddito estero entri direttamente nell’utile italiano, finiscono per non essere così rilevanti;

sono previste regole stringenti in caso di cessazione o di trasferimento della branch;

l’opzione (per evidenti motivi di tutela fiscale) deve essere esercitata da tutte le stabili organizzazioni estere, secondo il principio «all in, all out» e, nel caso di suo esercizio, tutte le eventuali branch che dovessero essere costituite nei successivi esercizi dovranno rientrare nel regime in commento (fatto che rende ancor più complessa la stima dei risultati futuri e dei mutamenti di politica fiscale dei Paesi in cui esse sono stabilite).

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