Come fare perAdempimenti

Commercialisti, con «Gestione procure» agli sportelli senza carta

di Lorenzo Lodoli

  • Quando Dall’8 novembre 2021

  • Cosa scade Servizio web “Gestione procure”

  • Per chi Commercialisti iscritti e registrati al servizio Entratel

  • Come adempiere Accesso all'area riservata delle Entrate, anche con Spid, Cie o Cns

1In sintesi

È attivo dallo scorso 8 novembre il nuovo servizio telematico dell’agenzia delle Entrate, denominato “Gestione procure”.

È un servizio semplificato, riservato ai commercialisti regolarmente iscritti e registrati al servizio Entratel, al fine di:
registrare le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei servizi di assistenza;
accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai clienti.

In questo modo, con unica delega, da conservare presso lo studio per le successive eventuali verifiche, sarà possibile presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità, evitando la delega cartacea del cliente e la sub delega ai propri collaboratori o dipendenti.

Si compie, pertanto, un nuovo passo nel processo di semplificazione, relativo alla documentazione degli incarichi professionali ricevuti dai propri clienti, fortemente voluto dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, iniziato nel mese di luglio 2019 con l’introduzione dell’impegno cumulativo alla trasmissione di dichiarazioni o comunicazioni.

Lo stesso Cndcdec ha comunicato anche le modalità tecniche ed operative per la regolare gestione del servizio, attraverso l’informativa 100/2021 pubblicata lo scorso 28 ottobre.

La gestione telematica delle procure via web si inserisce anche nel processo di aggiornamento settimanale dell’anagrafe degli iscritti, che non dovranno più essere comunicati ogni anno dall’Ordine professionale locale al Consiglio nazionale.

2I soggetti interessati

Potranno fruire del servizio tutti i commercialisti regolarmente iscritti e registrati al servizio Entratel (tipi utente A10, A20 e A25), i quali potranno anche accreditare i propri collaboratori e dipendenti.

In questo modo, il professionista potrà presentarsi allo sportello con il solo documento identificativo, senza dover presentare la delega cartacea del cliente e, nel caso di collaboratori o dipendenti, anche la sub delega.

Si ricorda anche che con l’articolo 4-ter del Dl 34/2019 era stato inserito, all’articolo 3 del Dpr 322/1998, il comma 6-bis, con il quale era stato previsto che, nei casi in cui il contribuente o il sostituto d’imposta conferisca un incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, il professionista rilascia un impegno cumulativo a trasmettere, in via telematica all’agenzia delle Entrate, i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni; tale impegno può essere contenuto anche nell’incarico professionale, sottoscritto dal contribuente, se sono ivi indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell’impegno. In passato, invece, era previsto un impegno a trasmettere i dati in via telematica all’agenzia delle Entrate, distintamente per ciascuna di tali dichiarazioni o comunicazioni.

L’impegno si intende conferito per la durata indicata nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, ferma restando la facoltà di revoca espressa.

È evidente che, con queste nuove modalità, sia stato semplificato il complesso sistema di gestione dei rapporti tra professionista e contribuenti, degli impegni alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di questi ultimi che, per come in precedenza risultava strutturato, comportava un notevole dispendio di tempo e costi di archiviazione a carico del professionista.

3L’accesso al servizio

A tale semplificazione normativa, mediante il c.d. impegno cumulativo, si aggiunge ora quello relativo alla gestione delle procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e assistenza presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate.

Il nuovo servizio telematico, frutto della convenzione sottoscritta dal Cndcec con l’agenzia delle Entrate, consente ora ai commercialisti di comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati delle procure ricevute dai propri clienti, nonché i dati di collaboratori e dipendenti dello studio eventualmente sub delegati dal professionista. Il servizio “Gestione procure” è disponibile accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia con le credenziali personali, a cui si può accedere anche con Spid, Cie o Cns, purché il professionista sia registrato con i tipi utente elencati.

Dalla scheda “Servizi”, è possibile selezionare la voce “Gestione procure” nella categoria Comunicazioni, oppure anche utilizzando la funzione di ricerca.

Il professionista e i suoi collaboratori “accreditati” potranno allora presentarsi allo sportello con il solo documento di identità, senza dover presentare la delega cartacea del cliente e, nel caso di collaboratori o dipendenti, anche la sub delega.

La delega originale dovrà comunque essere conservata presso lo studio del professionista per eventuali controlli.

Per ciascuna procura, i dati da comunicare all’Agenzia delle entrate sono i seguenti:
● codice fiscale,
● tipo e numero di documento d'identità del delegante,
● periodo di validità della delega,
● autorizzazione ad avvalersi di propri collaboratori/dipendenti.

In ogni caso, nulla vieta che la procura possa essere conferita già all’interno del mandato professionale, sottoscritto dal contribuente, confluendo in quest’ultimo documento, oltre che l’incarico ricevuto, l’impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in luogo dell’impegno distinto per ciascuna di esse, nonché della procura a rappresentare e assistere il cliente presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate, in luogo della procura distinta per singola pratica.

In questo modo, il professionista non avrà più bisogno di conservare la delega per ogni singola attività, potendo far confluire tali deleghe nel mandato professionale sottoscritto dal contribuente, che dunque resta, in tal caso, l’unico documento da conservare nei propri archivi, con l’ulteriore vantaggio di non dover esibire la delega in sede di accesso presso gli Uffici delle Entrate, ma solo il proprio documento d’identità.

I servizi che possono essere delegati attraverso il servizio “Gestione procure”, sono:
● presentazione e trattazione di istanze di autotutela;
● consegna di documentazione a seguito di liquidazione (articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/1973);
● presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi;
● richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate;
● consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’agenzia delle Entrate;
● presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite il servizio Civis.

Per poter consentire la corretta identificazione del professionista che utilizza il servizio, l'articolo 1 della convenzione tra Cndcec e agenzia delle Entrate, prevede che:
● i dati presenti nell’Albo unico nazionale siano trasmessi in un file dal Consiglio nazionale all'agenzia delle Entrate e siano oggetto di controlli da parte dell’Agenzia stessa che, per ciascun file ricevuto, invia al Consiglio nazionale l'esito della trasmissione ed, eventualmente, la comunicazione relativa alla mancata acquisizione delle informazioni relative a uno o a più iscritti;
● nel caso in cui l’anomalia riscontrata si prolunghi per più di 4 invii consecutivi, l’Agenzia provvede all'aggiornamento automatico dello stato dell'iscritto a “cancellato”, con decorrenza contestuale e, di conseguenza, all'inibizione dell'accesso al servizio web “gestione procure”, con conseguente inefficacia delle procure già trasmesse con tale servizio, fino alla trasmissione di successive comunicazioni di rettifica.

Lo stato di “cancellato” comporterà anche l’inibizione da tutte quelle attività subordinate all’iscrizione all’albo professionale.

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