Come fare perAdempimenti

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

di Michele Brusaterra

  • Quando 2 Marzo

  • Cosa scade Comunicazione liquidazioni periodiche Iva relativa al trimestre solare precedente

  • Per chi Soggetti passivi Iva

  • Come adempiere In modalità telematica con modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate o con altri software abilitati a generare file Xml, direttamente o tramite intermediario abilitato

1L’adempimento in sintesi

Scade il termine per trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto, relativa al trimestre solare precedente, da parte dei soggetti passivi Iva.
La Comunicazione è da effettuarsi esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite l’ausilio di un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate o attraverso software abilitati alla generazione di file in formato Xml.

2Soggetti interessati

Sono interessati a tale adempimento i soggetti passivi Iva, ossia i contribuenti appartenenti alle categorie di seguito elencate:

imprenditori individuali o in impresa familiare, siano essi artigiani o commercianti, agenti e rappresentanti di commercio;
esercenti arti e professioni titolari di partita Iva sia se iscritti sia se non iscritti in albi professionali;
società di persone, società semplici, e Studi Associati;
società di capitali ed enti commerciali, società cooperative, enti pubblici e privati diversi dalle società titolari di partita Iva;
istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
enti che non svolgono attività commerciali;
organi e amministrazioni dello Stato;
altri soggetti passivi Iva.

3Modalità e termini di adempimento

A decorrere dal 2017, l’articolo 4, comma 2 del Dlgs 193/2016 ha introdotto l’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto per i soggetti passivi Iva, attraverso l’articolo 21-bis del Dl 78 del 2010.
In base a quest’ultima disposizione, il contribuente deve comunicare, periodicamente, i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto relative ad ogni trimestre solare.

E’ il caso di evidenziare che l’obbligo in commento non sussiste in assenza di dati da indicare all’interno della comunicazione, mentre invece va in ogni caso presentata qualora si debba riportare un credito proveniente dal trimestre precedente.
Sono, invece, esonerati da tale adempimento i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

I soggetti interessati a tale adempimento devono presentare il modello di comunicazione entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata, come disposto dall’articolo 21-bis, comma 1, del Dl 78/2010, entro il 16 settembre.
Come disposto dalla norma, la comunicazione relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto purché essa sia presentata entro il mese di febbraio 2020, ossia dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Naturalmente, indipendentemente dalla scelta in merito alla comunicazione del quarto trimestre e, comunque, con riferimento ad ogni comunicazione periodica delle liquidazioni Iva, restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche Iva.

Il contribuente può provvedere alla presentazione della Comunicazione direttamente oppure tramite l’ausilio di intermediari abilitati.
Per la compilazione della Comunicazione, i contribuenti possono utilizzare il modello reso disponibile dall’Agenzia delle entrate e reperibile sul relativo sito internet.
In alternativa il modello di comunicazione può essere compilato utilizzando qualsiasi altro software in grado di generare il file in formato Xml, come previsto dalle specifiche tecniche aggiornate e allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018.

4Casi pratici

Ricordando che a seguito delle modifiche apportate all’articolo 21-bis, comma 1, del Dl 78/2010 per opera del Dl 34/2019 (così detto Decreto Crescita), è stata introdotta la possibilità di comunicare i dati relativi al quarto trimestre attraverso la dichiarazione annuale Iva, in luogo della presentazione della Comunicazione delle Liquidazioni periodiche Iva (ma, in tal caso la dichiarazione annuale deve essere presentata entro la fine del mese di febbraio 2020), qualora venisse presentata la comunicazione per il quarto trimestre è necessario tenere presente che all’interno della stessa va indicato, ove dovuto, anche l’acconto Iva che doveva essere versato entro il 27 dicembre 2019.

L’acconto, se dovuto, ed anche se non effettivamente versato, va indicato all’interno del rigo VP13 indicando, nella casella 1 “metodo”, il metodo utilizzato per la sua determinazione ossia:

il codice “1” se è stato utilizzato il metodo storico;
il codice “2” se è stato utilizzato il metodo previsionale;
il codice “3” se è stato utilizzato il metodo analitico - effettivo;
il codice “4” se si tratta di soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice