Come fare perAdempimenti

Contributo perequativo, modello Redditi entro il 30 settembre per l’istanza

di Monica Greco

  • Quando Entro il 30 settembre 2021

  • Cosa scade Presentazione della dichiarazione redditi per la trasmissione dell’istanza

  • Per chi Titolari partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario

  • Come adempiere Presentazione del modello Redditi relativo all’anno d’imposta 2020

1In sintesi

Il 30 settembre è il termine entro il quale titolari partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario devono presentare la dichiarazione dei redditi 2020 per poter trasmettere l’istanza per richiedere il contributo perequativo

I soggetti che intendono farne richiesta, infatti, possono fruire della proroga di 20 giorni prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi, propedeutica e necessaria per poter trasmettere l’istanza per richiedere il contributo: il termine di presentazione del modello Redditi 2021 è stato “posticipato” (dal 10 al 30 settembre) dal comunicato stampa del 6 settembre del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sembra in via di definizione, dunque, il quadro normativo che consentirà alle categorie interessate di richiedere il contributo perequativo.

Si tratta, nello specifico, del contributo introdotto dal decreto Sostegni bis e riservato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio fra 2019 e 2020.

Alla chiamata, mancano ancora due importanti e “decisivi” provvedimenti per fruire del contributo:
1. il decreto del Mef che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d'imposta;
2. il provvedimento dell’agenzia delle Entrate che approverà il modello e le istruzioni per richiedere il contributo.

Il decreto di cui al punto 1 è atteso dopo la data del 30 settembre 2021, tanto si evince dalla risposta dell’8 settembre alla interrogazione parlamentare n. “5-06619”.

È stato, invece, emanato il 4 settembre il provvedimento 227357 dell’agenzia delle Entrate in cui sono indicati i campi delle dichiarazioni dei redditi - relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 - necessari per calcolare il valore dei “risultati economici d'esercizio” da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto.

2Il contributo perequativo

Il contributo perequativo è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto Sostegni bis e consiste in un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17).

Ai sensi del comma 17 il contributo perequativo non spetta:
- ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente Dl (25 maggio 2021),
agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir;
ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo Tuir, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato Tuir), ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato Tuir) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, ovvero nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Sostegni bis.

Con riferimento ai ricavi e compensi rientrano:
all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa (lettera a)), nonché i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per la produzione (lett. b));
all’articolo 54, comma 1, del Tuir i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

Il contributo perequativo è erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio (utile o perdita nell'esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il contributo sarà riconosciuto a condizione che tale peggioramento risulti in misura pari o superiore ad una percentuale che verrà definita con decreto del Mef, come anticipato in premessa.

Ricordiamo che, l’efficacia delle misure in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

3Le modalità di calcolo e il limite

L’importo del contributo perequativo per tutti i soggetti non può essere superiore a 150 mila euro e il suo ammontare è calcolato applicando la percentuale definita dal decreto ministeriale alla
differenza tra:
- il risultato economico di esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto e
- il risultato economico di esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
diminuita dei contributi a fondo perduto già percepiti ai sensi delle seguenti disposizioni:
- articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio);
- articoli 59 e 60 del Dl 104/2020 (decreto Agosto);
- articoli 1, 1-bis e 1-ter del Dl 137/2020 (decreto Ristori);
- articolo 2 del Dl 172/2020 (concernente il Cfp da destinare all'attività dei servizi di ristorazione);
- articolo 1 del Dl 41/2021 (decreto Sstegni);
- articolo 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13 del Dl 73/2021 (Sostegni bis).

Con riferimento alle citate modalità di calcolo del contributo perequativo, segnaliamo all’attenzione del lettore che gli elementi per effettuare la verifica correlata al “risultato economico di esercizio” sono stati già individuati nel provvedimento del 4 settembre.

In dettaglio, l’allegato A del citato atto contiene l’indicazione puntuale dei campi delle dichiarazioni dei redditi - relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 – fondamentali per calcolare il valore dei risultati economici d’esercizio da considerare nel calcolo sopraesposto.

Il contributo perequativo in esame:
non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

Ricordiamo che, a scelta irrevocabile del contribuente, in alternativa, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da poter utilizzare esclusivamente in compensazione presentando telematicamente il modello F24 all’agenzia delle Entrate.

A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione.

4Come accedere al contributo perequativo

Le procedure da seguire per la richiesta del contributo prevede che i soggetti interessati presentino, esclusivamente in via telematica, una istanza all’agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 16 a 20 dell’articolo 1 del Dl 73/2021.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa e può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’AdE.

Si attende il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate con le relative indicazioni sulle modalità e i tempi per la presentazione dell’istanza in commento.

Ciò che dev'essere sottolineato per la presente disamina è il disposto dell’articolo 1, comma 24, del decreto Sostegni bis, ovvero che l’istanza per il contributo perequativo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Proprio tale “limite” temporale è stato oggetto di diverse contestazioni, stante le difficoltà operative legate alla compilazione dei modelli dichiarativi 2021 in cui sono accolte le tante novità dettate dalle norme emergenziali.

Le perplessità manifestate anche dal Cndcec sono state accolte e il termine di riferimento adesso è prorogato al 30 settembre 2021.

Pertanto, al fine di poter trasmettere la relativa istanza per il contributo perequativo è necessario che la relativa dichiarazione dei redditi 2020 venga presentata entro il 30 settembre 2021.

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