Come fare perFinanza

Cooperative, corsa per i finanziamenti a tasso zero nella nuova Marcora

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Dal 23 aprile 2021

  • Cosa scade Regime finalizzato a promuovere nascita e sviluppo di cooperative di piccola e media dimensione

  • Per chi Società cooperative di produzione e lavoro e sociali

  • Come adempiere Procedura valutativa con procedimento a sportello

1In sintesi

Lo scorso 22 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 4 gennaio 2021 contenente la nuova disciplina del regime di aiuto finalizzato a promuovere, come indicato all’articolo 2, la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. L’incentivo completa quello introdotto con la legge 49/1985 (c.d. Nuova Marcora).

L’obiettivo, come espressamente evidenziato dal nuovo decreto (“Nuovo regime di aiuto sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo di società cooperative”), è quello sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative.

2Le cooperative interessate

In particolare, la misura di aiuto è diretta alle società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Si tratta delle cooperative nella quali le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico hanno assunto delle partecipazioni, e che presentino le seguenti caratteristiche:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) non qualificabili come “imprese in difficoltà”;
c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.

Sono invece escluse la cooperative che:
a) abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.

Ai predetti soggetti, la nuova disciplina della norma di aiuto destina finanziamenti, a valere su investimenti da realizzarsi, che avranno le seguenti caratteristiche:
a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
b) da rimborsare secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
c) regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
d) se concessi a fronte di nuovi investimenti, coprono l’intero
e) importo del programma di investimento;
f) concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

3L’agevolazione

Il decreto, però, precisa che per le sole società cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda, sarà applicato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato maggiorato di 400 punti base.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura
valutativa con procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, del Dlgs 123/1998 con domande da presentarsi direttamente alle società finanziarie partecipate ministeriali.

4L’istruzione e la verifica

Le società finanziarie che ricevono le richieste di finanziamento le istruiscono e deliberano la concessione del prestito entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda. In tale periodo, tuttavia, le stesse dovranno portare a termine positivamente le verifiche previste dal Codice antimafia e dal Regolamento Registro nazionale aiuti. Dovranno, altresì, procedere all’accertamento della regolarità contributiva della società cooperativa, nonché alla verifica della disponibilità delle risorse da parte del Ministero.

Successivamente a tale ultima verifica, si passerà alla stipula del contratto di finanziamento agevolato entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della disponibilità delle risorse.

Nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso per la realizzazione di un programma di investimento da implementarsi ai sensi del regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, le società finanziarie effettuano l’erogazione in più soluzioni in relazione a stati di avanzamento lavori.

Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, che può essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 25 per cento del finanziamento, è comunque subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione di idonea documentazione, dei titoli di spesa.
Le agevolazioni ottenute sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo de minimis, nel rispetto delle condizioni e delle intensità stabilite dalle rispettive norme e regolamentazioni.

5Il controllo dei requisiti

Stabiliti anche rigidi controlli sulla procedura.

Il Decreto sancisce infatti che le società cooperative beneficiarie delle agevolazioni trasmettano alle società finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative agevolate.

Per alcune iniziative, le società finanziarie effettueranno controlli sull’avvenuta realizzazione del programma di investimento.

Le agevolazioni potranno poi essere revocate nei seguenti casi:
a) accertamento dell’assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
b) la società cooperativa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
c) fallimento della società cooperativa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima società di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività;
d) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
e) mancata restituzione di due rate consecutive del finanziamento agevolato;
f) per le agevolazioni concesse a fronte di investimenti da realizzarsi ai sensi del regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, la mancata definizione del programma di investimento entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero entro il maggior termine concesso;
g) utilizzo - totale o parziale - del finanziamento agevolato per scopi diversi da quelli per cui il finanziamento agevolato è stato concesso ed erogato alla società cooperativa.

6Proroga automatica

Vale la pena sottolineare in questo contesto che, con Avviso dello scorso 17 febbraio, il Mise ha comunicato che possono essere sospesi, fino al prossimo 30 giugno 2021, i rimborsi delle rate dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del Dm 4 dicembre 2014. Il tutto, spiega il Ministero, per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da Covid-19. Detta proroga opera automaticamente nel caso in cui le imprese beneficiarie, alla data del 1° gennaio 2021, avessero già usufruito delle precedenti proroghe.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice