Come fare perAdempimenti

Certificazione unica 2021, più spazio per le agevolazioni con il restyling

di Monica Greco

  • Quando Entro il 31 marzo 2021

  • Cosa scade Trasmissione all'agenzia delle Entrate e consegna ai percipienti della «Cu» 2021

  • Per chi I sostituti d’imposta

  • Come adempiere La trasmissione per via telematica e consegna del modello ai percettori

1In sintesi

Il Dl 41/2021 (c.d. “Sostegni”) approdato lo scorso 22 marzo in Gazzetta Ufficiale conferma quanto anticipato dal Mef con il comunicato stampa n. 49.

È, dunque, ufficiale la proroga che è contenuta nel decreto Sostegni specificatamente all’articolo 5 comma 20, del Dl 41/2021 che dispone letteralmente «per il 2021, i termini del 16 marzo di cui all’articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo».

Grazie all’anticipazione del Mef i sostituti d’imposta si sono già adoperati per completare le pratiche per provvedere entro il prossimo 31 marzo 2021 a trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate la CU 2021 (Certificazione Unica), relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2020, nonché provvedere a consegnare ai percettori il relativo modello.

Interessati alla proroga al 31 marzo sono tutti quei contribuenti che in veste di “sostituti d’imposta” utilizzano la CU 2021 per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
Ricordiamo che il nuovo modello e le relative istruzioni della Certificazione Unica 2021 sono stati approvati con il provvedimento n. 13088/2021 del 15 gennaio 2021 dal direttore dell’agenzia Entrate e oggetto di ulteriore successivo aggiornamento in data 5 febbraio.

2Il restyling

Il modello della CU quest’anno ha molte novità e un restyling anche grafico del modello per accogliere le tante news correlate alle disposizioni agevolative emanate in seguito alla pandemia.

Tra le tante ricordiamo a titolo esemplificativo il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, il premio riconosciuto a chi ha lavorato durante il lockdown e la clausola di salvaguardia per il bonus Irpef concesso ai lavoratori in cassa integrazione – in merito a quest’ultima segnaliamo che l’agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 25 marzo 2021 ha confermato che la compilazione dei punti 478, 479 e 480 della CU è opzionale e non più obbligatoria per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 128 del decreto Rilancio.

Tra le novità sono importanti le novità legate alla compilazione del prospetto relativo ai dati fiscali per il lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi della Certificazione Unica 2021.

In particolare, si segnala che grazie al nuovo “codice 13” nella CU 2021 è data evidenza dei compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto, in ossequio alle disposizioni dell’articolo 19, comma 1, del Dl 23/2020, in quanto percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 - sempreché percepiti da soggetti con domicilio fiscale (sede legale o operativa) all’interno del territorio dello Stato che non abbiano percepito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, ricavi o compensi superiori a 400 mila euro.

È importante ricordare che la normativa prevede che entro i 5 giorni successivi alla scadenza si possano effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.

3I nuovi termini per la consegna ai percettori

Gli adempimenti correlati alla Certificazione Unica 2021 dovranno essere attuati nel rispetto dei seguenti “nuovi” termini stabiliti dall’articolo 5 comma 20 del decreto in commento anche per la consegna e precisamente:
entro il 31 marzo 2021 (termine originario 16 marzo) occorre rilasciare al percettore delle somme la certificazione unica 2021, relativa al periodo d’imposta 2020, utilizzando il modello “sintetico”.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro la CU deve essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta del percettore.

Si ricorda, inoltre che per chi ha l’Inps come sostituto di imposta la CU 2021 è già disponibile direttamente anche online, grazie alle diverse modalità “alternative” messe a disposizione dall’Istituto per acquisire la CU (circolare Inps 44/2021).

4I nuovi termini per la trasmissione

La proroga anticipata dal comunicato stampa n. 49 del Mef e confermata dal Dl 41/2021 slitta al prossimo 31 marzo 2021 l’invio in modalità telematica del modello delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

Ecco i nuovi termini della trasmissione:
entro il 31 marzo 2021 (termine originario 16 marzo) deve essere effettuata direttamente o tramite intermediari abilitati la trasmissione, in via telematica, all’agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”;
entro il 31 ottobre 2021 (ovvero primo giorno utile il 2 novembre 2021), vale a dire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta: in questa scadenza occorre effettuare in via telematica, la trasmissione all’agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Si ricorda che il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
del Frontespizio con le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
del Quadro CT con le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’agenzia delle Entrate;
della Certificazione Unica 2021 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni dei redditi citati in premessa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice