Come fare perAdempimenti

Dichiarativi, i codici identificativi per i versamenti sospesi Covid

di Monica Greco

  • Quando Dalla compilazione del modello Redditi, Iva e Irap 2021

  • Cosa scade La compilazione dei modelli dichiarativi con l’ammontare del versamento sospeso

  • Per chi Persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali

  • Come adempiere Compilazione quadro RS del modello Redditi e quadro RI del modello Irap

1In sintesi

I versamenti sospesi per Covid entrano nei modelli dichiarativi: è questa una delle tante novità del 2021.

La pandemia ha cambiato molte cose, ivi compreso l’approccio ai molti adempimenti periodici previsti dal nostro ordinamento.

Tra i tanti, un impatto decisamente importante si ha in sede di compilazione dei modelli dichiarativi visto che, sotto diversi profili, i dati da indicare sono influenzati dai molteplici provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Tra le norme emergenziali, vi sono anche quelle che hanno legittimato i contribuenti a “sospendere” i versamenti correlati al periodo d’imposta 2020 e che, automaticamente, impattano nella compilazione dei modelli redditi e nel modello Irap.

Le novità in tema di versamenti “sospesi”, in particolare sono accolte in modo specifico nei modelli dichiarativi:
al rigo RS480 per il modello Redditi;
al rigo IS230 per il modello Irap;
al rigo VA16 per il modello Iva, con riferimento ai versamenti Iva (compreso il saldo relativo al 2019).

In tali campi, come vedremo nel prosieguo, i soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dovranno dare indicazione:
dell’importo dei versamenti sospesi;
del relativo “codice identificativo” della disposizione agevolativa di cui si è beneficiato, desunto dalla “Tabella versamenti sospesi Covid-19”, riportata nelle istruzioni.

2Dove indicare i versamenti sospesi Covid-19

Il quadro “RS” al rigo RS480 è deputato ad accogliere i versamenti sospesi afferenti al modello Redditi (PF, SP, SC, ENC) per i soggetti legittimati a non effettuare alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle proroghe disposte dalla norme emergenziali.

In particolare, nel quadro che accoglie i “prospetti vari” detti contribuenti dovranno indicare nel rigo RS480 in:
colonna 1: il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi Covid-19”;
colonna 2: l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella “colonna 1”.

È importante segnalare che se un soggetto nel corso del periodo d’imposta ha sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni dovrà avere cura di compilare più righi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi ha usufruito.

Il contribuente, come accennato, potrà dedurre dalla tabella disponibile nelle istruzioni dei modelli dichiarativi il codice da utilizzare per evidenziare il versamento sospeso e la relativa norma in forza della quale non ha effettuato regolarmente il pagamento. In dettaglio, tali codici sono:
“2” per i soggetti con residenza nei Comuni, di cui all’ allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020;
“3” per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel 2019 (articolo 19 del Dl 23/2020);
“10” per i soggetti che si sono avvalsi della proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (articolo 13-quinquies, comma 1, Dl 137/2020);
“11” per i soggetti (Isa) e altri soggetti che si sono avvalsi della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi;
“14” per i soggetti del settore sportivo per i relativi versamenti.

3Chi deve compilare il rigo RS480

Come accennato, i soggetti legittimati a non effettuare i versamenti alle scadenze ordinarie dovranno utilizzare il rigo RS480 del modello Redditi per dare evidenza di ciò.

Le norme emergenziali in forza delle quali si è sospeso il versamento sono individuate al codice della tabella da indicare nel primo campo (colonna) del rigo RS480.

Più precisamente durante la compilazione dovranno utilizzare:
il codice “2”: i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020; per i quali il Dm 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
il codice “3”: i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che hanno avuto ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019. Per tali soggetti, come noto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del Dpr 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono dell’opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d'acconto “non operate dal sostituto” entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 126, comma 2, del Dl 34/2020 e 97 del Dl 104/2020 (cfr. risoluzione 50/E del 7 settembre 2020);
il codice “10”: i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, beneficiari della proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 13-quinquies, comma 1, del decreto “Ristori” (Dl 137/2020);
il codice “11”: i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e altri soggetti, che sono beneficiari della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi dovuta per il periodo d'imposta 2020, in scadenza “ordinaria” il 30 novembre 2020;
il codice “14” le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del Dpcm del 24 ottobre 2020 (articolo 1, comma 36, della legge 178/2020) per i quali sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

4I versamenti sospesi nel modello Irap

Con riferimento al modello Irap 2021, il legislatore ha individuato la sezione XXI del “quadro IS” quale area per accogliere le informazioni dei versamenti sospesi e, più precisamente, è il “rigo IS230” che accoglie le informazioni relative a tali versamenti sospesi.

Il rigo “IS230” accoglie l’indicazione:
dell’importo dei versamenti sospesi;
il relativo “codice identificativo” della norma emergenziale in virtù della quale si è slittato o sospeso il relativo versamenti.
I codici da utilizzare per il riferimento alla sospensione sono:
Codice 2: per i soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020;
Codice 10: per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno fruito della proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto dell’Irap (articolo 13-quinquies, comma 1, Dl 137/2020);
Codice 11: per i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e altri soggetti, beneficiari della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell”acconto dell'Irap.

Nel caso in cui tale dispositivo di legge di cui si è usufruito per avere accesso alla sospensione è una legge regionale, il contribuente dovrà avere cura di compilare il “rigo IS231” indicando, oltre all'importo dei versamenti sospesi, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma che ha disposto la sospensione del versamento.

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