Come fare perAdempimenti

Imposta di soggiorno, test finale per la dichiarazione

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 30 settembre 2022

  • Cosa scade Invio dichiarazione relativa al 2020 e 2021

  • Per chi Coloro che incassano per conto dei Comuni dai turisti l’imposta

  • Come adempiere Compilazione e trasmissione sull'area riservata del sito delle Entrate

1In sintesi

Il prossimo 30 settembre 2022 scade il termine per presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno incassata negli anni 2020 e 2021.

L’articolo 4 del Dlgs 23/2011, al comma 1, prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Con riferimento agli obblighi dichiarativi, lo stesso articolo, al comma 1-ter, precisa che il gestore della struttura ricettiva è responsabile non solo del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno, ma anche della presentazione della dichiarazione, la quale dovrà essere trasmessa cumulativamente, in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Con riferimento all’anno d’imposta 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l’anno 2021.

Dunque, entro il 30 settembre 2022 (termine così prorogato dall’articolo 3, comma 6, del Dl 73/2022 rispetto al termine fissato ordinariamente per il 30 giugno) andrà presentata la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno incassata negli anni 2020 e 2021.

La guida operativa per adempiere all’obbligo dichiarativo è rappresentata dal Dm 29 aprile 2022, con il quale sono stati approvati il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione.

Inoltre con le Faq del 19 settembre il Mise ha chiarito alcuni aspetti relativi a intermediari, dichiarazione cumulativa e compilazione.

2Le modalità di presentazione e i soggetti coinvolti

La dichiarazione, uguale per tutti i comuni d’Italia, va presentata telematicamente, direttamente o tramite intermediario, all’agenzia delle Entrate.

L’applicazione per la compilazione è reperibile accedendo all’area riservata del sito web dell’Agenzia, all’interno della sezione “servizi”, categoria “dichiarazioni”, “dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.

I dati forniti con la dichiarazione telematica verranno trattati dal ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per consentire, l’acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno.

I soggetti che potranno trasmettere la dichiarazione sono:
• il gestore della struttura ricettiva che potrà inviare la dichiarazione direttamente oppure tramite il suo rappresentante legale, liquidatore, erede ecc. (le istruzioni riportano la tabella con le cariche selezionabili).
• il mediatore della locazione (ex articolo 4, comma 5-ter, Dl 50/2017), che, incassando il canone o il corrispettivo, o intervenendo nel pagamento, è responsabile della presentazione della dichiarazione;
• l’intermediario, individuato ex articolo 3, comma 3 del Dpr 322/1998, il quale trasmette la dichiarazione per conto del richiedente, se delegato al servizio del «Cassetto fiscale» o al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» del portale «Fatture e Corrispettivi».

3Il contenuto della dichiarazione: struttura ricettiva e versamenti

La dichiarazione è suddivisa per anno e per gestore e prevede la compilazione di un riquadro diverso per ogni struttura ricettiva.

Nella sezione “Dati della struttura ricettiva” dovranno essere indicati i dati relativi all’ubicazione della struttura, alla qualifica commerciale o meno e al codice Ateco dell’attività esercitata nella struttura (quando commerciale).

Sempre nella stessa sezione dovranno essere inseriti, per ciascuno dei quattro trimestri in cui è suddiviso l’anno di imposta, la tariffa a notte, l’imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte.

Ovviamente ogni trimestre dovrà essere compilato se interessato dalla riscossione dell’imposta di soggiorno.

Ad esempio, se la dichiarazione viene effettuata per il solo periodo di ottobre-dicembre (perché, ad esempio, negli altri trimestri la struttura non ha operato) andrà compilato solo il “Periodo quarto trimestre”.

Più precisamente, per ogni trimestre viene richiesta la compilazione dei seguenti campi:
• il campo “Imposta applicata a notte”: nel caso in cui, nel trimestre di interesse, siano state applicate più tariffe si possono riportare fino a tre tariffe diverse;
• il campo “Imposta ridotta applicata a notte” deve essere compilato nel caso in cui il comune abbia previsto una riduzione dell’imposta;
• il campo “Numero presenze a tariffa ordinaria”: nel caso in cui, nel campo “Imposta applicata a notte” siano state applicate più tariffe, occorre indicare le relative presenze suddivise per tariffa, separate da un punto e virgola, rispettando l’ordine di inserimento;
• il campo “Numero presenze esenti dall’imposta” deve essere compilato nel caso in cui il comune ha previsto un'esenzione;
• il campo “Numero presenze cui spetta la riduzione” deve essere sempre compilato nel caso in cui il comune ha previsto una riduzione dell’imposta. Anche qui, nel caso in cui nel campo “Imposta ridotta applicata a notte” siano state applicate più tariffe, occorre indicare le relative presenze suddivise per tariffa rispettando l’ordine di inserimento.

Infine, nella sezione “Versamenti” sono richiesti i dati relativi agli “Estremi del/dei versamento/i” (campo testuale non obbligatorio), in cui possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione.

È invece obbligatoria la compilazione del secondo campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune”: le istruzioni precisano che l’importo da indicare deve essere cumulativo per l’intero anno indicato nella dichiarazione e per tutte le strutture ricettive presenti nella dichiarazione.

4Le sanzioni

Si ricorda che l’articolo 4, comma 1-ter, del Dlgs 23/2011 prevede che, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice