Come fare perAdempimenti

Dichiarazione di intento

di Michele Brusaterra

  • Quando dal 2 Marzo 2020

  • Cosa scade Trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento e adempimenti connessi con nuovo modello (fino al 27 aprile 2020 si può utilizzare anche il precedente)

  • Per chi Esportatore abituale e fornitore dell’esportatore abituale

  • Come adempiere In modalità telematica attraverso il modello approvato con Provvedimento del 27 febbraio 2020

1L’adempimento in sintesi

L’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di ricevere fatture senza Iva, ossia non imponibili, deve emettere dichiarazione d’intento senza avere più l’obbligo di annotare tale dichiarazione nell’apposito registro.

La dichiarazione di intento va trasmessa all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica avvalendosi del modello approvato con Provvedimento del 27 febbraio 2020, che sostituisce quello di cui al provvedimento del 2 dicembre 2016.
Quest’ultimo modello può, tuttavia, essere utilizzato fino al 27 aprile 2020.

Il fornitore dell’esportatore abituale è tenuto all’indicazione in fattura del numero di protocollo della dichiarazione d’intento ricevuta, che gli consente di emettere fattura non imponibile, dopo aver controllato, però, per via telematica, l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

2Soggetti interessati

Sono interessati all’adempimento in esame, nonché alle novità introdotte a decorrere dal 2020, l’esportatore abituale e il singolo fornitore dell’esportatore abituale.

3Modalità e termini di adempimento

L’articolo 12-septies del decreto legge “Crescita”, n. 34 del 2019, convertito con modifiche nella legge n. 58 del medesimo anno, ha apportato importanti modifiche all’articolo 1 del decreto legge 746 del 1983, in tema di esportatori abituali e di adempimenti collegati alla dichiarazione d’intento.

Le modifiche riguardano sostanzialmente gli adempimenti sia a carico dell’esportatore abituale, sia quelli a carico dei fornitori dello stesso esportatore.
Per quanto riguarda l’esportatore abituale, la norma prevede che egli debba sempre manifestare l’intento di avvalersi della facoltà di ricevere fatture senza Iva, ossia non imponibili, attraverso:

l’emissione della dichiarazione d’intento, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate che deve rilasciare una apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione, ma non vi è più l’obbligo di annotare tale dichiarazione nell’apposito registro;

e la comunicazione al fornitore di volersi avvalere del regime di non imponibilità per determinati acquisti.

Per la dichiarazione d’intento, con il provvedimento del 27 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello che sostituisce quello di cui al provvedimento del 2 dicembre 2016.

Viene, però, specificato, al punto 3.2 del provvedimento del 27 febbraio, che il “vecchio” modello può trovare utilizzo fino al «sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate» ossia fino al 27 aprile 2020.
Dal giorno successivo, 28 aprile, quindi, il “vecchio” modello non sarà più utilizzabile.

Per quanto riguarda il fornitore non vi è più l’obbligo di annotazione della dichiarazione d’intento nell’apposito registro, e la nuova norma non stabilisce più, inoltre, che la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, debba essere consegnata dall’esportatore abituale al fornitore o al prestatore, ovvero in dogana. Dal canto suo, il fornitore deve indicare nella fattura emessa, senza applicazione dell’imposta in base alla dichiarazione d’intento, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alla presentazione della dichiarazione d’intento alle dogane, dal primo gennaio 2020 la norma stabilisce che il protocollo menzionato debba essere indicato nella dichiarazione doganale da parte dell’importatore e che «per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione». Pertanto, anche nel caso di richiesta di non applicazione dell’imposta in fase di importazione, non è più necessaria la presentazione della dichiarazione cartacea e della ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Per l’esportatore abituale la nuova procedura, dunque, può essere così sintetizzata:

verifica, in ogni caso, dei requisiti per potersi avvalere delle disposizioni per gli esportatori abituali;

compilazione della dichiarazione d’intento, utilizzando l’apposito modello, ed invio della stessa, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate;

acquisizione della ricevuta rilasciata dalla Agenzia delle Entrate contenente anche un numero di protocollo identificativo della stessa.

Per quanto riguarda il fornitore dell’esportatore abituale, egli dal primo gennaio 2020 è tenuto, dunque, alla sola indicazione in fattura del numero di protocollo della dichiarazione d’intento che gli consente di emettere fattura non imponibile, dopo aver controllato, però, per via telematica, la presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

Qui interviene un’altra novità introdotta dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 febbraio 2020, che prevede che l’Amministrazione finanziaria, a partire dal 2 marzo 2020, rende disponibile, per ciascun fornitore che viene indicato, nelle dichiarazioni d’intento, dal singolo esportatore abituale, le relative dichiarazioni d’intento all’interno del proprio “Cassetto fiscale”, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tali informazioni possono anche essere consultate dagli intermediari se delegati dal singolo fornitore.

È opportuno precisare che il secondo comma dell’articolo 12-septies del già richiamato decreto legge 34 del 2019 ha rivisto anche il regime sanzionatorio applicabile al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza prima aver «riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione» d’intento.

Dal primo gennaio 2020 la sanzione amministrativa, prevista dal comma 4-bis dell’articolo 7 del Dlgs 471/1997, passa da una misura fissa prevista in precedenza, che andava da euro 250 a euro 2.000 ad una molto più severa stabilita nella misura dal 100 al 200 per cento dell’imposta.

Con il citato Provvedimento del 27 febbraio 2020 è stato, inoltre, approvato il nuovo modello Dichiarazione di intento che sostituisce quello di cui al provvedimento del 2 dicembre 2016, il quale può, tuttavia, essere utilizzato fino al 27 aprile 2020.

4Casi pratici

Il provvedimento del 27 febbraio 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha anche predisposto il nuovo modello di dichiarazione d’intento che deve essere utilizzato, dagli esportatori abituali, dal 02.03.2020.

Facendo presente che il vecchio modello è quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, si riportano di seguito le modifiche intervenute nella dichiarazione d’intento.

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