Come fare perAdempimenti

Dichiarazioni doganali full digital per tutti gli operatori con i nuovi tracciati «H»

di Ettore Sbandi e Ludovica Clara Milani

  • Quando Dal 30 novembre 2022

  • Cosa scade Presentazione e gestione delle dichiarazioni con modalità full digital

  • Per chi Tutti gli operatori economici, in forma obbligatoria

  • Come adempiere Tramite nuovi data set e flussi It; per Iva prospetto di riepilogo sul Puadm

1In sintesi

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante avviso alle associazioni di categoria diramato in data 11 novembre 2022, ha annunciato la ripartenza della procedura di presentazione e di gestione delle dichiarazioni doganali con le modalità full digital.

Dal 30 novembre, insomma, la rivoluzione digitale delle dichiarazioni di importazione diverrà pienamente operativa.

Resta ancora in stand-by lo scarico massivo, ai fini della detrazione Iva, di tutte le dichiarazioni doganali necessarie, limitando l’operatore – a quanto pare – ad un accesso dichiarazione per dichiarazione o per gruppi ridotti di dichiarazioni, pur inserendo gli uffici specifici di sdoganamento o i singoli movement reference numbers (Mrn).

2Le novità

Gli operatori economici che utilizzano ancora la vecchia metodologia, basata sui messaggi Im (vecchio Dau), dovranno procedere allo switch definitivo sul nuovo data set virtuale, composto dai tracciati telematici da H1 a H5 per le importazioni ordinarie e quelle di vincolo a regimi speciali, oltre al tracciato semplificato dell’H7 dedicato alle spedizioni di modico valore; i nuovi messaggi all’importazione rappresentano il risultato del progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione.

La riforma, che anticipa il 1° gennaio 2023, data in cui tutti gli Stati Ue dovranno adeguare i propri sistemi nazionali alle previsioni imposte dal codice doganale dell’Unione, era stata già avviata dalle autorità nazionali il 9 giugno 2022, ma, per motivi tecnici, parzialmente sospesa, mantenendo peraltro il doppio binario dei data set H con i tracciati Im.

Tuttavia, rimane aperto il cantiere di automazione dello scarico informatico massivo delle dichiarazioni e dei loro prospetti di riepilogo ai fini contabili, messo a disposizione da agenzia delle Dogane contestualmente alla fase di svincolo delle merci.

Unitamente saranno disponibili il Prospetto sintetico della dichiarazione (un riepilogo) e il Prospetto di svincolo, documento strumentale a liberare la merce dagli spazi doganali.

A tal proposito, il Prospetto di riepilogo contabile era stato oggetto di accordo con l’agenzia delle Entrate, e definito da agenzia delle Dogane con la determinazione direttoriale del 3 giugno 2022, con l’intento di renderlo a disposizione dell’importatore e del dichiarante per la detrazione dell’Iva assolta all’importazione, per la quale sussistevano dubbi dovuti, appunto, all’assenza in concreto di una bolla doganale, invece pretesa dall’articolo 25 Dpr 633/1972.

In effetti, questo prospetto consentirà il superamento dell’obbligo di registrazione della bolletta doganale nei registri Iva al fine di esercitare diritto di detrazione.

3L’operatività delle dichiarazioni e le criticità

Come anticipato, la riforma completerà, finalmente, il superamento del modello cartaceo Dau in luogo di un complesso di dati (Data Set), con l’effetto indiretto di comportare una sostanziale modifica delle procedure di gestione dei dazi e dell’Iva doganale; ciò in quanto si realizzerà una modifica delle consuetudini delle imprese, solitamente abituate a ricevere, dal dichiarante, la bolletta doganale con consequenziale annotazione sul registro acquisti.

Invece, sarà ora fondamentale disporre del Prospetto di riepilogo, scaricabile direttamente attraverso i servizi telematici delle Dogane direttamente dal Portale unico dogane e monopoli (Puadm).

Purtroppo, allo stato attuale, ciò può avvenire in modo puntuale, avendo il numero di riferimento della dichiarazione doganale (Mrn), oppure, con riferimento all’ufficio doganale di importazione, solo per le operazioni effettuate in un arco temporale massimo di alcuni giorni.

Questa situazione rende difficile per le imprese disporre del prospetto, se non richiedendolo al dichiarante ovvero con sforzi non indifferenti che non sono coerenti rispetto alla digitalizzazione del processo.

Questo perché, allo stato attuale, appare che il reperimento del prospetto contabile possa essere effettuata solo per blocchi temporali limitati di operazioni, nonché mediante “codice ufficio”, informazioni non sempre in possesso delle imprese in quanto trattasi di elementi spesso ignoti agli esportatori, specialmente a coloro che non si occupano direttamente delle operazioni di spedizione.

Per questo motivo il sistema appare ancora foriero di importanti limiti, seppure il passo in avanti compiuto dalle Dogane sia stato effettuato in misura molto importante, con lo switch completo al sistema del prossimo futuro.

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