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Pac 2022, ancora un mese per le domande

di Paolo Duranti

  • Quando Entro il 15 giugno 2022 le domande; entro il 30 giugno le modifiche

  • Cosa scade Domande di aiuto della Pac per l’anno 2022

  • Per chi Soggetti con specifici requisiti, considerati «agricoltori attivi» o in «attività»

  • Come adempiere Apposito modello approvato dal Mipaaf

1In sintesi

Il 15 giugno 2022, per la presentazione, e il successivo 30 giugno, per le modifiche, sono i nuovi termini per le domande di aiuto della Politica agricola comune relative al 2022.

Con il decreto ministeriale 217663 dello scorso 13 maggio, sono state così prorogate le scadenze relative alla domanda unica, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013.

Precedentemente il decreto 28 marzo 2022, n. 141342 fissava nel 16 maggio e nel 1° giugno, i termini, rispettivamente, per la presentazione delle domande e le modifiche.

La Pac, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell’Ue, rappresenta l’insieme delle regole che l’Unione europea ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell’agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

Con il Dm 141203 sempre del 28 marzo, inoltre, è stata prevista la possibilità di concedere un’anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito della Pac.

2Il quadro comunitario

Il Ministero è intervenuto con il richiamato Dm 141342, fruendo della facoltà riconosciuta in tal senso dall’Unione europea: per effetto delle modifiche apportate al regolamento di esecuzione (Ue) 17 luglio 2014, n. 809/2014, dal regolamento di esecuzione 26 marzo 2021, n. 2021/540, infatti, gli Stati membri godono di una maggiore flessibilità nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche.

3La modifica delle domande presentate

Come anticipato, il decreto 217663 all’articolo 2, comma 1, ha prorogato dal 1° al 30 giugno 2022 il termine entro il quale sarà possibile comunicare all’Organismo pagatore competente le modifiche alle domande di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 17 luglio 2014, n. 809/2014.

La disposizione da ultimo citata consente invero, spirato il termine ultimo di presentazione, di aggiungere o modificare nella domanda unica o nella domanda di pagamento singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale.

Non è comunque possibile apportare modifiche con riferimento alle parcelle agricole che presentano inadempienze qualora l’Organismo pagatore abbia comunicato al beneficiario che sono state riscontrate inadempienze in sede di predisposizione delle domande oppure l’intenzione di svolgere un controllo in loco o, infine, se da tale controllo emergano inadempienze.

4I controlli preliminari e le verifiche

L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento 809/2014, consente di utilizzare un sistema di controlli incrociati preliminari, i cui risultati devono essere tempestivamente comunicati ai soggetti beneficiari. Il decreto 141342, all'articolo 2, comma 3, dispone al riguardo che le modifiche apportate alle domande a seguito della comunicazione dei risultati di tali controlli incrociati preliminari, debbano essere comunicate all’Organismo pagatore competente entro 9 giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli stessi.

La norma prescrive anche che dette comunicazioni devono essere trasmesse all’Organismo pagatore competente utilizzando il modello di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento citato, il beneficiario che è stato informato dei risultati dei controlli preliminari può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle agricole per le quali i risultati dei controlli incrociati abbiano evidenziato potenziali inadempienze.

In presenza, invece, di controlli effettuati tramite monitoraggio ai sensi dell’articolo 40-bis del regolamento, il decreto dispone che le modifiche alle domande apportate a seguito della comunicazione dei risultati provvisori debbano essere comunicate all’Organismo pagatore competente – sulla base delle apposite modalità stabilite dal Mipaaf - almeno 15 giorni prima del pagamento della prima rata o degli anticipi, secondo le procedure definite dal medesimo ente.

5Le anticipazioni di pagamenti diretti

In attuazione dell’articolo 10-ter, commi 1 e 2, del Dl 27/2019, convertito con modifiche dalla legge 44/2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un’anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune: lo ha disposto il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 141203.

In particolare:
hanno diritto all’anticipazione gli agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (Ue) 17 dicembre 2013, n. 1307/2013 che presentano una domanda unica nel 2022 per il regime di base di cui al titolo III del medesimo regolamento;
sono esclusi dall’anticipazione:
- i soggetti con debiti esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’organismo pagatore;
- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall’organismo pagatore;
- i soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi Pac attivata sulla base di convenzioni sottoscritte dagli organismi pagatori con istituti bancari;
- i soggetti cedenti titoli il cui trasferimento non è perfezionato alla data di concessione dell’anticipazione;
● le domande di anticipazione devono essere trasmesse entro il termine di presentazione della domanda unica, secondo le modalità stabilite dall’organismo pagatore competente;
● l’anticipazione – che è concessa qualora l'importo sia superiore a 900,00 euro - spetta nella misura del 70% dell’importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all’allegato I del Regolamento (Ue) n. 1307/2013, considerando le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità;
● la misura è cumulabile con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid 19”;
● all’anticipazione si applicano i tassi di interesse di mercato definiti secondo la normativa Ue.

Si tenga presente comunque che gli interessi sulle anticipazioni sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce “aiuto di Stato” nell’ambito del regime de minimis.

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