Come fare perAdempimenti

E-commerce, l’istanza per dichiarazioni doganali con dati ridotti

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

  • Quando Entro il 22 aprile 2021

  • Cosa scade Accesso alle semplificazioni doganali per imprese registrate al sistema P4I

  • Per chi Importatori unionali, corrieri che operano per speditori esteri, piattaforme di marketplace

  • Come adempiere Presentazione dell’istanza per la registrazione come operatori agevolati

1In sintesi

A partire dal 6 aprile 2021 e fino al 22 aprile, le imprese che intendono registrarsi al sistema P4I (Platform for import system) possono beneficiare delle semplificazioni doganali messe a disposizione dall’Agenzia Dogane Monopoli per l’e-commerce.

Il sistema semplificato è in scadenza al 1° luglio 2021, quando entra in vigore il pacchetto Iva che rivoluzione in sistema dell’Iva per le operazioni svolte in modalità elettronica.

La misura interessa tutti gli importatori unionali e, soprattutto, le case di spedizioni ed i corrieri espressi che operano in favore di speditori o consolidatori esteri, ovvero piattaforme di marketplace.

Gli operatori interessati possono presentare istanza per essere iscritti negli appositi registri degli operatori agevolati, con operatività semplificata oggi e training operativo in vista del 1° luglio 2021.

2Aggiornato lo sdoganamento semplificato

L’agenzia delle Dogane aggiorna le procedure di sdoganamento semplificato per le merci di modico valore derivanti da transazioni on line, anche se il sistema sarà in vigore solo fino al 1° luglio 2021, quando entreranno in vigore le regole Iva che investiranno il mondo e-commerce anche sul piano doganale.

È stata infatti emanata la determinazione direttoriale 100615 del 6 aprile 2021, che aggiorna le prassi in uso per il beneficio del cosiddetto “platform for import system” (P4I), che consente agli operatori del commercio elettronico di essere competitivi sul mercato unionale, prevedendo un sistema di dichiarazioni doganali con dati ridotti e, dunque, molto meno costose per le imprese.

Quello che è stato emanato da Dogane, però, è definibile come un “provvedimento di transizione”, che mira non tanto e non solo a proseguire e liberalizzare le semplificazioni tradizionalmente in uso per i soli corrieri, quanto a coinvolgere tutti gli operatori verso le modifiche del 1° luglio 2021.

Infatti, la quella data entrerà in vigore la direttiva (Ue) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, la direttiva (Ue) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, e i Regolamenti correlati (c.d. pacchetto Iva per il commercio elettronico). In materia, le novità rilevanti sono assai numerose, dalla fictio iuris prevista per l’import dei market place all’accesso al regime Oss per tutte le vendite con applicazione delle aliquote d’imposta valide a destino, fino al superamento della franchigia Iva, che sarà definitivamente eliminata.

3L’istanza

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione e l’iscrizione negli elenchi dei soggetti qualificati, il soggetto presenta istanza entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della Determinazione (dunque entro il 22 aprile) presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

4Le criticità dell’e-commerce in dogana

Nel quadro fattuale del commercio elettronico internazionale, infatti, si innestano due primarie criticità dovute al carattere massivo delle singole operazioni: la classificazione doganale delle merci ed il loro valore.

Sul primo tema, si rileva come sia oggettivamente molto difficile arrivare ad una corretta attribuzione di una voce doganale per singoli prodotti che, sommati, cubano centinaia di migliaia di operazioni giornaliere, tutte per merci singole, frazionate, di ogni tipo e genere e di ogni materiale e composizione, per le quali un’analisi accurata che non sia svolta, in qualche modo, alla fonte può rivelarsi di fatto impossibile.

Oltre a ciò, considerato il sistema delle franchigie oggi in essere (22 euro per l’Iva, 150 per i dazi), anche l’attendibilità dei valori è spesso discutibile, visto l’interesse di eludere e semplificare le operazioni che potrebbero avere taluni operatori, così evitando, oggi, le due imposte e, domani, comunque i dazi.

Per questo, con una serie di atti emanati nel tempo (un memorandum di matrice forse discutibile è in essere con taluni corrieri aerei da molti anni), l’agenzia Dogane ha disposto che, fino all’entrata in vigore delle norme di cui al citato c.d. pacchetto Iva per il commercio elettronico, i soggetti che effettuano operazioni di import di beni di valore trascurabile destinati a privati ed originate da transazioni on line, accedono a procedure dichiarative a dati ridotti solo a seguito di apposita autorizzazione.

In concreto, la voce doganale dei beni non viene dichiarata in quanto sostituita dalla voce convenzionale 9990990900, che è il fulcro delle semplificazioni in esame perché permette di non fornire dati raffinati minimizzando radicalmente i costi dell’operatività, anche in considerazione del dazio zero che si renderebbe comunque applicabile.

5I requisiti per l’accesso alla semplificazione P4I

Per accedere a questo beneficio è necessario detenere requisiti soggettivi e oggettivi di particolare rigore e di intensità variabile a seconda del fatto che l’operatore intenda accedere alle franchigie per la sola Iva o anche a quella per i dazi.

Le condizioni di base, a dire la verità molto stringenti e di dubbia compatibilità con l’operatività post 1° luglio 2021 che pure si va preparando con la direttoriale in commento, sono le seguenti:
2.000 operazioni minime mensili;
possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S;
tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
possibilità per Dogane e Monopoli di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma “logistica” entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli;
predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.

A ciò si aggiunga (sempre nella logica pure discutibile di cui sopra) che, per ottenere l’autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino a 150 euro è, altresì, necessario il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
titolarità di autorizzazione alla dilazione di pagamento, ai sensi dell’articolo 110 del Cdu, e di connessa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale, ai sensi dell’articolo 95 del Cdu, e relativa garanzia;
a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno 2021, disponibilità all’avvio della sperimentazione operativa, in ambiente reale, del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dell’Agenzia – invio dell’informazioni previste dal tracciato H7 di cui all’allegato B del regolamento delegato Ue 2015/2446 - per tutte le dichiarazioni della specie (valore da 22 a 150 euro), mentre dal 15 giugno obbligo di utilizzo del messaggio H7 in ambiente reale per tali spedizioni.

Quanto sopra, poi, nella precisazione che il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza immediata dell’autorizzazione alla semplificazione.

Non basta. I soggetti autorizzati alla semplificazione devono inoltre garantire, a pena di decadenza, i seguenti adempimenti:
corretta compilazione della dichiarazione doganale a dati ridotti, secondo le modalità descritte in apposito disciplinare di servizio redatto dall’ufficio competente;
per ogni carico di merce in arrivo sul territorio nazionale, fornire il dato relativo al valore ed alla qualità/descrizione delle merci presenti sul mezzo di trasporto, che successivamente dovranno essere dichiarate;
per ogni carico di merce, su richiesta e per via elettronica, fornire un elenco riepilogativo delle singole transazioni con relativa documentazione;
consentire all’Agenzia di inter-operare con la piattaforma logistica e, se necessario, fornire l’informazione relativa alla corrispondenza di valore tra quanto dichiarato nel DAU e l’acquisto effettuato.

6La road map futura

È evidente che la proposta dell’agenzia Dogane Monopoli richiede performance elevatissime agli operatori, specialmente se si considera come non sia ben chiaro come il sistema in esame si possa interfacciare con quello di prossimo futuro.

Appare infatti che il sistema in commento sia di breve durata ed è opportuno che il mercato consideri non tanto la necessità di accedere oggi ai benefici in esame, ma di settare la propria operatività sul modello di luglio 2021.

Sul punto, è interessante l’input dell’Agenzia per cui, per l’ottenimento dell’autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino a 150 euro, tra i tanti requisiti sopra individuati spicca la necessità che, a decorrere dal 10 maggio 2021 e fino al 14 giugno 2021 (in prova) e dal 15 giugno 2021 (in reale), l’operatore confermi la disponibilità all’avvio della sperimentazione del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dalle Dogane. Si tratta della presentazione delle informazioni previste dal tracciato H7 di cui all’allegato B del regolamento 2446/15, che invece impone l’uso di (pur semplificate) classificazioni doganali per i beni e che pure dovrebbe essere di libero accesso e non vincolato a processi di pre-autenticazione.

Occorrerà dunque attrezzarsi subito e capire con quale affidabilità e profili di compliance gli operatori potranno ottemperare ai nuovi oneri dichiarativi, spesso derivanti da informazioni “alla fonte” tutte da verificare in un sistema che da luglio 2021 imporrà il pagamento dell’Iva per tutte le operazioni.

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