Come fare perAdempimenti

La fattura elettronica fa i conti con i nuovi codici natura

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Dal 1° gennaio 2021 per operazioni non imponibili, esenti o non soggette Iva

  • Cosa scade Il 31 dicembre 2020 l'utilizzo dei codici generici N2, N3 ed N6

  • Per chi Tutte le fatture attive emesse verso il Sistema di interscambio

  • Come adempiere Inserendo nel campo 2.1.1.7.7 le informazioni sul codice dell’operazione

1In sintesi

Per gestire correttamente i flussi di fatturazione elettronica tra privati verso SdI, dal 1° gennaio 2021 dovranno essere obbligatoriamente utilizzate le nuove specifiche tecniche, vers. 1.6.2. pubblicate il 23 novembre 2020.

L’agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato un utilissimo vademecum recante la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, arrivato alla versione 1.3. in data 18 dicembre 2020.

I codici natura, vanno esposti sia nel file Xml della fattura elettronica sia nel file Xml dell’esterometro, ogniqualvolta l’operazione non richieda l’applicazione dell’Iva in presenza quindi di operazioni non imponibili, esenti o non soggette Iva.

Dal 1° gennaio 2021, il campo “NaturaOperazione” si arricchisce in particolare di sottocategorie di dettaglio N2, N3 e N6 obbligatorie, pena lo scarto del file, per consentire all’agenzia delle Entrate di predisporre la bozza di dichiarazione Iva precompilata.

Nessun obbligo di utilizzo invece per i nuovi tipidocumento, di cui è suggerita comunque l’implementazione con riguardo alle integrazioni e autofatture con l’estero in vista della abrogazione dell’esterometro a partire dalle operazioni 1° gennaio 2022 come previsto dalla legge di Bilancio 2021.

L’evoluzione del tracciato Xml della e-fattura risulta infatti fortemente caratterizzata dalla volontà di garantire maggiori semplificazioni per i contribuenti, permettendo loro di compilare in maniera quanto più automatica possibile i righi della dichiarazione Iva, rendendo il processo di gestione delle informazioni più semplice e funzionale a quella auspicata automazione delle attività amministrative e contabili richieste alle imprese.

Uno degli elementi in grado di catalizzare e accelerare i processi è senza dubbio il maggiore grado di dettaglio richiesto nel tracciato Xml ai fini dell’individuazione delle operazioni non soggette, non imponibili e quelle per le quali è prevista l’inversione contabile.

Nello schema Xsd della fattura elettronica, quando l’elemento informativo AliquotaIVA contenuto nel tag 2.1.1.7.5. è pari a zero, deve essere obbligatoriamente compilato il campo 2.1.1.7.7 contenente le informazioni circa il Codice Natura che caratterizza l’operazione documentata.

Ebbene i valori utilizzabili sino al 31 dicembre 2020, per le operazioni non soggette, individuate con il codice natura “padre” N2 codici, per le operazioni non imponibili, di cui al codice N3, e per quelle a inversione contabile N6, dovranno essere maggiormente dettagliati con i sottocodici di riferimento, pena lo scarto da parte del Sistema di Interscambio con l’apposito codice errore 00445.

Dovranno, quindi, essere utilizzati i codici di dettaglio i quali permetteranno anche all’agenzia delle Entrate, con decorrenza dalle operazioni 2021, di predisporre le bozze della dichiarazione precompilata Iva per tutti soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, anche avvalendosi dei dati dei corrispettivi telematici e delle informazioni dell’esterometro.

2Le operazioni non soggette

L’evoluzione del tracciato ha interessato innanzitutto il codice natura N.2. relativo alle operazioni non soggette, da distinguersi nel sottocodice N.2.1. per i casi individuati dagli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972 e nel valore N.2.2. per gli altri casi di operazioni non soggette.

Più precisamente, il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell’imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto Iva. Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 .
Il medesimo sottocodice andrà valorizzato anche per le prestazioni di servizi generici resi a soggetti passivi Ue o extra Ue (ai sensi dell’ articolo 7-ter), oppure per i servizi relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a).

Il sottocodice N.2.2. andrà invece utilizzato per le altre operazioni non soggette, e cioè in tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio “Forfettario” o le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 del Dpr 633/1972) non è obbligato ad emettere fattura. Al riguardo tale codice sostituisce il codice N2 di cui alla Faq 15 del 27 novembre 2018.

3Le operazioni non imponibili

Dal 1° gennaio 2021 non potrà più essere inserito neppure l’altro codice “padre” N3 ma occorrerà dettagliarlo utilizzando i sottocodici che vanno da N3.1. a N3.6 per individuare le operazioni non imponibili.

In questo modo verrà superata la difficoltà operativa derivante dalla mancata indicazione, nel tracciato Xml, del riferimento normativo il quale, seppure indicato come obbligatorio nell’attuale schema Xsd della e-fattura, non determinava tuttavia uno scarto della stessa non essendo previsto un codice errore.

Per le operazioni non imponibili vengono previste infatti ben sei casistiche che ricomprendono: le esportazioni (N3.1 - articolo 8 Dpr 633/1972); le cessioni intracomunitarie (N3.2 – articolo 41 Dl 331/1993); le cessioni verso San Marino (N3.3 – articolo 71 Dpr 633/1972); le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4 – articolo 8-bis); cessioni non imponibili con lettere d’intento (N3.5 – articolo 8, 1 comma, lett. c); altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond – (N3.6 articolo 21, comma 6-bis, ovvero cessioni verso depositi Iva articolo 50-bis del Dl 331/1993).

4Le operazioni a inversione contabile

Sarà obbligatorio utilizzare appositi sottocodici di dettaglio per le operazioni in reverse charge, individuabili nel tracciato Xml fino al 31 dicembre 2020 con la generica indicazione del codice N6.

I nuovi sottocodici ricollegano direttamente la singola operazione in reverse con i campi della dichiarazione Iva come più avanti meglio esaminato. Si tratta di tutte quelle fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile o reverse charge (ad esempio una cessione di rottami).

L’inversione contabile è un meccanismo che, in deroga ai principi generali di applicazione dell’Iva, trasferisce in capo al cessionario o committente gli obblighi relativi al pagamento dell’imposta al posto di colui che ha effettuato la cessione dei beni o la prestazione di servizi.

Per le operazioni soggette a reverse charge, il cessionario o committente deve quindi, a seconda dei casi, provvedere ad emettere autofattura ovvero ad integrare la fattura emessa dal cedente o prestatore senza addebito dell’imposta, indicando aliquota applicabile e relativa imposta e, successivamente, annotando il documento sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti, rendendo sul piano contabile neutra l’operazione.

Si tratta in particolare di:
N6.1 - inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 - inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3 - inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4 - inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5 - inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6 - inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7 - inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 - inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9 - inversione contabile - altri casi.

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