Come fare perAdempimenti

E-fattura forfettari, obbligo dal 2024 anche per ricavi oltre 25mila euro

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Dal 1° luglio 2022 o dal 1° gennaio 2024

  • Cosa scade Obbligo di emissione di fatturazione elettronica ed esterometro

  • Per chi Contribuenti forfettari, minimi e Asd in ragione ricavi o compensi 2021

  • Come adempiere Emissione e trasmissione fatture in xml con SdI

1In sintesi

Dal 1° luglio 2022 tutti i contribuenti forfettari, in regime di vantaggio e le Associazioni sportive dilettantistiche con ricavi o compensi dichiarati nel 2021 in misura superiore ai 25mila euro, sono tenuti ad emettere fattura elettronica nonché a comunicare i dati delle operazioni con l’estero, inviando successivamente in un sistema di conservazione elettronica i flussi documentali attivi e passivi.

Per tali soggetti, inoltre, decorrerà l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024 anche se nel corso del 2022 abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a euro 25mila: questa ricostruzione del dato normativo, la cui lettura potrebbe avere generato qualche dubbio negli operatori, trova fondamento sia nelle indicazioni rese dall’agenzia delle Entrate con la circolare 26/E del 2022 in tema di esterometro, ma anche e soprattutto, da ultimo, nella risposta resa con Faq 150 del 22 dicembre 2022.

Il dubbio riguardava la decorrenza dell’obbligo al 1° gennaio 2023 per i contribuenti in commento che avessero superato la soglia dei ricavi o compensi nel corso del 2022.

2La circolare 26/E/2022

L’articolo 18 del Dl Pnrr2 36 del 30 aprile 2022 ha disposto che, dal 1° luglio 2022, l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica trovi applicazione ai soggetti che nell’anno precedente (e quindi nel corso del 2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25mila, disponendo altresì che la stessa estensione riguarderà d al 1° gennaio 2024 tutti i restanti soggetti (ovvero le cosiddette micro-partite Iva).

Nulla la norma sembra indicare espressamente quanto al periodo di imposta 2022 in relazione a quei contribuenti che, avendo aderito ad uno dei regimi agevolati, avessero superato solamente in tale annualità, e non anche nel 2021, la soglia di esclusione.

Il caso potrebbe essere quello di un contribuente forfetario con compensi inferiori ai 25mila euro nel 2021, e di conseguenza escluso dall’operatività dell’obbligo dallo scorso luglio, ma che nel corso del 2022 potrebbe avere superato tale soglia.

La normativa si limita, infatti, a parametrare il rispetto dei limiti di ricavi o compensi operando un generico riferimento all’anno precedente, rinviando al 2024 per tutti i restanti soggetti che risultassero sotto soglia.

A chiarire il quadro di riferimento sono sicuramente le indicazioni ritraibili dal documento di prassi 26/E delle Entrate del 13 luglio 2022 a commento delle nuove modalità di comunicazione dei dati con l’estero (cd. esterometro): nel dettaglio con la risposta n. 1.3., l’Agenzia si è soffermata sull’adempimento esterometro e sui soggetti tenuti alla trasmissione.

Nel ricordare che, alla luce delle nuove disposizioni, la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, è stato precisato come l’estensione in corso d’anno 2022 a soggetti prima esclusi ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che l’obbligo valga a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Quindi, conclude l’Agenzia, dal 1° gennaio 2024 l’obbligo non sconterà più alcuna deroga di ordine soggettivo.

Appare pertanto accertato come i contribuenti prima esclusi, non obbligati dal 1° luglio 2022 perché con ricavi o compensi del 2021 inferiori al limite indicato, saranno tenuti esclusivamente a decorrere dal 2024, non rilevando ai fini dell’avvio dell’obbligo di e-fattura quanto percepito nel corso del 2022.

3Il chiarimento dell’Agenzia

I dubbi circa la decorrenza dell’obbligo per i contribuenti forfetari, minimi e Asd che, nel 2021 avessero dichiarato ricavi o compensi sotto la soglia dei 25mila euro ma che nel 2022 l’avessero superata, è stata risolta alla radice da una risposta a domande frequenti pubblicata dall’agenzia delle Entrate il 22 dicembre 2022, in particolare la Faq 150 .

Al riguardo, il quesito posto riguardava i contribuenti che nel 2021 erano in regime forfettario e non avevano superato il limite dei 25mila euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall’articolo 18 del Dl 36/ 2022 (convertito in legge 79/20222): la domanda riguardava il corretto comportamento da tenere se nel corso del 2022 sono stati conseguiti ricavi/compensi di importo superiore al citato limite e, di conseguenza, se ciò determinasse o meno l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023.

Come indicato dalle Entrate, l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi «si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti».

Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

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