Come fare perAdempimenti

Elenchi Intrastat mensili

di Michele Brusaterra

  • Quando 25 Febbraio

  • Cosa scade Presentazione degli elenchi di acquisti o cessioni intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi rese o ricevute

  • Per chi I soggetti passivi Iva (imprenditori e professionisti) che hanno posto in essere operazioni attive o passive con i Paesi dell'Unione Europea

  • Come adempiere Presentazione, esclusivamente per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al mese di riferimento

1L’adempimento in sintesi

I soggetti passivi dell’Imposta sul valore aggiunto, che nel mese precedente hanno effettuato acquisti o cessioni intracomunitari di beni, ovvero hanno ricevuto o reso prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972), devono presentare entro il giorno 25 il modello Intrastat.

Attenzione che...
A seguito della pubblicazione del provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 194409/2017 del 25/09/2017, a decorrere dal 01/01/2018 è abolito l’obbligo di presentazione del modello Intrastat trimestrale relativo agli acquisti di beni e servizi.
Rimane, tuttavia, obbligatoria la presentazione del modello Intrastat mensile relativo agli acquisti di beni e servizi per la sola parte statistica al verificarsi di determinate condizioni (si veda infra).

2Soggetti interessati

Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e/o servizi resi e degli acquisti di beni e/o servizi ricevuti i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni e/o servizi con i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri.

Tali soggetti sono identificati da un codice di identificazione Iva, costituito dal numero di partita Iva preceduto dal codice dello Stato, così detto codice ISO, che è composto da due lettere. Secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 6, Dl 331/1993, sono obbligati alla presentazione del modello Intra:
- i soggetti passivi Iva che effettuano acquisti o cessioni intracomunitarie di beni (si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della comunità Europea e quelli provenienti da paesi terzi immessi in libera pratica nel territorio europeo);
- i soggetti passivi Iva che effettuano o ricevono prestazioni di servizi nei confronti di residenti in altri Stati della comunità.

3Modalità e termini di adempimento

Gli scambi di beni e di prestazioni di servizio in ambito comunitario, fra soggetti appartenenti a due diversi Stati, sono considerati “operazioni intracomunitarie” solo in presenza dei seguenti elementi:
- soggettivo: i due operatori che intervengono nella transazione devono essere due soggetti identificati ai fini Iva in due territori comunitari;
- oggettivo: l’operazione che riguarda solo ed unicamente la cessione di beni deve comportare il passaggio della proprietà o di altro diritto reale di godimento a titolo oneroso da un operatore comunitario ad altro operatore comunitario;
- territoriale: la transazione deve comportare il passaggio fisico dei beni da un territorio comunitario ad altro territorio comunitario;
- dal primo gennaio 2020, ancorché la Direttiva Comunitaria 2018/1915 non sia stata ancora recepita a livello nazionale, è necessaria l’indicazione del numero identificativo del cessionario nonché l’inserimento dell’operazione nel modello Intra di riferimento, affinchè l’operazione possa considerarsi intracomunitaria.

l’Agenzia ha chiarito che ...
La Circolare n. 36/E/2010 ha effettuato anche un’importante precisazione in materia di prestazioni di servizi, considerando rilevanti ai fini dell’inserimento negli elenchi Intrastat solo quelli disciplinati dalla norma dell’art. 7- ter, Dpr 633/1972, ossia i cd. servizi generici, mentre non devono essere oggetto di elencazione i servizi oggetto di deroghe specifiche in tema di territorialità (artt. da 7- quater a 7- septies, Dpr 633/1972).

Attenzione che...
Sono in ogni caso esclusi dall’obbligo di riepilogo le operazioni per le quali l’imposta non è dovuta nello Stato membro del destinatario.
Se ad esempio, un committente italiano riceve da un intermediario tedesco una fattura di provvigioni per intermediazioni su beni ceduti esportati in Cina, l’operazione è non imponibile ai sensi dell’art. 9 del Dpr 633/1972.
Tale prestazione dunque, non deve essere indicata nel modello Intra 2- quater, del committente italiano in quanto in relazione ad essa l’imposta non è dovuta.

Per quanto concerne la periodicità di presentazione degli elenchi, essa varia a seconda dell’operazione:
- con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi rese intracomunitarie, operazioni che vanno analizzate separatamente, la presentazione è trimestrale per i soggetti che nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno effettuato cessioni o reso prestazioni intracomunitarie per un ammontare non superiore a 50.000 euro.
In caso di superamento della predetta soglia con riferimento a ciascun tipo di operazione, la periodicità di invio dei modelli è mensile.
Per i contribuenti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, la presentazione degli elenchi è trimestrale a meno che nei primi trimestri di attività le operazioni intracomunitarie sopra indicate siano di ammontare superiore a 50.000 euro.
I contribuenti con periodicità trimestrale, che superano la soglia dei 50.000 euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato;
- con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute intracomunitarie, operazioni che vanno analizzate separatamente, la presentazione è mensile e riguarda la sola parte statistica del modello Intra qualora, per gli acquisti intracomunitari di beni in uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento siano stati effettuati acquisti intracomunitari superiori ad euro 200.000, ovvero per i servizi intracomunitari ricevuti in uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento siano stati ricevuti servizi intracomunitari superiori ad euro 100.000.

Nell’ambito di applicazione dell’adempimento in commento, risulta fondamentale che si tratti di una operazione intracomunitaria e pertanto, si riporta di seguito una tabella contenente i territori esclusi dall’ambito di applicazione dell’adempimento in oggetto.


L’invio degli elenchi Intrastat deve essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. L’invio può essere effettuato attraverso il canale telematico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane ovvero attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per la compilazione degli elenchi si possono utilizzare propri software integrati o il software fornito dall’Agenzia delle Dogane nel rispetto dei tracciati record contenuti nelle relative istruzioni.

L’Agenzia delle Dogane è l’istituto preposto all’accertamento formale dell’adempimento adoperandosi ad informare il contribuente qualora sia necessario provvedere alla rettifica dei dati.

Le violazioni in materia di Intra sono suddivise come segue:
- violazioni di natura statistica - disciplinate dall’articolo 11, Dlgs 322/1989;
- violazioni di natura fiscale - disciplinate dall’articolo 11, Dlgs n. 471/1997.

L’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la loro incompleta o irregolare compilazione, è punita con la sanzione da 500 a 1.000 euro con riferimento a ciascun elenco. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora l’omessa presentazione venga sanata entro 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione inviata dai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane.
Qualora il contribuente provveda spontaneamente, ovvero entro 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali, a correggere i dati inesatti oppure ad integrare i dati mancanti inseriti negli elenchi Intrastat, non sono dovute sanzioni.
Al fine di sanare le violazioni sopra illustrate è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

E’ bene ricordare nuovamente che a seguito della pubblicazione del provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 194409/2017 del 25/09/2017, a decorrere dal 01/01/2018 è stato abolito l’obbligo di presentazione del modello Intrastat trimestrale relativo agli acquisti di beni e servizi.
Rimane, tuttavia, obbligatoria, come già detto sopra, la presentazione del modello Intrastat mensile relativo agli acquisti di beni e servizi per la sola parte statistica se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni risulta, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro ovvero qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di servizi sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
Per le cessioni intracomunitarie il provvedimento prevede che a decorrere dal 01/01/2018 la compilazione dei dati statistici sia facoltativa per i soggetti che presentano il modello Intrastat con periodicità mensile e che non abbiano realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

4Casi pratici


Gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti di beni o servizi intracomunitari, operazioni che vanno considerate separatamente al fine di verificare il superamento del termine di seguito indicato, possono essere presentati con periodicità trimestrale qualora nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni (beni ovvero servizi) le operazioni intracomunitarie effettuate siano di ammontare inferiore a € 50.000.

Qualora nel corso del trimestre venga superata tale soglia, occorre modificare la periodicità di presentazione a decorrere già dal mese successivo e con riferimento a quello a partire dal quale si è verificato l’evento.

Si pensi, volendo esemplificare il caso, ad un contribuente che ha sempre mantenuto la periodicità trimestrale per la presentazione degli elenchi Intrastat, in quanto le operazioni intracomunitarie effettuate si sono sempre attestate sotto la soglia dei € 50.000, il quale vede verificarsi la seguente situazione:

Siccome con riferimento al primo trimestre, con il mese di febbraio sono state effettuate prestazioni di servizi intracomunitarie pari ad € 60.000 (€ 15.000 a gennaio e € 45.000 a febbraio), la periodicità di presentazione dovrà diventare mensile.

Entro il 25 marzo, mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento della citata soglia, si renderà necessario presentare l’elenco Intrastat relativo ai mesi di gennaio e febbraio, barrando la casella del frontespizio “1° e 2° mese del trimestre”, mentre entro il 27 aprile 2020 (la scadenza originaria del 25 aprile cade in un giorno festivo) si presenterà, invece, l’elenco mensile relativo al mese di marzo procedendo, poi, con la regolare presentazione mensile per tutti i mesi successivi.

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