Come fare perAdempimenti

Elenchi Intrastat, nuova chiamata per l’invio periodico

di Monica Greco

  • Quando Entro il 25 maggio 2021

  • Cosa scade Invio degli elenchi Intrastat per le operazioni intracomunitarie

  • Per chi Soggetti passivi Iva nazionali che effettuano operazioni intra Ue

  • Come adempiere Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi all’agenzia delle Dogane

1In sintesi

Nuovo appello per i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni intracomunitarie, tenuti alla presentazione entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni effettuate con il resto della comunità europea.

La scadenza del 25 maggio riguarda un adempimento oramai noto agli operatori che, con cadenza mensile o trimestrale periodicamente inviano gli elenchi riepilogativi delle operazioni “intra” Ue all’Agenzia delle Dogane, tramite i modelli Intrastat.

L’insieme delle procedure c.d. Sistema Intrastat permette, come sappiamo, all’Agenzia di gestire il controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea e di acquisire informazioni ai fini statistici sugli scambi di beni effettuati.

Le operazioni intracomunitarie da comunicare, la cadenza degli elenchi, le informazioni da fornire e le modalità per adempiere sono state oggetto nel tempo di diverse modifiche. In particolare, importanti novità e semplificazioni in tema di operazioni intracomunitarie sono state apportate nel 2018 a seguito del provvedimento 194409 del 25 settembre 2017 dell’Agenzia, in attuazione dell’articolo 50, comma 6, del Dl 331/1993, come modificato dal Dl 244/2016.

Nella successiva comunicazione delle Dogane 18558 del 20 febbraio 2018 sono state individuati gli aspetti operativi della semplificazione del relativo adempimento, tra essi segnaliamo che dal 1° gennaio 2018, gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni sono stati aboliti ai fini fiscali e, dunque, la loro presentazione ha solo finalità statistica.

Inoltre, sempre dal 2018, sono stati esonerati dalla presentazione degli elenchi intra per i servizi ricevuti i soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale sia inferiore a 100 mila euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.
Dal 1° gennaio 2020 segnaliamo che l’iscrizione del soggetto passivo Iva nell’Archivio VIES non è più un requisito formale, ma una condizione necessaria per l’applicazione dell’esenzione Iva prevista dalla riformulazione dell’articolo 138, par. 1, della direttiva 2006/112/Ce.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2021, occorre tener conto da un lato che il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (Iva e accise) dell’Unione europea e dall’altro che per gli acquisti/cessioni con soggetti passivi Iva stabiliti nell’Irlanda del Nord le operazioni rientrano, comunque, fra gli scambi intracomunitari di beni (disciplinati dagli articoli 38 e 41 del Dl 331/1993). Tali novità si riflettono sulla compilazione dei relativi modelli, tanto che l’Adm ha aggiornato le relative istruzioni dei modelli nel mese di febbraio 2021 con specifico provvedimento (prot.n. 46832/RU).

2I soggetti obbligati

Per prima cosa occorre ricordare che gli operatori intracomunitari devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi Intrastat relativamente al:
ciclo attivo: i soggetti passivi Iva devono presentare l’elenco riepilogativo per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro Ue e precisamente con riferimento:
- alle cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
- alle prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies Dpr 633/1972)
ciclo passivo: in linea generale i soggetti passivi Iva devono presentare l’elenco riepilogativo per le operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro Ue e precisamente con riferimento:
- agli acquisti intracomunitari di beni comunitari;
- alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter Dpr 633/1972.

A seconda del “volume” delle operazioni (cessioni o acquisti) effettuate gli operatori presentano degli Elenchi riepilogativi Intrastat con una periodicità “diversa” e, al contempo, forniscono informazioni diversificate ai fini statistici o ai fini fiscali ovvero entrambe.

3La periodicità dei modelli

La presentazione degli Elenchi riepilogativi Intrastat cambia periodicità a seconda dell’ammontare delle operazioni comunitarie effettuate nel mese o nel trimestre di riferimento.

Inoltre, ai fini dell’obbligo sono di significativa rilevanza le citate semplificazioni in vigore dal 2018.

In termini di presentazione l’obbligo scatta il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, entro tale termine gli operatori devono presentare gli elenchi riepilogativi all’agenzia delle Dogane in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento ai periodi:
a. trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro;
b. mensili, dagli operatori che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente.

Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione indicata alla lettera a).

Se si presenta un elenco riepilogativo trimestralmente e che nel corso di un trimestre si supera la soglia dei 50mila euro occorre cambiare periodicità e passare alla presentazione mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.

Va ricordato che chi è tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.

4Le operazioni con il Regno Unito

Come noto, dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione europea e le relazioni economiche tra i due sistemi, dopo la Brexit, sono ora disciplinate dall’accordo raggiunto tra le parti il 24 dicembre 2020.

La Brexit impatta di conseguenza sui rapporti con il Regno Unito e automaticamente tali riflessi hanno determinato nuove operatività anche per l’adempimento in commento.

Lo scorso 16 febbraio 2021 l’Agenzia in apposita informativa ha spiegato le regole da seguire dal 1° gennaio 2021; inoltre, sotto il profilo applicativo, sono state anche aggiornate le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (Modelli Intrastat) con determinazione del direttore generale dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot.n. 46832/RU del 15 febbraio 2021, adottata di concerto con l’agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica.

I nuovi identificativi Iso sono nella Tabella “A” acclusa all’Allegato XI del provvedimento 46832/RU del 15 febbraio 2021 citato.

Si segnala che, in relazione ai codici indicati in tabella, il codice paese:
GB può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le transazioni commerciali con periodi di riferimento antecedenti il 2021;
XI può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le cessioni e acquisto di beni con periodi di riferimento decorrenti dal 2021 (sono escluse dalla rilevazione Intrastat le operazioni di servizi prestati a/ricevuti da soggetti residenti in Irlanda del Nord).

Infine, a livello pratico per le operazioni effettuate con operatori del Regno Unito (Gb), l’Agenzia ha ulteriormente illustrato - in apposita Faq del portale istituzionale - alcuni dei comportamenti da seguire per il dichiarare tali eventi.
Con riferimento agli acquisti, nel caso di operazioni relativi a servizi ricevuti dal Regno Unito prima del 31 dicembre 2020, ma registrate in contabilità a gennaio 2021 l’Adm ha indicato che esse dovranno essere riepilogate negli elenchi intra acquisti riferita al mese di dicembre 2020 e nel riepilogare l’operazione di specie è precisato che la data di fattura non deve essere indicata.

Per le operazioni di questo tipo non sono previste sanzioni
per la tardiva presentazione degli elenchi Intra.

Con riferimento all’indicazione negli elenchi Intrastat di operazioni relative a cessione di beni dal Regno Unito (Gb) è stata fornita la precisazione in merito alla casistica di beni spediti entro 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità successivamente. L’Agenzia ha precisato che tale l’operazione va riepilogata nella “sezione 1 - elenco intra cessioni” riferita al mese di gennaio 2021 (cfr. circolare 73/E/1994, risposta 10.4).

Dal 1° gennaio 2021 i soggetti economici residenti nel Regno Unito per poter operare ai fini Iva in Italia devono nominare un rappresentante fiscale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice