Come fare perAdempimenti

Fattura elettronica, debutta il tracciato con le nuove specifiche tecniche

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Dal 1° ottobre 2022

  • Cosa scade Trasmissione in base alle specifiche tecniche versione 1.7.1.

  • Per chi Soggetti passivi Iva obbligati alla fatturazione elettronica

  • Come adempiere Adeguando i flussi informatici, direttamente o con il service provider utilizzato

1In sintesi

Dal 1° ottobre 2022 gli operatori economici dovranno utilizzare la nuova versione delle specifiche tecniche versione 1.7.1., pubblicate il 1° agosto 2022, per il tracciato della fattura elettronica ordinaria e semplificata, con impatti anche sull’adempimento comunicativo “esterometro”.

Gli aggiornamenti di interesse sono i seguenti:
• aggiornamento dei codici di controllo, correlati essenzialmente alle figure degli operatori economici coinvolti nelle operazioni documentate;
• il blocco informativo contenente gli “altri dati gestionali” che, sebbene facoltativo nella compilazione, contiene tuttavia elementi necessari per rispondere a determinate previsioni normative;
• introduzione di un nuovo tipodocumento TD28 per certificare gli acquisti da operatori sanmarinesi, con ricavi dichiarati nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100mila, i quali abbiano documentato l’operazione, esponendo l’Iva, con fattura cartacea perché esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

L’evoluzione del tracciato Xml è funzionale a perfezionare le informazioni trasmesse a SdI sotto il profilo della loro più puntuale rispondenza alla sostanza delle operazioni documentate, agevolando per questo sino dall’origine la loro corretta certificazione pena il mancato superamento dei controlli.

2I codici di controllo, la novità

Una assoluta novità riguarda l’introduzione del nuovo controllo con codice 476, il quale verifica che nella indicazione dell’identificativo Paese dell’emittente e del destinatario della fattura non sia presente, contemporaneamente, un valore diverso da IT.

Un interessante conseguenza operativa deriva poi dalla lettura combinata dei rinnovati codici 471 e 472: le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite di beni senza rivalsa, documentate con il TD27, così come quelle per splafonamento dell’esportatore abituale con il TD21, non potranno riportare in fattura un cedente diverso dal cessionario.

Allo stesso tempo, gli altri tipidocumento compreso quello utilizzato per la fattura ordinaria TD01, e con esclusione dei TD22 e TD23 relativi alle estrazioni di beni da deposito con e senza versamento dell’imposta, non ammetteranno l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario.

Per l’effetto autoconsumo e splafonamenti dovranno essere necessariamente documentati con i previsti tipi documento, non potendo più essere utilizzato anche il “generico” tipodocumento fattura TD01, pena lo scarto della fornitura.

La richiamata esclusione dei TD22 e TD23 dalla operatività del controllo circa la coincidenza di cedente e cessionario costituisce un elemento di assoluto valore: la sua applicazione avrebbe in questi casi determinato, ad esempio, la necessità di emettere, a fronte di una unica estrazione, tante fatture correlate alle originarie introduzioni in deposito da parte dei diversi fornitori.Infine, una precisazione è stata introdotta con riguardo al codice 401: l’indicazione di una aliquota Iva diversa da zero e con presenza dell’elemento “natura” non è mai ammessa se non nel caso delle operazioni in reverse charge interno, per le quali l’acquirente abbia deciso, in via facoltativa, di inviare il flusso integrativo a Sdi utilizzando il tipodocumento TD16.

3Il blocco informativo «AltriDatiGestionali»

Con la finalità di completare la rappresentazione delle operazioni di estrazioni dal deposito Iva, riportando in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione, nel blocco informativo «altridatigestionali» andrà valorizzato con la stringa «Nell’Anno» se l’estrazione avviene nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito; «AnniPreced» nel caso contrario.

Inoltre, per le operazioni correlate a documenti assicurativi o bancari ovvero emessi da soggetti operanti nel terzo settore le quali, pur formalmente soggette a imposta di bollo, non devono esserlo per disposizione normativa, oltre a valorizzare con le stringhe previste (NB1, NB2 e NB3) andrà anche riportata in fattura l’informazione dell’avvenuto versamento con modello F24, in sede di liquidazione periodica Iva, dell’imposta a debito indicando “F24”.

4Il nuovo tipodocumento TD28

Lo schema XSD della fattura ordinaria è stato modifica prevedendo l’introduzione di un nuovo tipodocumento TD28, da utilizzarsi per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’Iva.

A decorrere infatti dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture sono solamente elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero.

Infatti, il decreto delegato 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che: «Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00).

Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione».

Considerando il quadro normativo, nel caso in cui il soggetto passivo Iva residente o stabilito in Italia riceva una fattura cartacea, con addebito dell’imposta, da un soggetto residente nella Repubblica di San Marino, è tenuto ad emettere una fattura, inviandola al sistema Sdi, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015.

Quindi in presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD17 o TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.

Nella compilazione del tipodocumento TD28, occorre popolare i seguenti campi con le relative informazioni:
• «CedentePrestatore»: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell'imposta;
• «CessionarioCommittente»: dati del C/C;
• «Data» della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese;
• indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità, come indicato nella fattura cartacea ricevuta;
• Campo 2.1.1.4 «Numero»: deve essere riportato la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice