Come fare perAdempimenti

Fatturazione differita

di Michele Brusaterra

  • Quando 15 febbraio 2020

  • Cosa scade Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti ovvero a servizi effettuati nel mese precedente

  • Per chi Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad Iva

  • Come adempiere Emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione ovvero di effettuazione del servizio, con indicazione in fattura di data e numero del Ddt

1L'adempimento in sintesi


Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti o consegnati, nonché le prestazioni vengono effettuate e risultino da documenti di accompagnamento, è possibile emettere e registrare le c.d. fatture differite relative alla cessione di beni. La registrazione, però, deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
L’adempimento si riferisce al differimento dell’obbligo di fatturazione disciplinato dall’articolo 21, comma 4, Dpr n. 633 del 1972, che può essere sfruttato in caso, appunto, di consegna o spedizione di beni o prestazione di servizi, accompagnate da un documento identificativo dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la data di consegna o spedizione o di effettuazione dell’operazione, nonché l’individuazione dei beni o dei servizi rispettivamente ceduti o prestati (solitamente Ddt o documenti simili).

Da ricordare
La fatturazione ordinaria, diversamente da quella differita, prevede che la fattura sia emessa al momento di effettuazione dell’operazione in questione, ossia, dal primo luglio 2019, entro 12 giorni dal momento di effettuazione stesso, sia che si tratti di cessione di beni sia che si tratti di prestazione di servizi. In linea generale, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione del contratto se riguardano beni immobili, nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili o al momento del pagamento del corrispettivo se si tratta di prestazioni di servizio.
La fattura si considera emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte, se analogica, ovvero all’atto della sua trasmissione per via elettronica al Sistema di Interscambio, se elettronica.

2Modalità operative


Per l’utilizzo della fattura differita la consegna o spedizione dei beni mobili deve risultare da documento di trasporto (Ddt) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con Dpr 14 agosto 1996, n. 472, ossia:
- l’indicazione della data;
- l’indicazione delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale, incaricato del trasporto;
- la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.
Per le prestazioni di servizio, rinviando a quanto si dirà in prosieguo a seguito dei chiarimenti forniti dalla Agenzia delle entrate, è necessario vi sia l’emissione di un documento da cui possano risultare:
- i dati del prestatore e del committente,
- la data di effettuazione del servizio,
- la descrizione del servizio.
Con circolare n. 18/E del 2014, l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire la portata dell’articolo 21, comma 4, del Dpr 633 del 1972, nella parte in cui stabilisce che la fattura differita può essere emessa anche «per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto […]», affermando che «il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi».

Chiarimenti sulle modalità di emissione della fattura differita
A partire dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all’interno del territorio dello Stato, salvo alcune specifiche esclusioni tra cui quella che riguarda i soggetti minimi e quelli forfetari.
Tale obbligo non modifica le disposizioni normative di cui all’articolo 21, comma 4 del Dpr n. 633 del 1972 e pertanto rimane la possibilità di emettere fattura immediata, da emettere entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, ovvero fattura elettronica differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi alle condizioni sopra già evidenziate.
In merito alla modalità di emissione della fattura differita, con circolare 14/E del 2019 l’Agenzia delle entrate ha inizialmente chiarito che la data della fattura è sostanzialmente rappresentata dalla data dell’ultimo documento di trasporto (Ddt) o di attestazione del servizio (si veda sopra) emesso per certificare l’effettuazione dell’operazione. In altre parole, la data della fattura elettronica sarà rappresentata dalla data dell’unico o, in caso di più operazioni, dell’ultimo Ddt o documento simile che giustifica la fatturazione differita.
L’agenzia delle Entrate, però, con la risposta all’interpello n. 389 del 24 settembre 2019, ha fornito nuove ed importanti precisazioni sempre sul tema di fatturazione elettronica differita chiarendo che in tale fattura si può altresì indicare, quale «data fattura», sia una data corrispondente ad uno qualsiasi dei Ddt emessi nel mese di riferimento e riepilogati in fattura, e non più quindi solo la data dell’ultimo Ddt, sia la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate, spedendo sempre la fattura elettronica allo SdI entro il 15 del mese successivo. Non solo. Con interpello 437 del 28 ottobre 2019 l’agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che in presenza di più Ddt emessi nello stesso mese nei confronti dello stesso cliente, il fornitore può emettere anche più fatture differite, facendo riferimento all’ultimo o ad uno dei Ddt fatturati con la singola fattura stessa
Nel caso in cui, invece, il fornitore decida di indicare una data diversa da quella di uno dei Ddt fatturati ovvero una data successiva alla fine del mese, allora la fattura deve essere inviata allo SdI entro il medesimo giorno.
Pertanto, allo stato attuale, per la fatturazione elettronica differita da inviare entro il giorno 15 del mese successivo allo SdI, sono consentite le seguenti possibili soluzioni:
- indicare come data fattura la data di almeno una delle operazioni effettuate (ossia la data di uno dei Ddt);
- indicare come data fattura la data dell’ultimo giorno del mese in cui sono state effettuate le operazioni;
- indicare come data fattura una data qualsiasi che non rientri in una di quelle indicate nel punto precedente, inviando la fattura allo SdI contestualmente all’emissione.

Chiarimenti sulla fatturazione delle prestazioni di servizi
Per quanto concerne le prestazioni di servizi, con il già citato interpello 389 del 2019, l’agenzia delle Entrate, sorpassando, seppur con ragionamento corretto, il dettato letterale normativo dell’articolo 21 del Dpr 633 del 1972 nonché quanto già chiarito con circolare 14/E del 2014, ha evidenziato che corrispondendo il momento di effettuazione dell’operazione con il pagamento del corrispettivo, l’emissione anticipata della fattura che fa riferimento a servizi documentati da documento sostanzialmente analoghi al Ddt, anticipa tale momento di effettuazione e, pertanto, la fattura è una fattura immediata e non differita, che va inviata allo SdI entro 12 giorni dalla data delle fattura.

Da ricordare
La fattura immediata, dal 1° luglio 2019, deve essere emessa entro i 12 giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione e, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 14/E del 2019, la data della fattura deve essere quella del momento di effettuazione dell’operazione e non invece, come prescritto dalla legge, ossia dalla lettera a), del secondo comma dell’articolo 21 del Dpr 633 del 1972, la «data di emissione».
Per i soggetti che non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica o per le fatture che possono essere emesse non in formato elettronico, la data della fattura è quella di emissione della fattura stessa, visto che non può essere "certificata" da un soggetto terzo, ma all’interno della fattura, ove la data di effettuazione sia diversa da quella di emissione della fattura, va inserita anche la data di effettuazione dell’operazione come peraltro prescritto alla lettera g-bis), del comma 2 della legge Iva

3Casi pratici


Si supponga che una impresa effettui due consegne di beni ad un medesimo cliente nel corso del mese di gennaio 2020. I Ddt sono datati: 5 gennaio 2020 e 25 gennaio 2020.
Nella relativa fattura differita, da inviare al SdI entro il 15 febbraio 2020, potrà essere indicata una tra le seguenti date:
-5 gennaio 2020 (data del primo Ddt);
-25 gennaio 2020 (data del secondo Ddt);
-31 gennaio 2020 (data dell’ultimo giorno del mese).
In tutti questi casi l’invio allo SdI dovrà avvenire entro il giorno 15 febbraio.
Se, invece, la fattura venisse datata, ad esempio, 1 febbraio 2020, l’invio allo SdI deve avvenire entro lo stesso giorno 1 febbraio 2020
Con riferimento ai servizi, si supponga che una impresa effettui tre distinte prestazioni nel mese di gennaio per le quali rilascia dei documenti simili, come contenuti, al Ddt, datati: 5 gennaio 2020, 25 gennaio 2020 e 27 gennaio 2020.
Considerandosi effettuate le prestazioni alla data di incasso del corrispettivo, qualora l’impresa decidesse di emettere anticipatamente a tale momento la fattura, trattandosi di una anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione, l’invio allo SdI del documento elettronico dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data della fattura stessa. Supponendo che la fattura venga emessa alla fine del mese di gennaio 2020, la fattura va inviata allo SdI entro il giorno 12 febbraio 2020.

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