Come fare perAdempimenti

Fondo perduto, ultime verifiche per le istanze sospese

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Entro il 28 maggio 2021

  • Cosa scade Ripresentazione della domanda per il contributo a fondo perduto

  • Per chi Titolari di partita Iva cui la domanda iniziale è stata sospesa

  • Come adempiere Istanza telematica attraverso il portale «Fatture e corrispettivi»

1In sintesi

Per i contribuenti che, personalmente o tramite intermediario, avessero presentato una prima istanza di accesso ai contributi a fondo perduto con errori o se la fossero comunque vista sospesa, la scadenza del 28 maggio è il termine ultimo entro il quale effettuare gli ultimi controlli ed inviare la domanda sostitutiva.

L’incrocio fra la circolare 5/E/2021 del 14 maggio scorso e il nuovo modello di domanda (con relative istruzioni) aggiornato il successivo 19 maggio, ha riaperto le porte ai numerosi soggetti cui, per mere difficoltà tecniche, era stata sospesa la domanda di sostegno avanzata ai sensi dell’articolo 1 del Dl 41/2021.

Per la verità, nel contesto della menzionata circolare ci si attendeva un focus maggiore sulla fattispecie in esame, atteso che non sono state poche le domande oggetto di sospensione da parte delle Entrate.

Su altro fronte, quindi, è stato provvidenziale il provvedimento di approvazione del modello di domanda aggiornato – purtroppo reso disponibile a stretto ridosso della scadenza – che sembra aver risolto i principali problemi, legati soprattutto alle ipotesi di riorganizzazione aziendale.

2L’incentivo

L’incentivo in discussione dispone la concessione di un contributo ai titolari di partita Iva, attiva al 23 marzo, che abbiano subito nel corso del 2020 una penalizzazione per effetto della pandemia da Covid-19.

Si tratta di un contributo che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446. E non è pignorabile.

3I beneficiari

Possono accedere al contributo i soggetti che abbiano subito un rallentamento della propria attività secondo i parametri oggettivi descritti nella norma; a tal riguardo, qualora il contributo risultasse in tutto o in parte non spettante, per dichiarazioni mendaci da parte dei richiedenti, se ne provvederà al recupero maggiorato di sanzioni ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997, e interessi.

L’indebita percezione del contributo a danno dello Stato, inoltre, potrebbe comportare anche l’applicazione delle disposizioni di cui dell’articolo 316-ter del Codice penale.

Sono esclusi dal sostegno:
i titolari di partita Iva già cessata alla data del 23 marzo 2021;
i titolari di partita Iva attivata dal 24 marzo 2021;
gli enti pubblici di cui all’articolo 74;
gli intermediari finanziari e le società di partecipazione;
i titolari di reddito agrario diversi da quelli di cui all’articolo 32 del Tuir;
i soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir complessivamente superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

4I criteri di accesso

L’accesso al beneficio spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Fanno eccezione a tale regola generale i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.

Tuttavia, anche questi ultimi soggetti dovranno determinare le medie di fatturato, al fine di calcolare correttamente il contributo spettante.

I soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019, effettueranno il calcolo della media avendo in considerazione il fatturato e i corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade a partire dal mese successivo a quello di attivazione della partita Iva.

5La misura del bonus

Il contributo si ottiene applicando una percentuale (dal 60% al 20%) alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

La percentuale applicabile varia in funzione dei ricavi o compensi dichiarati dal richiedente.

L’importo del contributo, comunque, non può essere superiore a centocinquantamila euro ed inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

6La domanda

La richiesta di Sostegno si presenta telematicamente direttamente o tramite un intermediario abilitato delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate.

Le istanze dovranno presentarsi improrogabilmente entro il prossimo 28 maggio 2021.

7Le criticità

In fase di presentazione delle istanze si erano subito appalesati alcuni problemi tecnici che avevano indotto il fisco a sospendere la concessione del Sostegno; la sospensione non equivale al diniego, previsto dalle Entrate in tutti i casi in cui riscontrasse la mancanza di uno dei requisiti oggettivi o soggettivi imposti dalla norma. In caso di diniego, quindi, non sarà possibile la ripresentazione della domanda, esperibile invece in caso di sospensione.

Con la predisposizione del nuovo modello di domanda è stato ad esempio risolto il problema della mancanza di una casella per segnalare i casi di fusione, scissione o trasformazione e che aveva comportato la sospensione delle domande in tutti i casi di riorganizzazione aziendale.

In questi casi, le istruzioni ora prevedono che oltre al suo codice fiscale il richiedente debba barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius”, esclusivamente la partita Iva del soggetto confluito.

Altre ipotesi (come evidenziato nell’articolo del Sole 24 Ore del 19 maggio) riguardavano casi di incoerenza fatturato-corrispettivi 2019-2020, l’assenza delle comunicazioni di liquidazioni periodiche Iva o della dichiarazione Iva, o ancora l’incongruenza con i dati dichiarati sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019.

In questi casi, preventivamente alla domanda di Sostegno bisognerà accertarsi di aver sanato le irregolarità palesate dal fisco.

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