Fondo perduto, al via le domande per l’erogazione dei contributi
1In sintesi
L’articolo 25 del Dl 34/2020 ha disposto la concessione di un contributo a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi che siano stati incisi dalla crisi ingenerata dal rischio pandemico da Covid-19.
Sono esclusi dai beneficiari:
● i soggetti la cui attività risulti cessata;
● gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
● gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
● i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del Dl 18/2020;
● i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
● i soggetti con partita Iva con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020.
2Condizioni di accesso
Per i restanti soggetti, l’accesso al beneficio è regolato da due condizioni fondamentali.
1) La prima restringe il novero dei beneficiari ai:
● titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir con volume d’affari nell’anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
● (per tutti gli altri soggetti) titolari di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del Tuir o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del medesimo Tuir non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
2) La seconda condizione di accesso è dettata dal fatto che il richiedente presenti un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (tenendo conto delle sole operazioni con data di effettuazione compresa tra il 1° e il 30 aprile) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per quelli che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni già interessati da un evento calamitoso diverso e precedente all’insorgere dalla pandemia da Covid-19, il confronto col fatturato del 2019 non è richiesto.
3Determinazione del contributo
Verificate preliminarmente tali condizioni, il contributo spettante è determinato nella misura del:
a) 20% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi indicati non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente;
b) 15% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
c) 10% della differenza calcolata, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Alle persone fisiche spetterà un contributo minimo di 1.000 euro, mentre ai soggetti diversi delle persone fisiche uno di 2.000 euro.
Nel caso dei soggetti che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 o che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi ante Covid-19, il contributo sarà calcolato come sopra, salvo che, nell’ipotesi in cui il fatturato non sia calato, avere comunque diritto al contributo minimo.
4Presentazione dell’istanza
La concessione del contributo è sottoposta alla compilazione e all’invio di una istanza da trasmettere all’agenzia delle Entrate entro i seguenti termini: dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020 o, nel caso di richiedente «erede» che continua l’attività del de cuius, dal 25 giugno e al 24 agosto.
La presentazione potrà avvenire tramite l’applicazione desktop telematico o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» del sito dell’agenzia delle Entrate, anche delegando un intermediario.
Se il contributo supera la soglia dei 150mila euro, la domanda, per consentire al dichiarante di rendere in autocertificazione le dichiarazioni richieste dalla normativa antimafia, dovrà predisporsi in formato pdf, avendo cura di firmarla digitalmente e inviarla a mezzo Posta Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.
Al ricevimento dell’istanza, l’agenzia delle Entrate rilascia una prima ricevuta che ne attesta la ricezione o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nei successivi 7 giorni lavorativi, poi, il Fisco rilascia una seconda ricevuta che attesta o l’accoglimento o lo scarto dell’istanza, spiegandone eventualmente i motivi.
Il contributo sarà infine erogato sul conto corrente il cui Iban è stato indicato nel modulo di domanda.