Come fare perAdempimenti

Forfettari, e-fattura ed esterometro con moratoria sanzionatoria limitata al terzo trimestre

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Dal 1° luglio 2022

  • Cosa scade Non potrà essere emessa fattura cartacea per ricavi 2021 sopra 25mila euro

  • Per chi Forfettari, minimi e Asd con ricavi 2021 sopra 25mila euro

  • Come adempiere Utilizzando software reso disponibile dall’agenzia delle Entrate

1In sintesi

Obbligo generalizzato di fatturazione elettronica senza esclusioni soggettive: dal 1° luglio 2022 anche i contribuenti forfettari, quelli in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche, sinora esonerati, sono infatti obbligati ad emettere fatture in formato xml attraverso SdI, cui si accompagna, per gli stessi soggetti, una moratoria sanzionatoria che riconosce la possibilità di emettere le fatture elettroniche entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione limitatamente tuttavia al terzo trimestre del corrente anno.

La norma di riferimento è dettata dall’articolo 18 del Dl 36/2022, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79.

Più nel dettaglio, i commi 2 e 3 di predetta disposizione hanno esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita Iva in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente (e quindi nel corso del 2021) abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25mila, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024.

All’obbligo di fatturazione elettronica si accompagna, per i medesimi contribuenti, anche quello di comunicazione dei dati delle operazioni, attive e passive, con l’estero, realizzate dal 1° luglio 2022 in avanti.

Ad ogni modo l’ampliamento, integrale o parzialmente limitato, dei soggetti obbligati disposto dal Governo era stato già anticipato dalla richiesta presentata dall’Italia all’Unione europea il 31 marzo 2021 con cui, oltre all’autorizzazione di continuare a derogare alla direttiva 2006/112/Ce per proseguire l’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria, era stata richiesta anche l’estensione dell’ambito di applicazione ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

La richiesta è stata ratificata con decisione di esecuzione del Consiglio, datata 13 dicembre 2021, con la quale proroga e ampliamento della platea degli obbligati sono stati autorizzati sino al 31 dicembre 2024.

2Esteso il perimetro soggettivo

Il comma 2 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ad alcuni soggetti che nella previgente normativa ne erano esonerati.

In particolare, è stato modificato l’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 sopprimendo la parte della norma che attualmente esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica:
• i soggetti in «regime di vantaggio» previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011;
• i soggetti forfettari, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65mila, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014;
• le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65mila.

Il comma 3 dell’articolo 18 del Dl 36/2022 stabilisce inoltre che la disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25mila, e a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (ovvero per le cosiddette micro-partite Iva).

Da un punto di vista prettamente operativo, l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica B2B e B2C, oltre a costituire una misura che va nella direzione di assicurare un incremento degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale, permetterà intanto di ottimizzare i flussi di fatturazione tra privati allineandoli a quelli destinati alle pubbliche amministrazioni, nei cui confronti non sussiste infatti alcun esonero soggettivo, correlato al regime fiscale applicato dal fornitore: un contribuente forfetario, ad esempio, risultava già comunque obbligato ad emettere una fattura in formato elettronico verso un’amministrazione pubblica, potendo invece limitarsi a gestire con le modalità tradizionali nei confronti di un soggetto privato.

Allo stesso tempo, un cliente privato vedrà uniformarsi tutti i flussi di fatturazione privata passivi a lui destinati, non essendo più obbligato a gestire con modalità alternative, anche ai fini della conservazione dei documenti, le tipologie di fatture in ricezione a seconda della natura del fornitore stesso.

Come anticipato, l’estensione degli obblighi di fatturazione impone di comunicare i dati delle operazioni con l’estero, attive e passive, effettuate dal 1° luglio 2022 anche ai soggetti prima esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.

3La moratoria sanzionatoria

Con la finalità di favorire l’introduzione dell’obbligatorietà dal 1° luglio 2022, ma solamente per il terzo trimestre 2022, i soggetti in precedenza esonerati non saranno sanzionabili quando la fattura in formato elettronico sarà emessa al più tardi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Non risulterà quindi applicabile, con il rispetto di tali termini, l’articolo 6, comma 2, del Dlgs 472/1997 che dispone, per le operazioni non soggette ad imposta realizzate dai soggetti sinora esonerati, l’irrogazione di una sanzione compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, riducibile ad un importo compreso tra 250 e 2mila euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito

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