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Grandi imprese in difficoltà, al via le domande per l’accesso al fondo

di Stefano Mazzocchi

  • Quando Dalle ore 12 del 20 settembre 2021

  • Cosa scade Istanza di accesso al Fondo per i finanziamenti agevolati

  • Per chi Grandi imprese operanti in Italia in possesso dei requisiti prescritti e in temporanea difficoltà

  • Come adempiere Compilazione della domanda sulla piattaforma informatica di Invitalia

1In sintesi

A decorrere dalle ore 12 del 20 settembre 2021, e fino alle 11.59 del 2 novembre 2021, potrà essere presentata l’istanza di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

È quanto dispone un decreto direttoriale del Mise del 3 settembre 2021.

La misura è prevista dall’articolo 37 del decreto Sostegni (convertito con modifiche dalla legge 69/2021), attuato dal Dm 5 luglio 2021, contenente i criteri, modalità e condizioni per l’accesso al fondo.

2In cosa consiste il prestito

La misura consiste in un finanziamento agevolato della durata massima di 5 anni, il cui importo complessivo non può superare, alternativamente:
il doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga di soggetti subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
il 25% del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019. In ogni caso, il finanziamento non può eccedere l'importo di 30 milioni di euro con riferimento all'impresa proponente, fermo restando che, nel caso di imprese proponenti appartenenti a gruppi, tale importo massimo si applica con riferimento all'intero gruppo.

I crediti del fondo connessi alla restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in prededuzione, ai sensi dell’articolo 111, comma 1, numero 1), della Legge fallimentare.

Si tenga presente infine che il contratto di finanziamento tra l’impresa proponente ed Invitalia potrà essere stipulato anche successivamente al 31 dicembre 2021.

3L’ambito di applicazione e i soggetti ammessi

Alla misura possono accedere le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti in Italia e in qualsiasi settore economico, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo:
a. versano in situazione di “temporanea difficoltà finanziaria”, in relazione alla crisi connessa con l’emergenza Covid-19;
b. non si trovavano già in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) 651/2014, dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (Ue) 702/2014 o dell’articolo 3, punto 5, del regolamento (Ue) 1388/2014);
c) presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività;
d) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
e) hanno sede legale e operativa in Italia;
f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali il Mise ha disposto un ordine di recupero;
h) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 231/2001;
i) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda o che, comunque, confliggano con il citato Dlgs 231/2001;
j) nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
k) non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio. A tal fine, si considerano “grandi imprese” le imprese diverse dalle imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione Ue 6 maggio 2003 e dal Dm 18 aprile 2005, o - se ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - quelle aventi i requisiti di cui all’articolo 2, lettera a), del Dlgs. 270/1999, con esclusione delle imprese a controllo pubblico.

Il decreto precisa che versa in condizioni di “temporanea difficoltà finanziaria” l’impresa che presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, oppure che si trovi in situazione di difficoltà come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa opera, all’articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) 651/2014, all’articolo 2, punto 14, del regolamento (Ue) 702/2014 o all’articolo 3, punto 5, del regolamento (Ue) 1388/2014.

4È necessario un piano di rilancio

La domanda di accesso al Fondo deve contenere il piano aziendale di rilancio dell’impresa o di un suo asset .

Tale documento dev’essere redatto - utilizzando l’apposita modulistica - certificato e firmato digitalmente da professionisti aventi i requisiti previsti per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 356 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e non collegati contrattualmente alla società incaricata della revisione legale (obbligatoria o facoltativa) del bilancio societario.

5L’istanza, modalità di presentazione e valutazione

La domanda dev’essere compilata in forma elettronica, attraverso l’apposita procedura informatica disponibile al sito di Invitalia.

Il modello dev'essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente.

Sono previste le seguenti attività:
a) registrazione ed accesso alla procedura informatica attraverso Spid;
b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
d) caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente;
e) caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
f) invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo

Con apposito modulo vengono elencati gli oneri informativi per l’impresa, ai sensi dell’articolo 7, legge 180/2011.

La norma precisa inoltre che ogni impresa può presentare una sola domanda.

Come detto le domande potranno essere presentate fino alle 11.59 del 2 novembre 2021, ma il bando potrà essere chiuso in anticipo nel caso di richieste superiori alle risorse messe a disposizione.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, Invitalia effettuerà una valutazione, volta a verificare il rispetto sia dei requisiti sostanziali sia di quelli di natura formale; qualora sia necessario, potrà chiedere (una sola volta) l’integrazione della documentazione.

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