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Imprese agricole, semaforo verde per il fondo investimenti innovativi

di Monica Greco

  • Quando Dal 23 maggio al 23 giugno 2022

  • Cosa scade Istanza per l’agevolazione del Fondo per gli investimenti innovativi

  • Per chi Imprese agricole per investimenti inerenti alla trasformazione o commercializzazione dei prodotti

  • Come adempiere Domanda di concessione tramite Pec al Mise con appositi moduli

1In sintesi

A partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022 le imprese agricole potranno inviare al Mise richiesta per accedere ai contributi previsti per la realizzazione di investimenti inerenti la trasformazione e/o la commercializzazione di prodotti agricoli.

L’agevolazione è connessa al “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” istituito nello stato di previsione del Mise dall’articolo 1, comma 123, della legge di Bilancio 2020 per favorire proprio la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.Le risorse finanziarie stanziate dalla Manovra citata sono pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Solo a luglio dello scorso anno sono state definite le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del “Fondo” con il decreto del Mise del 30 luglio 2021, mentre i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo sono oggetto del decreto direttoriale del 2 maggio scorso, pubblicato in Guri 113 del 16 maggio.

Tale ultimo provvedimento delinea le regole da seguire ai fini del riconoscimento dell’agevolazione e, inoltre, contiene la modulistica necessaria per presentare le diverse istanze di concessione e di erogazione del contributo che, come noto, è previsto nella misura del 40% delle spese relative all’acquisto dei beni strumentali 4.0 di cui agli allegati A o B della legge 232/2016 e del 30% delle spese relative all’acquisto di “altri" beni strumentali.

2I soggetti beneficiari

Secondo quanto disposto dal decreto ministeriale del 30 luglio 2021 sono soggetti beneficiari delle agevolazioni le imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Il decreto direttoriale del 2 maggio precisa che possono presentare la domanda per accedere al contributo le imprese agricole, che intendano realizzare investimenti inerenti - esclusivamente – ad una, o entrambe, le seguenti attività:
trasformazione di prodotti agricoli;
commercializzazione di prodotti agricoli

Non possono presentare domanda di contributo le imprese agricole che intendano realizzare investimenti inerenti alla produzione agricola primariaInoltre, il citato provvedimento prevede che le imprese agricole, sia alla data di concessione che alla data di erogazione del contributo, devono:
a) risultare iscritte presso Inps o Inail;
b) presentare una posizione contributiva regolare;
c) risultare in regola con gli adempienti fiscali;
d) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui tali imprese non sono ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli se vogliono realizzare investimenti agevolati dovranno attivare lo specifico codice Ateco entro la data di presentazione della richiesta di erogazione allegando, inoltre, a tale richiesta, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese per l’attivazione del predetto codice Ateco.

3L’agevolazione

Le agevolazioni in commento sono riconosciute sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura:
a) del 40% delle spese relative all’acquisto di beni strumentali 4.0, materiali o immateriali, ammortizzabili di cui agli allegati A o B della legge 232/2016;
b) del 30% delle spese relative all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili diversi dai beni sub a).

Le agevolazioni sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di 20 mila euro per soggetto beneficiario.

Le misure possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall’articolo 8 del regolamento Aber e non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (Ue) 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento Aber.

4L’investimento e le spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento Aber e all’articolo 17 del medesimo regolamento, le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
a) beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016 riportati nell’allegato 1 del decreto ministeriale 30 luglio 2021;
b) beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge 232/2016 e riportati nell’allegato 2 del decreto ministeriale 30 luglio 2021.

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non possono essere di importo inferiore a 5 mila euro e, inoltre, per essere ammissibili devono essere:
● sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
● relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
● pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:
a) essere inerente alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
b) essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento Aber;
c) essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
d) essere mantenuto per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata.

Ricordiamo che se nei 3 anni, alcuni beni strumentali diventano obsoleti o inutilizzabili, possono essere sostituiti, previa comunicazione al Ministero.

Le spese relative a beni usati o sostenute mediante la locazione finanziaria o di importo inferiore a 500 euro (al netto di Iva) non sono ammissibili all’agevolazione.

Inoltre, l’articolo 3 del decreto direttoriale del 2 maggio 2022 precisa che non sono ammesse a contributo le spese:
● connesse alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di fabbricati o di terreni;
● per servizi e consulenze di qualsiasi genere;
● relative a oneri accessori, legali e amministrativi di qualsiasi genere.
● per imposte e tasse, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del decreto Mise 30 luglio 2021.

L’Iva rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile

5Come accedere all’agevolazione

Le imprese agricole potranno accedere all’agevolazione presentando istanza a partire dal 23 maggio 2022 ed entro il 23 giugno 2022.

Il decreto direttoriale del 2 maggio 2022 contiene tutti i moduli necessari al perfezionamento della pratica per l’accesso all’agevolazione.

Più precisamente, il citato decreto è corredato dai seguenti allegati:
● Allegato 1 - Modulo di domanda (docx);
● Allegato 2 - Modulo richiesta erogazione (docx);
● Allegato 3 - Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (docx);
● Allegato 4 - Schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (docx);
● Allegato 5 - Relazione finale (docx);
● Allegato 6 - Modulo di richiesta di erogazione dell'anticipazione (docx);
● Allegato 7 - Schema di fideiussione per l'erogazione a titolo di anticipazione (docx).

Le imprese agricole dovranno inviare la domanda di concessione, firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa agricola, esclusivamente tramite Pec all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it , utilizzando il modulo di domanda di concessione, di cui al predetto allegato 1, debitamente compilato in tutte le sue parti.Il modulo di domanda di concessione è redatto in forma di Dsan (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), con riferimento ai presupposti e ai requisiti, secondo lo schema di cui al predetto allegato 1 reperibile sul sito del Ministero.

Ogni impresa agricola può presentare un’unica domanda di concessione del contributo e l’eventuale presentazione di una ulteriore domanda - prima dell’adozione del provvedimento di concessione, ma entro i termini di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande - implica la rinuncia alla precedente domanda.

L’impresa agricola può presentare nella medesima domanda di contributo spese relative all’acquisto di entrambe le categorie di beni di cui alle lettere a) e b) del comma 5.

L’intensità dell’agevolazione è determinata di conseguenza.

Le domande di concessione del contributo sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

La fase istruttoria prevede la verifica:
● del rispetto dei requisiti dell’impresa agricola di cui all’articolo 5 del decreto Mise;
● della regolarità contributiva, come risultante dal Durc;
● dell’insussistenza delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 5, comma 3, lett. a) del decreto Mise e di condanne a carico dei legali rappresentanti o amministratori dell’impresa agricola;
● della mancata inclusione dell’impresa agricola nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, come risultante dalla visura aiuti illegali;
● del rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo quanto disposto nell'articolo 11 del decreto Mise e nella normativa unionale in esso richiamata;
● di tutti gli elementi, la cui verifica sia resa necessaria ai sensi del decreto e della normativa di carattere generale.

Le imprese agricole riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 in caso si riscontrino motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate.

6L’erogazione

A partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023 a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate è possibile inviare le richieste di erogazione dell’agevolazione con l’indicazione del conto corrente (codice Iban) dove ricevere il contributo.

La richiesta di erogazione deve essere trasmessa ad Invitalia – esclusivamente e a pena di improcedibilità – tramite Pec all’ indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it , utilizzando il modulo di richiesta di erogazione allegato al provvedimento, debitamente compilato in tutte le sue parti.

Il modulo di richiesta di erogazione è redatto in forma di Dsan, secondo lo schema di cui all’allegato 2 reperibile sul sito del Ministero.

La richiesta di erogazione è firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa agricola.

Alla richiesta di erogazione devono essere allegati, a pena di revoca del contributo:
a) copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto di agevolazione, individuati nella domanda di concessione;
b) copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario, Sepa Credit Transfer, ricevute bancarie (Riba) e copia del relativo estratto conto. La dicitura “Spesa di € ………………. sostenuta, ai fini della erogazione del contributo a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021”, deve essere riportata dalle imprese agricole nelle causali dei pagamenti, indicando il riferimento al corrispondente titolo di spesa, ovvero dai fornitori dei beni nelle fatture. L’impresa agricola è tenuta ad effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa;
c) dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati di cui all’allegato n. 3, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti - attestanti l'integrale pagamento del prezzo di acquisto e che i beni oggetto della richiesta di erogazione sono nuovi di fabbrica;
d) dichiarazione attestante l’assenza di relazioni con il fornitore, redatta in forma di Dsan del legale rappresentante dell'impresa agricola, secondo lo schema di cui all’allegato 4;
e) verbale di consegna o di installazione del bene presso l'unità produttiva indicata nella domanda di concessione;
f) relazione finale, redatta in forma di Dsan del legale rappresentante dell'impresa agricola, secondo lo schema di cui all'allegato 5;
g) copia del registro dei beni ammortizzabili di cui al decreto del Dpr 600/1973 o documentazione equipollente (libro inventari, libro giornale ovvero registro Iva acquisti), dai quali si evinca l’annotazione dei beni acquistati;
h) l’eventuale comunicazione al Registro delle imprese per l’attivazione del codice Ateco per l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il Ministero, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, verificata la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa nonché il rispetto delle condizioni di erogabilità previste dalle disposizioni vigenti, procede all’erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente dell’impresa beneficiaria.

Ricordiamo che le imprese agricole possono anche chiedere a Invitalia, a titolo di anticipazione, l’erogazione di una quota pari al 50% per cento del contributo concesso.

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