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Imu, dichiarazione con esenzione Covid entro il 30 giugno

di Giuseppe Debenedetto

  • Quando Entro il 30 giugno 2021

  • Cosa scade Presentazione della dichiarazione Imu anno 2020

  • Per chi Soggetti passivi Imu (proprietari, usufruttuari, ecc.)

  • Come adempiere Consegna diretta, a mezzo posta o Pec; telematicamente per gli enti non commerciali

1In sintesi

Il 30 giugno 2021 scade il termine per la presentazione della dichiarazione Imu riferita all’anno d’imposta 2020, cioè al primo anno di applicazione della “nuova” Imu introdotta dalla legge 160/2019, che ha contestualmente soppresso la Tasi.

Il modello da utilizzare è ancora quello approvato nel 2012 per l’Imu relativa alla generalità dei contribuenti, ad eccezione degli enti non commerciali (Enc) che devono invece avvalersi del modello approvato nel 2014.

In questo caso, le dichiarazioni sono da inviare esclusivamente con modalità telematica, peraltro gli Enc sono tenuti, da quest’anno (per l’anno d’imposta 2020), a presentare la dichiarazione Imu ogni anno.

Tra le situazioni da dichiarare assumono particolare rilievo tutte le agevolazioni 2020 introdotte dai provvedimenti governativi finalizzati a contrastare l’emergenza sanitaria, tra cui gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

2Quando scatta l’obbligo dichiarativo

La dichiarazione Imu non va presentata da tutti i contribuenti ma solo quando si verificano modifiche dei dati ed elementi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta e per tutte le situazioni non conosciute dal Comune.

Tra le situazioni note al Comune, piuttosto diffuso è il caso di compravendita di un immobile, che esonera il venditore e l’acquirente dall’obbligo di presentare la dichiarazione in quanto le informazioni sono rese disponibili ai Comuni attraverso l’interazione telematica con le Entrate.

Altro caso particolare è l’acquisto di un’area edificabile, che secondo le istruzioni ministeriali è soggetto all’obbligo dichiarativo dovendo il contribuente comunicare il valore dell’area (informazione che il Comune non ha) così come tutte le eventuali variazioni del valore del suolo intervenute successivamente all’acquisto.

Tuttavia, non scatta alcun obbligo dichiarativo nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento dell’Imu, si sia attenuto ai valori predeterminati dal Comune.

3La dichiarazione perde l’efficacia “costitutiva”

Fino al 2019, con la vecchia Imu, erano previsti alcune ipotesi da dichiarare a pena di decadenza dal beneficio: fabbricati “merce”, unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi sociali, fabbricati del personale militare in servizio permanente (articolo 2, comma 5-bis del Dl 102/2013).

La nuova disciplina non ha più confermato tale previsione, per cui dal 2020 la casistica delle dichiarazioni “a pena di decadenza” non esiste più, come chiarito dal dipartimento delle Finanze all’evento Telefisco 2020.

Ciò comporta che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, il contribuente non perde mai il diritto al beneficio previsto dalla norma, ma al più potrà essere sanzionato con il minimo importo previsto per legge (50 euro).

4Come va presentata la dichiarazione

Per la generalità dei contribuenti sono previste tre diverse modalità di invio della dichiarazione:
consegna diretta al Comune, che ne rilascia ricevuta;
spedizione a mezzo posta, con raccomandata senza avviso di ricevimento;
invio tramite posta elettronica certificata.

Il Dm 30 ottobre 2012 precisa inoltre che il Comune può prevedere diverse e ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione, dando ampia informazione. Si potrebbe ad esempio utilizzare il canale internet, consentendo ai contribuenti di inserire i dati via web direttamente sul sito del Comune, previa registrazione e fornitura di credenziali di accesso: in tal caso sarebbero proprio i contribuenti ad alimentare la banca dati comunale, evitando le successive operazioni di data-entry.

Un’ulteriore opzione a disposizione dei contribuenti è costituita dalla trasmissione telematica della dichiarazione tramite i canali Entratel e F isconline.

Si tratta della modalità obbligatoriamente prevista per gli enti non commerciali, facoltativa invece per tutti gli altri soggetti passivi dell’Imu.

5Quale modello utilizzare

La disciplina della nuova Imu (legge 160/2019) prevede l’adozione di un nuovo decreto di approvazione del modello di dichiarazione.

In assenza continuano ad applicarsi le istruzioni e i modelli previsti dal Dm 30 ottobre 2012 per la generalità dei contribuenti e dal Dm 26 giugno 2014 per gli enti non commerciali.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha anche predisposto un modello in pdf editabile della dichiarazione dell’Imu, che dovrebbe agevolare l’invio telematico tramite posta elettronica certificata.

Il modello di dichiarazione è composto di due esemplari, uno per il Comune e uno per il contribuente.

Molto simili alle vecchie dichiarazioni Ici sono le due facciate del modello: la prima si limita a raccogliere i dati anagrafico-fiscali del contribuente e dell’eventuale dichiarante o contitolare, la seconda facciata contiene invece i dati relativi agli immobili oggetto di dichiarazione.

6Le agevolazioni Covid

Tra le situazioni da dichiarare assumono particolare rilievo tutte le agevolazioni 2020 introdotte dai provvedimenti governativi finalizzati a contrastare l’emergenza sanitaria, tra cui:
gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli (cinema, teatri, discoteche, eccetera);
gli immobili delle strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
gli immobili delle attività economiche ubicate nelle zone rosse, oggetto di provvedimenti restrittivi derivanti dal Dpcm del 3 novembre 2020 e dalle ordinanze del ministro della Salute.

Sul tema è recentemente intervenuto il dipartimento delle Finanze con alcune Faq pubblicate l’8 giugno scorso, evidenziando che i soggetti esonerati dal versamento dell’Imu nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19 sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione Imu, barrando la casella “Esenzione”.

Non sussiste invece l’obbligo dichiarativo una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.

Alla medesima conclusione non si può invece pervenire in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali, poiché in tal caso la legge prevede espressamente che la “dichiarazione deve essere presentata ogni anno” (comma 770, legge 160/2019).

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