Come fare perAdempimenti

Indennità Inps di 1.000 euro: ecco quando va presentata la domanda

di Pierpaolo Ceroli e Paola Bonsignore

  • Quando Entro il 31 dicembre 2020

  • Cosa scade Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva di 1.000 euro

  • Per chi Lavoratori stagionali, intermittenti o dello spettacolo, per il periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020

  • Come adempiere Presentazione della domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica

1In sintesi

Il decreto Dl 157/2020 (Ristori-quater) ha riconosciuto - in continuità con quanto previsto nei vari decreti che si sono susseguiti nel corso della pandemia da Covid-19 - con l’articolo 9, un'ulteriore indennità “una tantum” di importo pari ad € 1.000.

Nello specifico tale indennità riguarderà non solo coloro che hanno già avuto accesso a quella onnicomprensiva disposta dal citato decreto Ristori ma anche quei lavoratori che non hanno provveduto a predisporre la domanda nei termini previsti purché posseggano specifici requisiti.

Questi ultimi avranno tempo fino al 31 dicembre per la presentazione, esclusivamente per via telematica.

2I destinatari

L’ articolo 9 del Dl 157/2020 individua quali destinatari dell’indennità di 1.000 euro i lavoratori:
stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, sempreché abbiano svolto la prestazione per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e che non siano, alla medesima data del 30 novembre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione Naspi, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente;
stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale. Inoltre, tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (salvo la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 (sia che abbiano l’obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia che non abbiano tale obbligo ed indennità) e che alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (salvo il caso di rapporto intermittente) e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto;
autonomi occasionali privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 1° dicembre 2020, purché già iscritti alla Gestione separata e con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo. Inoltre, come i precedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere né di pensione;
incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata alla data del 30 novembre 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né alla data di presentazione della domanda siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione;
dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolari di uno o più contratti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni;
b) titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei suddetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni;
c) non titolari, al 30 novembre 2020, di pensione;
d) non titolari, al 1° dicembre 2020, di un rapporto di lavoro dipendente.

A tale tipologia di lavoratori si aggiungono anche quelli appartenenti al settore dello spettacolo iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo” che hanno almeno:
30 contributi giornalieri versati nel periodo tra il 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione o di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
7 contributi giornalieri versati nel periodo tra il 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro e non titolari di pensione o di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3L’indennità

Il decreto Agosto e successive modifiche riconosce ai soggetti indicati al paragrafo precedente un’indennità pari ad € 1.000.

Tale importo:
non concorre alla formazione del reddito;
è erogato dall’Inps;
non è cumulabile con il “fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19” di cui all’articolo 44 del Dl 18/2020;
non è cumulabile con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con l’indennità a favore dei lavoratori sportivi, con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
non è compatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’Ago, nonché con l’indennità c.d. Ape sociale;
non sono compatibili con il Reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità, viceversa, nel caso in cui il reddito di cittadinanza riconosciuto fosse inferiore a quanto previsto per le indennità Covid-19 in luogo del versamento dell’indennità Covid-19 si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità;
è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.

4La domanda

L’accesso all’indennità in commento è differente per coloro che hanno già presentato domanda per l’erogazione di cui all’articolo 15 del Dl 137/2020 rispetto a coloro che non hanno beneficiato di tale agevolazione.

Infatti, come chiarito nella circolare Inps 146 del 14 dicembre scorso, i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva, ex articolo 15 del decreto Ristori, non dovranno presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità “una tantum” in commento, ma la stessa verrà erogata direttamente dall’Inps secondo le modalità seguite per l’accredito dell’indennità onnicomprensiva.

Viceversa, coloro che non hanno presentato la domanda per beneficiare dell’indennità onnicomprensiva del decreto Ristori, per accedere all’“una tantum” dovranno presentare apposita domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’Istituto entro il prossimo 31 dicembre.

Da un punto di vista meramente pratico il contribuente potrà presentare la domanda:
accedendo al portale web con le proprie credenziali (pin rilasciato dall’Inps, Spid di secondo livello o superiore, carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi);
tramite il Contact center integrato, telefonando da rete mobile o al numero verde.

La possibilità di invio delle domande sarà attivata a seguito di apposita comunicazione da parte dell’Istituto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice