Come fare perProfessione

La sospensione dei mutui prima casa per dipendenti e autonomi

di Michele Brusaterra

  • Quando A partire dal 17 marzo

  • Cosa scade È possibile chiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa se si rientra tra i soggetti individuati dai Dl 9 e 18 del 2020 e dal Dl “Liquidità”

  • Per chi Lavoratori dipendenti e titolari di partita Iva in difficoltà a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19

  • Come adempiere È necessario presentare apposita domanda all’istituto di credito con cui è stato stipulato il mutuo

1In sintesi

L’art. 54 del Dl 18/2020 ha esteso ai lavoratori autonomi, tra cui rientrano imprese individuali e artigiani, e ai liberi professionisti danneggiati dal Covid-19 che abbiano registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33%, la possibilità di accedere al Fondo solidarietà mutui prima casa (c.d. Fondo Gasparrini), per un periodo di 9 mesi a partire dal 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto.
Già l’art. 26 del Dl 9/2020 aveva ampliato le cause di accesso al Fondo Gasparrini ai lavoratori dipendenti che abbiano subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

2Lavoratori subordinati e parasubordinati

Il Fondo di solidarietà consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:

cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Il legislatore, con l’art. 26 del Dl 9/2020 ha esteso la possibilità di adire alla richiesta di sospensione delle rate del mutuo relativo all’acquisto della prima casa anche ai lavoratori dipendenti che abbiano subito:

la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, ovvero
la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

Alla domanda andrà allegato il provvedimento che autorizza un trattamento di sostegno al reddito o una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o la riduzione dell’orario.

3Titolari di partita Iva

Vista la chiusura di alcune attività commerciali e professionali a causa del Covid-19 e alla luce del fatto che anche tali soggetti si possono trovare in difficoltà con il pagamento del mutuo riferito all’acquisto della prima casa, l’art. 54 del Dl 18/2020 ha esteso la possibilità di chiedere la sospensione delle rate del mutuo per la durata di 9 mesi anche a lavoratori autonomi, (tra cui rientrano, come chiarito dal Dl “Liquidità”, anche le ditte individuali e gli artigiani), e liberi professionisti che attestino con autodichiarazione di aver registrato, a causa della chiusura e della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni emanate a causa del Covid-19, un calo medio giornaliero di fatturato di oltre il 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre del 2019 in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 oppure tra il minor tempo intercorrente tra la domanda di sospensione delle rate e il 21 febbraio stesso.
Per l’accesso a tale sospensione non è necessaria la presentazione dell’Isee.

4Condizioni e termini di accesso al fondo

Per poter richiedere la sospensione delle rate, è necessario che:

l’immobile sia prima casa;
il mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile sia di importo non superiore ad euro 250.000 (solo per i dipendenti);
il soggetto richiedente è in possesso di un indicatore Isee non superiore ad euro 30.000 (solo per i dipendenti).

Facendo presente che, come chiarito dal Dl “Liquidità”, i benefici del fondo in oggetto si applicano anche ai mutui contratti entro meno di un anno dalla data in vigore del Dl “Liquidità” stesso (attualmente in attesa di pubblicazione in G.U.), al momento della presentazione della domanda non deve essersi verificato un ritardo nel pagamento delle rate del mutuo superiore a 90 giorni consecutivi.

In caso di mutuo cointestato è sufficiente che rientri nelle condizioni descritte anche uno solo dei mutuatari. In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso dei requisiti sopra descritti.

Il Dm Economia e finanze del 25 marzo 2020 ha stabilito - per i soli lavoratori dipendenti, visto che per lavoratori autonomi e professionisti la legge prevede già la sospensione di 9 mesi - che la sospensione complessiva non può essere superiore a:

6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

La sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi ed entro i limiti della dotazione dell’apposito fondo, fermo restando la durata massima complessiva di 18 mesi.

Inoltre, la disposizione in commento prevede che il Fondo Gasparrini provveda al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

5Modalità di presentazione della domanda

Le domande per accedere alla sospensione delle rate del mutuo nei casi sopra analizzati possono essere presentate all’istituto di credito con il quale risulta acceso il mutuo riferito all’acquisto della prima casa compilando, direttamente on line, il modulo pubblicato dal Mef il 30 marzo 2020.
Le informazioni richieste dal modulo sono le seguenti:

dati anagrafici del richiedente;
indicazione delle cause che hanno portato alla richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa da selezionare tra quelle elencate;
dichiarazione del richiedente di non fruire di agevolazioni pubbliche e di non aver stipulato un’assicurazione a copertura del rischio per una delle cause di sospensione del mutuo di cui si è detto sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
richiesta dell’intervento del fondo di solidarietà per il mutuo per l’acquisto della prima casa, con indicazione di qual è il periodo di sospensione che viene richiesto;
informativa europea, al consenso del trattamento dei dati personali, presenza di terzi garanti e dati richiesti dalla banca.

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