Come fare perAdempimenti

Liquidazione e versamento mensile Iva

di Michele Brusaterra

  • Quando 17 Febbraio

  • Cosa scade Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

  • Per chi Contribuenti Iva mensili e enti, organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal Dm 5 ottobre 2007 e dal Dm 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

  • Come adempiere In modalità telematica con l’utilizzo dei modelli F24 e F24 EP

1L’adempimento in sintesi

Entro il giorno 16 di ciascun mese è necessario effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Il versamento va effettuato in modalità telematica con l'utilizzo dei modelli F24 e F24 EP da parte dei contribuenti Iva mensili nonché da parte di enti, organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal Dm 5 ottobre 2007 e dal Dm 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.

2Soggetti interessati

Sono interessati a tale adempimento i contribuenti Iva di seguito elencati:
- gli enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi;
- gli imprenditori artigiani e commercianti, gli agenti e i rappresentanti di commercio;
- i lavoratori autonomi, i professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- le società di persone e gli Studi Associati;
- le società di capitali e gli enti commerciali, le cooperative, gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
- gli istituti di credito;
- le società ad intermediazione mobiliare (Sim);
- le società fiduciarie;
- gli altri intermediari finanziari.

3Modalità e termini di adempimento

La liquidazione dell’Iva va effettuata con periodicità mensile, entro il giorno 16, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del Dpr 23 marzo 1998, n. 100.
Per effettuare la liquidazione è necessario operare la differenza tra l’ammontare complessivo dell’Imposta sul valore aggiunto relativa al mese precedente, risultante dalle annotazioni riferite alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili e l’ammontare riferito alle fatture di beni o servizi acquistati.
Per gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato tenute al versamento unitario di imposte e contributi, è l’articolo 32-ter, comma 1 e 1-bis del Dlgs 29 novembre 2008, n. 185 ad estendere l’utilizzo del modello F24-Enti Pubblici per il pagamento di tutti i tributi erariali, nonché dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali ovvero assicurativi.
Il versamento è da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Si precisa inoltre che, se il giorno 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il termine per operare la liquidazione e l’eventuale relativo versamento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Qualora l’importo dovuto non superi il limite di lire € 25,82, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Si segnala infine che i contribuenti con volume d’affari inferiore o uguale a:
- 400.000 euro con riferimento ai lavoratori autonomi e alle imprese che hanno per oggetto della propria attività la prestazione di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che esercitano attività diverse da quelle sopra indicate,
hanno la facoltà di liquidare l’Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.
In tal caso il versamento a debito dell’imposta dovrà essere maggiorato dell’1% a titolo di interesse.
Il versamento è da effettuarsi entro il 16 del mese, relativamente all’Iva del mese precedente, ovvero del secondo mese precedente con l’utilizzo del modello F24 o F24 EP.
I codici tributo da indicare sul modello F24 variano a seconda della mensilità di riferimento e sono:
- 6001 - Versamento Iva mensile gennaio
- 6002 - Versamento Iva mensile febbraio
- 6003 - Versamento Iva mensile marzo
- 6004 - Versamento Iva mensile aprile
- 6005 - Versamento Iva mensile maggio
- 6006 - Versamento Iva mensile giugno
- 6007 - Versamento Iva mensile luglio
- 6008 - Versamento Iva mensile agosto
- 6009 - Versamento Iva mensile settembre
- 6010 - Versamento Iva mensile ottobre
- 6011 - Versamento Iva mensile novembre
- 6012 - Versamento Iva mensile dicembre
I codici tributo da utilizzare sul modello F24 EP sono i seguenti:
- 601E - Versamento Iva mensile gennaio
- 602E - Versamento Iva mensile febbraio
- 603E - Versamento Iva mensile marzo
- 604E - Versamento Iva mensile aprile
- 605E - Versamento Iva mensile maggio
- 606E - Versamento Iva mensile giugno
- 607E - Versamento Iva mensile luglio
- 608E - Versamento Iva mensile agosto
- 609E - Versamento Iva mensile settembre
- 610E - Versamento Iva mensile ottobre
- 611E - Versamento Iva mensile novembre
- 612E - Versamento Iva mensile dicembre
Il Dlgs del 18 dicembre 1997, n. 471, all’articolo 13 prevede una sanzione amministratIva per l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta in esame. La sanzione è pari al 30% dell’ammontare non versato.
Il contribuente può, tuttavia, ricorrere all’istituto del così detto ravvedimento sprint e del ravvedimento operoso maggiorando l’imposta da versare di un importo comprensivo di sanzioni e interessi.
Gli interessi legali sono pari allo 0,05% (a partire dal 1° gennaio 2020 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 Dicembre 2019) e sono calcolati a partire dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito.

4Casi pratici

Si supponga che Alfa Srl sia un’impresa che esercita l’attività di fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e che abbia un volume d’affari, come risultante dall’ultima Dichiarazione Iva presentata, pari a € 1.500.000.
Alfa Srl è tenuta alla liquidazione dell’imposta mensilmente.
Nel mese di gennaio 2020 la società ha rilevato Iva a debito per € 40.000 e Iva a credito per € 31.000.
L’ammontare da versare entro il 17/02/2020 (la scadenza originaria del 16/02/2020 cade di domenica) sarà pertanto pari a:
(Iva a debito 40.000 - Iva a credito 31.000) = Iva a debito per il periodo 9.000.
Si fa presente che qualora l’impresa dovesse avere emesso fatture in split payment (scissione dei pagamenti), di cui all’art. 17-ter del Dpr 633/72, l’Iva addebitata per rivalsa su tali fatture essendo versata all’Erario direttamente dal cliente, non va conteggiata fra l’Iva a debito in sede di liquidazione periodica.

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