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Tax credit locazioni, nuovo limite a 15 milioni di ricavi

di Barbara Marini

  • Quando Dal 26 maggio 2021

  • Cosa scade Utilizzo tax credit locazioni

  • Per chi Imprese, professionisti ed enti non commerciali

  • Come adempiere Compensazione in F24, utilizzo in dichiarazione, o cessione del credito

1In sintesi

A far data dal 26 maggio (ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sostegni bis) entra in vigore il nuovo tax credit locazioni per imprese, professionisti ed enti non commerciali fino a 15 milioni di ricavi.

Il tax credit locazioni commerciali è stato introdotto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020, articolo 28). Nel corso dei mesi è stato più volte modificato dai decreti Agosto (Dl 104/2020), Ristori (Dl 137/2020) e dalla legge di Bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 602, legge 178/2020).

L’articolo 4 del Dl 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis) ripropone, dunque, per il 2021 la possibilità di utilizzare tale credito a favore di imprese, professionisti ed enti non commerciali con riferimento ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo pagati nei mesi da gennaio a maggio 2021.

Si prevede anche l’allungamento di tre mesi del bonus (fino al 31 luglio 2021, dall’attuale 30 aprile 2021) per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio, i tour operator.

Altra novità è legata al nuovo limite di ricavi che blocca l’accesso al bonus, limite che è stato innalzato dal precedente valore di 5 milioni di euro, a 15 milioni di euro, e che anche questa volta è riferito al 2019 (l’articolo 4 fa riferimento, infatti, al “secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto”).

Risulta, invece, confermata la non operatività del predetto limite per le imprese del settore turistico alberghiero, per espresso richiamo al comma 5 dell’articolo 28 del Dl 34/2020. ( Tale conclusione è peraltro avvalorata dalla relazione tecnica al decreto, che espressamente precisa per le imprese turistico ricettive che il credito spetta “indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente”).

2I soggetti beneficiari e la misura del bonus

Come detto in premessa, il credito spetta «ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro […], nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti» (articolo 4, comma 2).

Il comma 2 dell’articolo 4 del Dl 73/2021 fa espresso riferimento ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 28 del Dl 34/2020 per la determinazione della misura del credito d’imposta.

Pertanto, ai sensi del nuovo articolo 4 del decreto Sostegni bis:
1) per tutti i soggetti esercenti attività di impresa arte e professioni con fatturato (o compensi) entro il limite di euro 15 milioni nell’esercizio 2019, il credito d’imposta sui canoni corrisposti per la locazione, leasing e concessione di immobili ad uso non abitativo spetta nella misura del 60% (comma 1, Dl 34/2020).
2) per i soggetti che svolgono attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta sui canoni corrisposti in forza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, spetta nella misura del 30%. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% senza tenere conto del limite dei ricavi di euro 15 milioni. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti (comma 2, Dl 34/2020).
3) per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo spetta nella misura del 60% (comma 4 del Dl 34/2020).

Come è possibile intuire, il Dl 73/2021, richiamando i commi 1 e 2 dell’articolo 28 del Dl Rilancio, non fa altro che riproporre le percentuali del 60% o del 30% (50% per le imprese turistiche ricettive) dei canoni di locazione o affitto di azienda; non si fa invece alcun richiamo al comma 3-bis, che consentiva l’accesso all’agevolazione in misura ridotta a 1/3, quindi 20% oppure 10% per i dettaglianti con ricavi superiori a 5 milioni di euro.

Nessuna previsione, infine, per quei soggetti che a far data dall’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni per i quali lo stato di emergenza era in atto al 31 gennaio 2020; ciò lascia intendere che nessuna esimente è più prevista per i soggetti aventi sede in zone calamitate.

3Il calo dei ricavi

Per poter usufruire del nuovo tax credit è necessario ovviamente dimostrare di aver subito un calo di fatturato e corrispettivi.

Nella nuova edizione del bonus si rileva che lo stesso spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (articolo 4, comma 2, Dl 73/2021).

Si modifica pertanto la modalità originaria di calcolo: il calo dei ricavi veniva infatti precedentemente calcolato con riferimento a ciascun mese (per es. confrontando aprile 2020 con aprile 2019) e doveva raggiungere la misura del 50%.

Viene mantenuta invece l’originaria previsione che consente di poter usufruire del credito d’imposta anche in assenza del calo minimo di fatturato e corrispettivi per coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.

Dalla lettura della norma risulterebbe quindi che rimangano in vita due diversi crediti d’imposta per le locazioni:
1) per le imprese turistico ricettive - per le quali la nuova norma (articolo 4, comma 1, Dl 73/2021) estende il periodo di agevolazione fino a luglio 2021 attraverso il richiamo dell’articolo 28, comma 5, del Dl 34/2020 - le modalità di verifica della spettanza del credito faranno sempre riferimento all’esistenza del calo del fatturato del 50% sulla base del confronto delle singole mensilità interessate;
2) per tutti gli altri soggetti, con ricavi entro il limite di 15 milioni, ai fini della verifica della spettanza del credito d’imposta, valgono le nuove modalità di calcolo della riduzione del fatturato previste dall’articolo 4, comma 2, del Dl 73/2021.

4I mesi agevolabili e l’obbligatorietà del pagamento dei canoni

Il credito d’imposta di cui all’articolo 4 del Dl 73/2021 (che richiama i commi 1, 2 e 4 dell’articolo 28 del Dl 34/2020), spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Per quel che riguarda invece le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator i mesi agevolati sono quelli da marzo 2020 a luglio 2021.

NB. La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 602), aveva previsto che per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spettasse fino al 30 aprile 2021 (mantenendo il confronto con lo stesso mese dell’anno 2019).

Precisazione d’obbligo: se il locatario vuole fruire del credito, il canone deve essere stato versato. Diversamente, se il canone non è stato corrisposto, allora l’utilizzo del credito d’imposta viene sospeso fino al momento del pagamento.

Nelle ipotesi di versamento anticipato del canone agevolabile, sarà necessario individuare quota parte dello stesso riferita alle mensilità comprese nel periodo di fruizione del beneficio.

5I due tax credit a confronto

Al fine di rendere maggiormente comprensibili le differenze tra le due versioni del tax credit locazione, quella a) dell’articolo 28 del Dl 34/2020 e b) dell’articolo 4 del Dl 73/2021, si rappresenta qui di seguito una sintesi dei tratti caratterizzanti i due crediti d’imposta.

Mesi di riferimento per i quali spetta il credito
a) Articolo 28, Dl 34/2020:
da marzo a giugno 2020
da marzo 2020 a luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator (modifica dell’articolo 4 comma 1 Dl 73/2021);
b) Articolo 4, Dl 73/2021:
da gennaio 2021 a maggio 2021.
Misura della perdita del fatturato
a) Articolo 28, Dl 34/2020:
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (rimane sempre fisso l’anno 2019 come termine di confronto anche per i mesi del 2021);
b) Articolo 4, Dl 73/2021:
ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore di almeno il 30% rispetto allo stesso dato del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Misura del bonus
a) Articolo 28, Dl 34/2020 e b) Articolo 4, Dl 73/2021:
il bonus risulta pari al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
per i soggetti che svolgono attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta sui canoni corrisposti in forza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, spetta nella misura del 30%. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%.
Limite di ricavi
a) Articolo 28, Dl 34/2020:
5 milioni per l’anno 2019 (tranne settore turistico ricettivo)
b) Articolo 4, Dl 73/2021:
15 milioni per l’anno 2019.

6La modalità di fruizione

Con riferimento alle modalità di fruizione del bonus locazioni, pare ragionevole sostenere che per le imprese del comparto turistico, per le quali la norma di riferimento rimane l’articolo 28 del Dl 34/2020 (l’articolo 4, comma 1, del Dl Sostegni bis ha infatti semplicemente modificato il comma 5 dell’articolo 28), si mantengano le stesse opzioni di utilizzo del credito previste dall’articolo 28 stesso, ovvero:
utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
utilizzo in compensazione (codice tributo 6920), ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
cessione, anche parzialmente, ai sensi del comma 5 bis del Dl 34/2020 al locatore, ovvero ai sensi dell’articolo 122, comma 1, lett. b), del Dl 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso.

Con specifico riferimento alla cessione del credito, si ricorda che è possibile optare fino al 31 dicembre 2021, per la cessione, anche parziale, dei crediti ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente - a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare - e gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il cessionario potrà utilizzare il credito in compensazione, tramite F24, utilizzando il codice tributo 6931.

Anche con riferimento alle modalità di utilizzo del tax credit locazioni di cui all’articolo 4, comma 2, del Dl 73/2021 (applicabile ai soggetti con ricavi non superiori a 15 milioni) - come confermato da una Faq delle Entrate - vengono mantenute valide le stesse opzioni di fruizione previste dall’articolo 28, compreso l’utilizzo del codice tributo 6920.

Questa tesi infatti troverebbe supporto nell’espresso richiamo ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 28 del Dl 34/2020 da parte del comma 2 dell’articolo 4 del Sostegni bis.

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