Come fare perAdempimenti

Lotteria degli scontrini, premi per chi compra e per chi vende

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Dal 1° febbraio 2021

  • Cosa scade 11 marzo 2021 sorteggio dei primi 10 vincitori fra i corrispettivi trasmessi dal 1° al 28 febbraio

  • Per chi Cittadini maggiorenni ed esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi

  • Come adempiere L’acquisto deve essere pagato cashless ed esibendo il codice lotteria

1In sintesi

La lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato agli acquisti effettuati con modalità “cashless” (non in contanti).
Il funzionamento della lotteria è riportato nel provvedimento dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’agenzia delle Entrate, del 5 marzo 2020, da ultimo modificato dalla determinazione interdirettoriale del 29 gennaio 2021.

Le regole di trasmissione dei corrispettivi validi ai fini della lotteria sono invece contenute nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2019 e successive modifiche.

La data di avvio della lotteria è stata fissata al 1° febbraio 2021.

Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito, carta di debito, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata) per i quali è rilasciato un documento commerciale (il vecchio “scontrino”) mediante un registratore telematico o la procedura web messa a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

I premi della lotteria per il loro intero ammontare non concorrono a formare il reddito del vincitore nel periodo di imposta di riferimento, né le somme percepite sono assoggettate a alcun prelievo erariale. Si tratta di un incentivo molto rilevante se solo si considera che per alcuni giochi è invece stabilito un prelievo, sulla parte della vincita eccedente 500 euro, fissato nella misura del 12 percento per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar e dell’8 percento per le vincite al lotto.

Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro.
Per l’estrazione annuale è previsto un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente; per le estrazioni mensili n. 10 premi di 100mila euro cadauno per l’acquirente e n. 10 premi di 20mila euro cadauno per l’esercente; per le estrazioni settimanali n. 15 premi di 25mila euro cadauno per l’acquirente e n. 15 premi di 5mila euro cadauno per l’esercente.

I premi devono essere reclamati entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati nel termine previsto, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’erario.

Alle estrazioni della lotteria cashless partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.

2Come garantire la partecipazione

L’esercente deve acquisire il codice lotteria del cliente e trasmettere i relativi dati di vendita: in pratica, prima di emettere lo scontrino, l’operatore – al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell’Agenzia) – deve memorizzare anche il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto cashless di importo pari o superiore a 1 euro.

Deve quindi procedere a scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore stesso), memorizzare i dati dell’operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il documento commerciale. Su quest’ultimo, deve essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico.

Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmette i dati al sistema della lotteria (gestito dall’agenzia delle Entrate e dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

In caso di operatore che utilizzi la procedura web “documento commerciale online” messa a disposizione da agenzia delle Entrate presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, non essendosi dotato di RT o Server RT, per consentire agli acquirenti di partecipare alla lotteria degli scontrini si dovrà inserire manualmente, nel momento in cui si predispone il documento commerciale, il codice lotteria mostrato dal cliente. La procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento in cui si effettua l’operazione.

I dati necessari per la partecipazione alla lotteria sono estrapolati dall’agenzia delle Entrate dai flussi informatici ricevuti quali corrispettivi telematici dai Registratori telematici ovvero dalla procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet delle Entrate.

Nel momento in cui l’esercente sia in grado di garantire alla propria clientela la partecipazione alla lotteria, lo stesso operatore potrà applicare un apposito avviso alla clientela in un luogo ben visibile dell’esercizio (per esempio, sulla vetrina e/o vicino al punto cassa), con l’informazione che presso il punto vendita è possibile concorrere.

Il pagamento con ticket restaurant non permette la partecipazione non trattandosi di strumenti elettronici. Quando si vende una gift card, e cioè un buono sia esso monouso o multiuso, pagando in elettronico si può partecipare alla lotteria mentre quando si utilizza il buono, invece, non si è in presenza di un pagamento elettronico e quindi non si partecipa alla lotteria.

3Due vie: il codice lotteria o il Tessera sanitaria

Vi è una totale alternatività tra codice lotteria e codice fiscale: l’inserimento di uno dei due valori esclude la possibilità di inserire anche l’altro, in quanto ciò consentirebbe un abbinamento dell’acquirente che vuole utilizzare una detrazione fiscale con la lotteria.

I registratori telematici non permettono, quindi, di registrare i due codici contemporaneamente impedendo così all’esercente di profilare gli acquisti dei propri clienti nel rispetto delle prescrizioni al riguardo rese dal Garante della privacy.

Quindi se si acquista un prodotto non sanitario in una farmacia si può partecipare alla lotteria.

Naturalmente non si partecipa se si acquista un medicinale esibendo la propria Tessera sanitaria. Se acquisto invece sia un medicinale che un prodotto non sanitario, mostrando la Ts è esclusa la partecipazione alla lotteria.

4I consumatori: come partecipare

Oltre a pagare con strumenti elettronici, sarà sufficiente esibire al negoziante al momento dell’acquisto, senza nessun obbligo di identificazione, il codice reperibile sul “portale Lotteria”.

Una volta ottenuto il codice lotteria, lo stesso potrà essere utilizzato per tutti gli acquisti permettendo di partecipare a tutte le corrispondenti estrazioni. Si può anche richiedere ed ottenere più di un codice lotteria.

Non occorre conservare gli scontrini per partecipare alla lotteria e per riscuoterne i premi: gli scontrini devono essere conservati solamente se servono come prova del pagamento, come garanzia del bene acquistato o per poter effettuare un cambio merce.

Ad ogni modo, la conservazione degli scontrini permette di controllare immediatamente, al termine di ogni estrazione - nella home page dell’area pubblica del portale Lotteria - se uno degli scontrini corrisponde allo scontrino estratto per i premi in palio.

Inoltre si può sempre controllare se l’esercente, al momento dell’acquisto, ha effettivamente inviato per via telematica i dati dello scontrino: lo scontrino, consegnato al momento dell’acquisto, e recante l’indicazione del codice lotteria, dovrebbe essere stato correttamente registrato e inoltrato all’Amministrazione finanziaria e dovrebbe, quindi, essere memorizzato nella banca dati creata per la lotteria.

Nell’area riservata del portale Lotteria si potrà comunque controllare l’elenco degli scontrini in una apposita area riservata in fase di completamento, cui gli acquirenti possono registrarsi e visualizzare tutti gli scontrini che partecipano alla lotteria e verificare, così, che tutti gli acquisti abbiano prodotto biglietti per la lotteria.

Ad ogni modo l’esercente a trasmettere gli scontrini per via telematica entro la fine della giornata di emissione o comunque non oltre 12 giorni dall’emissione. Se l’esercente tarda a trasmettere gli scontrini, si parteciperà alle prime estrazioni mensili effettuate dopo l’inoltro degli scontrini; per le estrazioni si prenderà difatti a riferimento il giorno in cui lo scontrino viene acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione dello scontrino.

Per ogni corrispettivo valido trasmesso, il Sistema Lotteria genera un numero di biglietti virtuali, in misura pari ad un biglietto per ogni euro di corrispettivo.
L’estrazione vincente è nulla, con ripetizione dell’operazione, se il biglietto virtuale risulta associato ad un corrispettivo annullato o reso, ovvero ad un corrispettivo già vincente nel corso della stessa estrazione, nonché quanto il codice lotteria è associato ad una persona fisica non residente in Italia alla data di acquisto.

5Le tempistiche

La lotteria dei corrispettivi prevede una estrazione per ciascuna settimana, una estrazione per ciascun mese e una estrazione annuale.

Le estrazioni settimanali vengono effettuate, a decorrere dal mese di giugno dell’anno 2021, ogni giovedì, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente l’estrazione (settimana di riferimento dell’estrazione).

Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione (mese di riferimento dell’estrazione) entro le 23:59 dell’ultimo giorno.

La prima estrazione mensile viene effettuata giovedì 11 marzo 2021 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021 entro le ore 23:59.

La data dell’estrazione annuale, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, è stabilita con il provvedimento del direttore generale dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per l’anno 2021 l’estrazione annuale viene effettuata fra tutti i biglietti generati e registrati al Sistema Lotteria dal 1° febbraio alle ore 23:59 del 31 dicembre.

6Cosa fare in caso di vincita

In caso di vincita, per la quale non occorre conservare il titolo di acquisto e cioè il correlato documento commerciale, le comunicazioni per gli acquirenti vengono realizzate attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata se fornito nella sezione “area riservata” del Portale lotteria.

Nel caso in cui l’indirizzo di Pec non sia fornito dall’acquirente o non risulti attivo o la casella risulti satura al momento della comunicazione, si procede mediante utilizzo dei dati disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) o in Anagrafe tributaria, per reperire le informazioni necessarie per la comunicazione della vincita all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale:
al vincitore residente anagraficamente in Italia al momento dell’invio della comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo di residenza disponibile nell’Anpr;
al vincitore non più residente anagraficamente in Italia al momento dell’invio della comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe tributaria.

Per gli esercenti, individuati sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati “Sistema Lotteria”, la comunicazione della vincita avviene tramite l’indirizzo di pec disponibile sull’Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (Ini-Pec); nel caso in cui l’indirizzo di Pec non risulti attivo o la casella risulti satura al momento della comunicazione, si procede con la comunicazione della vincita, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo del domicilio fiscale.

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