Come fare perAdempimenti

Modello 730 «senza sostituto», il rimborso arriva dall’Agenzia

di Michele Meroni e Claudio Sabbatini

  • Quando Con riferimento al periodo d’imposta 2019, quindi solo in relazione ai modelli 730/2020

  • Cosa scade Possibilità di presentare il modello 730 con la modalità «senza sostituto d’imposta» anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio

  • Per chi In caso di assenza di ritenute effettuate dal sostituto di imposta

  • Come adempiere Direttamente in via telematica o tramite un Caf-dipendenti o un professionista, anche avvalendosi della precompilata

1In sintesi


A causa dell’emergenza sanitaria – e del lockdown che ne è seguito – alcuni datori di lavoro che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta potrebbero trovarsi nell’impossibilità di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione dei modelli 730/2020, specie se a credito per i dipendenti.
Potrebbe, infatti, determinarsi una situazione di assenza di ritenute effettuate dal sostituto d’imposta; si pensi alle piccole imprese con pochi dipendenti o con lavoratori in cassa integrazione: l’effetto sarebbe quello di creare un altro danno (oltre alla retribuzione ridotta) al lavoratore che non percepirebbe il rimborso delle eccedenze di imposta risultanti dal conguaglio della propria dichiarazione dei redditi.
Per tale tipologia di 730, è l’agenzia delle Entrate che provvede ad eseguire il conguaglio: solitamente – salvo che l’amministrazione finanziaria non preveda modalità più celeri rispetto al passato - il rimborso avviene nel mese di dicembre del medesimo anno di presentazione. Il rimborso, quindi, subirà un notevole ritardo rispetto ai termini consueti, pertanto laddove il datore di lavoro non avesse le difficoltà evidenziate potrebbe essere opportuno presentare il modello 730 «con» sostituto d’imposta.

2Termini di presentazione


Per ovviare alla descritta problematica, l’articolo 159, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha stabilito che il modello 730 può essere presentato con la modalità «senza sostituto d’imposta» - secondo le modalità previste dall’articolo 51-bis, Dl 69/2013 (Entrate, provvedimento 22 agosto 2013, n. 100191; Cm 22 agosto 2013, n. 28/E; Rm 30 maggio 2014, n. 57/E) – anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
La possibilità di presentare il modello 730 «senza sostituto» anche in presenza di un sostituto d’imposta è concesso solo con riferimento al periodo d’imposta 2019, quindi solo in relazione ai modelli 730/2020.

3Modalità di presentazione


La presentazione del modello 730/2020 con la modalità «senza sostituto d’imposta» può avvenire, alternativamente:
direttamente in via telematica all’agenzia delle Entrate, avvalendosi della dichiarazione precompilata;
tramite un Caf-dipendenti o un professionista, avvalendosi della dichiarazione precompilata o modificando/sostituendo la stessa trasformandola nel modello 730 ordinario.
Per presentare il modello 730/2020 con la modalità «senza sostituto d’imposta» occorre:
indicare la lettera «A» nella casella «730 senza sostituto» presente nella sezione «Contribuente» del frontespizio;
barrare la casella «Mod. 730 dipendenti senza sostituto» presente nella sezione «Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio» del frontespizio; in questo caso tutti i dati della sezione riservata al sostituto non devono essere compilati.

4Conguaglio


Il conguaglio risultante dall’elaborazione del modello 730 «senza sostituto» potrebbe evidenziare:
1) un debito per imposte da versare (articolo 51-bis, comma 3, Dl 69/2013). In tal caso il versamento (sia del saldo che degli eventuali acconti) deve essere effettuato dal contribuente con le modalità e i termini previsti previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi PF:
modalità: sportelli bancari, postali, uffici dell’agente della riscossione, servizi home banking, servizi online dell’agenzia delle Entrate; quest’ultima modalità è obbligatoria in caso di utilizzo di crediti in compensazione;
termini: relativamente al saldo 2019 e al primo acconto 2020 la scadenza è il 30 giugno 2020, ovvero il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%; relativamente alla seconda o unica rata di acconto 2020 il termine è il 30 novembre 2020 (cfr. articolo 17, Dpr 7 dicembre 2001, n. 435);
2) un credito che dovrà essere rimborsato al contribuente. Il rimborso verrà effettuato direttamente dall’agenzia delle Entrate. Per velocizzare i tempi di rimborso, è possibile comunicare alla stessa Agenzia il codice Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al contribuente, sul quale accreditare il rimborso, compilando l’apposito modello disponibile sul relativo sito Internet (Cm 22 agosto 2013, n. 28/E, par. 5).
Il modello per comunicare il codice Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente:
in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/Rimborsi/IRimborso.jsp);
oppure presso un qualsiasi ufficio dell’agenzia delle Entrate.

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