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Pace fiscale, entro il 9 agosto il versamento delle prime rate sospese del 2020

di Monica Greco

  • Quando 2 agosto 2021 (il 31 luglio cade di sabato) ma versamenti tollerati fino al 9 agosto

  • Cosa scade Regolarizzazione delle prime rate “sospese” nel 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio

  • Per chi Contribuenti che hanno aderito a definizione agevolata e saldo e stralcio, in regola con i pagamenti 2019

  • Come adempiere Pagamento dei bollettini allegati alla «Comunicazione delle somme dovute»

1In sintesi

Il nuovo calendario dei pagamenti delle rate “sospese” di alcuni istituti fiscali della pace fiscale è stato definito dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis (legge 106/2021) e vede fissate nuove tappe per la regolarizzazione delle rate a saldo 2020 e 2021.

Si tratta, nello specifico dei pagamenti sospesi per l'emergenza sanitaria e relativi:
alle definizioni agevolate di cui al Dl 119/2018 e precisamente:
- rottamazione ter, articolo 3;
- definizione agevolata delle risorse proprie Ue, articolo 5;
a saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica, articolo 16-bis del Dl 34/2019 e articolo 1, commi 190 e 193, della legge 145/2018.

Le scadenze delle rate, sia relative al 2020 che al 2021, per chi ha aderito alla definizione agevolata sono state oggetto di diverse proroghe, come noto, e da ultimo rimodulate in via definitiva dalla conversione del decreto Sostegni bis.

Nello specifico, la modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’Agente della riscossione è disposta dall’articolo 1-sexies e vede la prima scadenza fissata il prossimo 31 luglio.

È importante segnalare che il legislatore nel modificare i termini per il pagamento delle rate della pace fiscale ha ritenuto opportuno non solo diversificare le scadenze fra rate afferenti al 2020 e quelle relative al 2021, ma di distribuire in diversi momenti, con cadenza mensile, i pagamenti riguardanti il saldo delle rate per l’anno 2020.

Il contribuente, inoltre, potrà - prima di procedere con il pagamento delle rate secondo il nuovo calendario - consultare il proprio "piano di pagamento" della Definizione agevolata visto che è stato anche firmato il decreto attuativo delle norme del decreto Sostegni (Dl 41/2021) che prevedono la cancellazione automatica dei debiti da cartelle fino a 5 mila euro.

L’agenzia delle Entrate Riscossione, infine, con comunicato del 26 luglio, informa di avere aggiornato le Faq su scadenze rottamazione e stop cartelle con esempi pratici collegati alle novità introdotte dalla legge 106/2021 di conversione del Sostegni bis.

Nella nuova rimodulazione delle scadenze di pagamento delle rate dovute per l'anno 2020 e da corrispondere per il 2021 (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio), il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente:
entro il 31 luglio 2021 relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020;
entro il 31 agosto 2021 relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
entro il 30 settembre 2021 per la rata in scadenza entro il 31 luglio 2020;
entro il 31 ottobre 2021 per la rata in scadenza entro il 30 novembre 2020;
entro il 30 novembre 2021 per tutte le rate del 2021.

Grazie alle ultime novità in commento, dunque, relativamente al saldo 2020 la prima scadenza è fissata il prossimo 31 luglio 2021 e riguarda il pagamento delle prime rate del saldo 2020 da parte di chi ha aderito alla pace fiscale.

Alla cassa i contribuenti in regola con i pagamenti del 2019 dovranno presentarsi il prossimo lunedì 2 agosto, ricadendo il termine del 31 luglio di sabato per pagare le prime rate del 2020 e non perdere i benefici della pace fiscale – relativi alla rottamazione ter, al saldo e stralcio e alla definizione agevolata delle risorse Ue – nonché alle altre scadenze mensili, sino al 30 novembre per regolarizzare anche le rate del 2021.

Ci sarà un lasso di tempo più ampio per procedere al pagamento delle somme dovute, in quanto il legislatore ha previsto la possibilità di regolarizzare i pagamenti anche entro i 5 giorni successivi alle date fissate, essendo previsti i cinque giorni di tolleranza di cui al all’articolo 3, comma 14-bis, del Dl 119/2018, come vedremo nel prosieguo.

2Quali sono le rate da pagare

Le rate della pace fiscale oggetto della proroga sono le rate dovute e non ancora pagate relative:
alla definizione agevolata, e precisamente:
- la rata in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 3, comma 2, lett.b ), Dl 119/2018, ivi comprese le rate, scadenti nello stesso giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del Dl 119, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo (articolo 3, comma 23, Dl 119/2018);
- la rata, in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Ue – di cui all’articolo 5 comma 1, lett.d), Dl 119/2018;
- la rata in cui è dilazionato l'importo delle somme dovute a titolo rottamazione-ter, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione entro il 31 luglio 2019 (riapertura dei termini disposta dall’articolo 16-bis del Dl 34/2019);
al saldo e stralcio: rate delle somme dovute a titolo di saldo e stralcio secondo quanto disciplinato dalla legge di Bilancio 2019 (all’articolo 1, comma 190, della legge 145/2018).

Con riferimento al 2019, appare opportuno segnalare in questa sede che, i contribuenti decaduti dalla rottamazione ter o per stralcio e saldo per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, non rientrando nella proroga in commento, grazie alle novità introdotte dal decreto Rilancio, potranno richiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute per il 2019.

Difatti, fra i provvedimenti aventi per oggetto anche i termini della pace fiscale il decreto Rilancio, oltre a predisporre la proroga delle sospensioni disposte dal decreto Cura Italia, ha integrato le misure prevedendo alcune importanti norme.

In particolare, aveva disposto, tra l’altro, che:

i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 di alcuni istituti della pace fiscale (rottamazione ter, saldo e stralcio e della definizione agevolata delle risorse Ue) possono mantenere i benefici delle misure agevolate con l’integrale versamento delle rate in scadenza nell’anno entro il termine “ultimo” – a suo tempo fissato al 10 dicembre 2020;

i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata, per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possono chiedere la dilazione del pagamento (articolo 19 del Dpr 602/1973) per le somme ancora dovute;

l’estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine del periodo di sospensione, l’estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza.

3La scadenza delle rate non ancora versate

Alla luce di quanto sin qui esposto, le nuove scadenze definite durante l’iter di conversione del Dl 73/2020 riguardano tutti i contribuenti in regola con i pagamenti del 2019.

Con riferimento al perfezionamento delle rate 2020 ancora dovute, indicate nel piano dei pagamenti della pace fiscale, i nuovi termini riguardano le rate relative:
alla rottamazione ter, si tratta delle rate che scadevano originariamente nel 2020 in data: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre;
al saldo e stralcio, relativamente alle rate che nel 2020 erano in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio.

Il nuovo cronoprogramma dei pagamenti prevede adesso le seguenti tappe per regolarizzare le rate dovute per l'anno 2020 e precisamente il relativo versamento dovrà essere effettuato entro:
il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
il 31 agosto 2021 il pagamento delle rate alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
il 30 settembre 2021 il pagamento delle rate per la rata in scadenza entro il 31 luglio 2020;
il 31 ottobre 2021 il pagamento delle rate per la rata in scadenza entro il 30 novembre 2020.

È importante sottolineare che per eseguire il pagamento delle rate sospese del 2020 si considerano tempestivi i versamenti effettuati integralmente nelle date sopraindicate e, comunque, con un ritardo non superiore a cinque giorni, essendo applicabili i giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del Dl 119/2018.

Pertanto, con riferimento alla prima scadenza, relativa alle prime rate del 2020 “scadute", il versamento dovrà essere eseguito il prossimo 31 luglio 2021 (2 agosto, in quanto il 31 cade di sabato) ovvero, entro il 9 agosto 2021.

4La scadenza delle rate 2021

Per il pagamento delle rate relative al 2021 il contribuente avrà più tempo a disposizione, come accennato in premessa, in quanto laddove non abbia pagato regolarmente alle ordinarie scadenze potrà slittare il pagamento avvalendosi sia della proroga a fine novembre che dei cinque giorni di tolleranza.

Difatti, alla luce delle nuove disposizioni, di cui al citato articolo 1-sexies del Sostegni bis, si considera tempestivo e tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate il versamento delle rate dovute nel 2021 - e precisamente le rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 – se effettuato il prossimo 30 novembre 2021 ovvero entro il 6 dicembre 2021, essendo previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del Dl 119/2018.

5Come pagare

Per effettuare il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini già ricevuti e considerare quale ammontare da pagare proprio l’importo riportato nei bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” del Saldo e stralcio o della rottamazione ter.

Pertanto, i bollettini da utilizzare sono quelli delle rate 2020 non ancora versate, anche se vi è riportata una differente scadenza, vale a dire quelli le cui scadenze erano fissate al 28 febbraio 2020, il 31 maggio, il 31 marzo 2021, 31 luglio 2020 e il 30 novembre 2020.

Per le rate del 2021 la regolarizzazione potrà essere effettuata utilizzando i bollettini corrispondenti alle scadenze previste per il 2021 e “disattese”.

Per procedere al pagamento dei bollettini, oltre al servizio “Paga on-line”, (disponibile sul sito dell’Agenzia e sull’APP EquiClick) il contribuente può utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito di pagoPA.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento entro i termini di scadenza o per importi parziali, si perderanno i benefici della definizione agevolata e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

6La cancellazione debiti fino a 5mila euro

Segnaliamo che, lo scorso 23 luglio il ministero dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto attuativo della cancellazione dei debiti fino a 5 mila euro disposta dall’ articolo 4, commi 4-11, del decreto Sostegni (Dl 41/2021).

Come noto, il decreto Sostegni ha previsto l'annullamento automatico di:
tutti i debiti di importo residuo al 23 marzo 2021 fino a 5 mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017.

Attenzione. Si tratta, in particolare, anche delle definizioni agevolate oggetto della presente disamina e precisamente: i) rottamazione ter delle cartelle, di cui all’articolo 3 del Dl 119/2018, relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017; ii) saldo e stralcio, di cui all'articolo 1, commi da 184 a 198, legge 145/2018, che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017; iii) all'articolo 16-bis del Dl 34/2019, che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

L’automatico annullamento dei debiti sopradetti spetta a:
persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.La cancellazione dei citati debiti è prevista solo a condizione di essere in possesso di due requisiti (temporale e reddituale).

Secondo i dettami del decreto attuativo, alla data del 31 ottobre 2021, l'agente pubblico della riscossione provvederà a cancellare i ruoli:
affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
di importo fino a 5 mila euro;
relativi ai contribuenti con reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, non superiore a 30 mila euro.

L’iter che porterà alla cancellazione dei debiti alla data del 31 ottobre prevede due tappe fondamentali e precisamente:
entro il 20 agosto 2021 l'agente della riscossione trasmetterà all’agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che alla data del 23 marzo 2021 hanno debiti di "importo residuo" fino a 5 mila euro.
entro il 30 settembre 2021 l’agenzia delle Entrate comunicherà alla agenzia della Riscossione i codici fiscali dei contribuenti "esclusi" dalla sanatoria, perché non in possesso dei requisiti reddituali previsti, vale a dire l'elenco di coloro che sono in possesso di un reddito imponibile oltre i 30 mila euro.La sanatoria prevede particolarità in caso di coobbligazione del debito.

Alla luce di quanto appena detto, sarà opportuno che il contribuente, prima di procedere al pagamento delle rate a saldo 2020 di prossima scadenza, verifichi la propria posizione. Il controllo potrà essere effettuato direttamente dal sito dellgenzia delle entrate-riscossione consultando in primo luogo il proprio “piano di pagamento” della Definizione agevolata per controllare se si è in regola con il versamento delle rate della rottamazione-ter e/o del saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2019; per passare subito dopo alla verifica dal servizio disponibile nei documenti (cartelle/avvisi) se inclusi nel proprio “piano di pagamento” sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23 marzo 2021, per i quali la legge ha previsto l'annullamento (articolo 4, commi da 4 a 9, del Dl 41/2021).

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