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Pace fiscale, con la mini proroga ultima chance per le rate 2020 e 2021

di Monica Greco

  • Quando Entro il 14 dicembre 2021 (9 dicembre ma con 5 giorni di tolleranza)

  • Cosa scade Pagamento delle rate 2020 della rottamazione ter e saldo e stralcio e quelle 2021

  • Per chi Contribuenti che hanno aderito all'istituto della definizione agevolata e saldo e stralcio

  • Come adempiere Bollettini allegati alla «Comunicazione delle somme dovute» del saldo e stralcio o della rottamazione ter

1In sintesi

Per mantenere i benefici della rottamazione ter e del saldo e stralcio si potrà effettuare il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 entro il prossimo 9 dicembre (che si allunga al 14 con i 5 giorni di tolleranza).

La mini-proroga che, sposta la suddetta scadenza dal 30 novembre al 9 dicembre, è contenuta nell’emendamento 1.1000 al decreto Fiscale (Dl 146/2021) che riscrivendo l’articolo 1 rimette in termini i contribuenti che hanno aderito ai citati istituti della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Più in dettaglio, si dispone che il pagamento delle rate dovute nel 2020 e nel 2021 è considerato tempestivo, senza incorrere nell’inefficacia della definizione, se effettuato integralmente entro il termine riunificato del 9 dicembre 2021.

Sarà possibile, inoltre, regolarizzare le suddette rate anche entro il prossimo 14 dicembre 2021 visto che sono sempre previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del Dl 119/2018. Il calendario per il pagamento delle rate della pace fiscale è stato riscritto più volte dall’inizio della pandemia.

Ai fini della regolarizzazione delle rate 2020 e 2021 della pace fiscale fra i provvedimenti più significativi, vi sono:
● il decreto Sostegni bis, articolo 1-sexies, che ha disposto nuove scadenze per il pagamento delle rate 2020, prevedendo una nuova cadenza mensile, e delle rate 2021;
● il decreto Fiscale, articoli da 1 a 3, che ha introdotto importanti novità, soprattutto in materia di riscossione, prevedendo nuovi termini per il pagamento delle cartelle notificate dopo la ripartenza delle attività di riscossione, riformulando il termine per la decadenza dei piani di rateizzazione e, al contempo, disponendo la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione ter, saldo e stralcio e rottamazione Ue.

Proprio tale ultimo provvedimento, nel testo originario aveva disposto che il pagamento delle rate 2020 non versate potesse avvenire, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme alla corresponsione delle rate in scadenza nel 2021.

Sul filo di lana è arrivata - durante l’iter parlamentare di conversione del Dl 146/2021 - l’ennesima proroga a tale temine che lascia tempo al contribuente sino al 9 dicembre – ovvero entro il prossimo 14 dicembre 2021 - per regolarizzare le rate dovute e non pagate del 2020 e per quelle relative al 2021.

Ricordiamo che, in vista della citata scadenza, inoltre, si potrà consultare il servizio “Verifica stralcio” aggiornato per il controllo delle cartelle annullate alla data del 31 ottobre e fruire, ove necessario, dei servizi online dell’agenzia Entrate-Riscossione per richiedere anche i nuovi bollettini relativi alle rate da regolarizzare per la rottamazione e il saldo e stralcio.

2Cosa è cambiato con il decreto Fiscale

Il decreto Fiscale (Dl 146/2021), come anticipato in premessa, ha disposto diversi interventi tra cui:
● all’articolo 2: l'estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021;
● all’articolo 3: nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in essere all'inizio della sospensione da Covid-19 ovvero nuove norme applicabili ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020;
● all’articolo 1: la riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata.

Molti degli interventi disposti nel decreto Fiscale sono stati successivamente oggetto di rimodulazione durante l'iter di conversione in legge e, grazie all’approvazione di alcuni emendamenti, si stanno riscrivendo alcune delle norme in esso contenute.

In particolare, la presente disamina attiene alle novità previste per la riammissione nei termini di cui all’articolo 1 del decreto Fiscale che, già nel testo originario del 21 ottobre, introduceva nuovi termini per il pagamento delle rate 2020 e 2021 della definizione agevolata e che, nella versione della norma - proposta in sede di conversione in legge del citato decreto - ha disposto una nuova mini-proroga per tale scadenza.

La riammissione in commento è stata oggetto di cambiamento e, se nel testo originario del decreto fiscale, si stabiliva un termine di pagamento entro il 30 novembre 2021 adesso, grazie alle novità contenute nell'emendamento n.1.1000 approvato, la scadenza per non perdere i benefici della pace fiscale è stata fissata al prossimo 9 dicembre 2021.

Ricordiamo che, la norma per la riammissione prevede che si effettui nel citato termine il pagamento delle rate 2020 non pagate entro i nuovi termini disposti dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis (legge 106/2021) per la regolarizzazione delle rate sospese per l’emergenza sanitaria relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio.

Il nuovo calendario del Sostegni bis prevedeva il pagamento entro:
● il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
● il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
● il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza entro il 31 luglio 2020;
● il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza entro il 30 novembre 2020;
● il 30 novembre 2021, per tutte le rate del 2021 (cioè le rate del 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021..

Grazie al decreto Fiscale, sin dal testo originario, a chi non aveva pagato entro i termini suindicati le rate del 2020 si dà la possibilità di non perdere i benefici della pace fiscale se effettua il pagamento entro un nuovo unico termine tali rate, insieme a quelle del 2021.

La deadline per rimanere “dentro” i benefici della pace fiscali è da ultimo fissata al 9 dicembre 2021.

3Cosa scade il 9 dicembre 2021

Secondo quanto disposto dall’emendamento approvato al decreto Fiscale, il prossimo 9 dicembre, ovvero entro il 14 dicembre, il contribuente potrà pagare le rate, non ancora versate, del 2020 e le rate del 2021 relative agli istituti della pace fiscale.

Più specificatamente, il prossimo 9 dicembre 2021 è individuato:

1. il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021; per continuare a mantenere i benefici della pace fiscale entro il 9 dicembre 2021 dovranno essere corrisposte le rate:
- della rottamazione ter in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021;
- del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Per il termine del 9 dicembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del Dl 119/2018. Il pagamento potrà, quindi, avvenire anche entro il 14 dicembre 2021. Per procedere al pagamento delle rate occorre utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” del saldo e stralcio o della rottamazione ter delle rate riferite al 2021 e, precisamente, quelli bollettini corrispondenti alle scadenze previste per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

2. il termine "ultimo" per pagare le rate non pagate del 2020: per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l'anno 2020 non determina la perdita dei benefici, della rottamazione ter e del saldo e stralcio, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 9 dicembre 2021 - ovvero, entro il 14 dicembre 2021 essendo anche per questo pagamento ammessi i cinque giorni di tolleranza. Si potrà regolarizzare il pagamento delle rate:
- della d efinizione agevolata in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2020;
- del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo e 31 luglio 2020.Anche per procedere al pagamento delle rate 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 28 febbraio 2020, il 31 maggio 2020, il 31 luglio 2020 e il 30 novembre 2020, occorre utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute" già in possesso del contribuente

4Le modalità di versamento

Ricordiamo che, per pagare tutti i bollettini allegati nella “Comunicazione delle somme dovute”, oltre al servizio “Paga on-line” (disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate-Riscossione e sull’app EquiClick), è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di servizi di pagamento (Psp) aderenti al nodo pagoPA.

La lista completa dei Psp aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito pagoPA.

Con un comunicato stampa dello scorso 11 novembre l’agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile online il nuovo servizio per richiedere o scaricare direttamente online i bollettini delle rate della definizione agevolata delle cartelle. Il servizio, tra l’altro, consente:
● ai contribuenti che hanno un piano di pagamento ripartito in più di 10 rate di ottenere gli ulteriori moduli da utilizzare per il versamento dall’undicesima rata in poi.
● di ottenere la copia della comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento relativi alle prime dieci scadenze.

Si ricorda che per utilizzare il servizio, disponibile:
● nelle pagine del sito internet dell’agenzia delle Entrate-Riscossione dedicate alla rottamazione ter e al saldo e stralcio, basta inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento per ricevere copia della comunicazione con gli ulteriori bollettini all’indirizzo email indicato;
● nell’area riservata del sito internet, occorre accedere con le proprie credenziali Spid, Cie e Cns, e scaricarli direttamente.

5Verificare la propria posizione prima di regolarizzare

Infine, è opportuno ricordare che prima di procedere con la regolarizzazione delle rate dovute, il contribuente dovrebbe verificare la propria posizione in quanto il decreto Sostegni, all’articolo 4, commi da 4 a 9, del Dl 41/2021, ha previsto l’annullamento entro il 31 ottobre 2021 dei debiti fino a 5 mila euro, ivi compresi quelli presenti nei piani di pagamento per la rottamazione ter e il saldo e stralcio.

A tal scopo è opportuno richiamare l’attenzione del lettore in merito al recente comunicato dell'agenzia delle Entrate-Riscossione in cui è specificato che è stata resa disponibile la versione aggiornata del servizio “Verifica Stralcio” che consente di controllare on line se i carichi contenuti nel proprio piano di definizione agevolata sono stati effettivamente:
● annullati, in tal caso con lo stesso servizio è possibile chiedere l’invio dei bollettini da utilizzare per il pagamento al netto dei debiti oggetto di annullamentooppure
● esclusi dall’annullamento.

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