Come fare perAdempimenti

Quadro RU, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

di Alessandra Caputo

  • Quando 30 settembre 2021; 30 novembre 2021

  • Cosa scade Indicazione di investimenti in beni strumentali nuovi in Redditi 2021

  • Per chi Imprese residenti nel territorio dello Stato

  • Come adempiere Compilazione quadro RU del modello Redditi 2021

1In sintesi

A partire dallo scorso anno, il legislatore ha riscritto le norma relative agli investimenti in beni strumentali nuovi.

Fino al 2019, era possibile fruire di super e iperammortamento che consistevano in una maggiorazione del costo di acquisto ai fini della determinazione della quota di ammortamento deducibile e, pertanto, avevano come diretto vantaggio quello di far pagare meno imposte per effetto della riduzione della base imponibile determinata proprio dall'incremento del costo dei beni.

Con la legge di Bilancio per il 2020, il legislatore ha sostituito super e iperammortamento con un credito di imposta che non è per sua natura legato al risultato di esercizio.

Gli investimenti agevolati dalla legge 160/2019 (appunto legge di Bilancio 2020) erano quelli effettuati nel periodo 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l’ordine fosse confermato e fossero pagati acconti almeno pari al 20% (meccanismo di “prenotazione”).

I dati relativi a questi investimenti vanno ora riepilogati nel modello Redditi 2021 e, in particolare, nel quadro RU.

Occorre però considerare che la successiva legge di Bilancio (legge 178/2020) ha riproposto l’agevolazione fino al 2022 con qualche novità (relativa alla misura del credito e all’utilizzo) e con una parziale sovrapposizione temporale.

La nuova agevolazione, infatti, si applica per gli investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020.

La questione è stata risolta dalla circolare 9E/2021 dell'agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che gli investimenti eseguiti fino al 15 novembre 2020, compresi quelli per i quali è stata attivata la prenotazione seguono le “vecchie” regole; gli altri sono attratti dalla nuova disciplina. Anche questi ultimi investimenti devono essere riportati nel quadro RU.

2Le regole per fruire del credito di imposta

Gli investimenti che danno diritto al credito di imposta, sia nella versione “2020” (cioè quelli della legge 160/2019, effettuati fino al 15 novembre 2020), sia nella versione “2021” (cioè quelli della legge 178/2020 effettuati dal 16 novembre 2020) sono i medesimi e possono essere classificati in tre gruppi, a ciascuno dei quali corrisponde una diversa misura del credito:
il primo gruppo è quello dei beni finalizzati alla trasformazione tecnologica delle imprese e che sono inclusi nell’allegato A della legge 232/2016;
il secondo gruppo è quello dei beni immateriali compresi nell’allegato B della legge 232/2016 (software, ad esempio);
l’ultimo gruppo è quello dei cosiddetti beni strumentali “generici”, diversi dai precedenti e che non rientrano nella categoria dei beni esclusi (veicoli di cui all'articolo 164 Tuir, i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni; beni devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti).

La misura del credito varia per ciascuna di queste tipologie di beni e a seconda del periodo in cui l’investimento effettuato e varia dal 6% fino al 50%.

Anche l’utilizzo del credito è differente: per gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2021, il credito è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo (3 per i beni immateriali) e a partire dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o di interconnessione; per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2021 l'utilizzo è previsto in 3 quote annuali di pari importo (ridotta ad 1 per alcuni beni) e a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni o di interconnessione.

3La compilazione del modello

I crediti di imposta relativi ad investimenti effettuati nel 2020 vanno riportati nel quadro RU del modello Redditi 2021 avendo però cura di distinguere tra gli investimenti effettuati fino al 16 novembre 2020 che ricadono nella precedente disciplina (legge 160/2019) e quelli effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 che ricadono, invece, nella nuova disciplina (cioè la legge 178/2020).

Sebbene, infatti, la compilazione sia la medesima, ciò che cambia è il codice da indicare nella colonna 1 del rigo RU1.

I codici sono i seguenti:
per gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2020: H4 (beni “generici”), 2H (beni di cui all’allegato A della legge 232/2016) e 3H (beni di cui all’allegato B della legge 232/2016);
per gli investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020: L3 (beni “generici”), 2L (beni di cui all’allegato A della legge 232/2016) e 3L (beni di cui all’allegato B della legge 232/2016).

Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito di imposta maturato nel periodo di imposta mentre nella sezione IV, righi RU120 (per gli investimenti fino al 15 novembre 2020) e RU130 (per gli altri) va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, compilando una colonna diversa a seconda del tipo di investimento effettuato.

Non dovranno essere compilati, in questo modello, i righi relativi all’utilizzo del credito in compensazione che, invece, si dovranno compilare nel modello da presentare il prossimo anno. Il credito può essere attribuito ai soci e ai collaboratori nel caso di enti trasparenti.

La già citata circolare 9/E ha precisato che l'attribuzione del credito deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente il quale ne dà evidenza indicandolo nel quadro RU, al netto di quello da attribuire ai soci.

I soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione.

Le sezioni del modello Redditi da utilizzare sono la VI-A per i crediti ricevuti dai soci e la sezione VI-B per quelli trasferiti dalla società.

Il credito residuo non fruito e non attribuito ai soci va indicato nel rigo RU12 e riportato nel modello successivo.

4I termini per l’invio del modello

Si ricorda, infine, che il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi e quindi per procedere alla compilazione del quadro è il 30 novembre 2021 anticipato al 30 settembre 2021 per coloro i quali hanno avuto un peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019 e intendono richiedere il contributo “perequativo” (Dl 73/2021, articolo 1).

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