Come fare perAdempimenti

Quotazione Pmi, doppia scadenza per il credito d’imposta

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 31 marzo 2021 (costi sostenuti entro 31 dicembre 2020); entro il 31 marzo 2022 (costi entro 31 dicembre 2021)

  • Cosa scade Domanda per la concessione del credito d’imposta relativo ai costi agevolabili

  • Per chi Pmi con i requisiti che abbiano ottenuto la quotazione

  • Come adempiere Presentazione dell’istanza a indirizzo pec del Mise

1In sintesi

L’articolo 1, comma 89 - 92, della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) e il decreto interministeriale del 23 aprile 2018 del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze (attuativo dei citati commi) prevedono il riconoscimento di un credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle Pmi.

È possibile inviare fino al 31 marzo 2021, le istanze relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020. Per effetto dell’articolo 1, comma 230, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) il termine del 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 31 dicembre 2021 e pertanto le spese sostenute nel 2021 saranno comunicate entro il 31 marzo 2022.

Chiaramente la finalità di tale credito d’imposta è quella di sostenere la quotazione delle Pmi sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (See). Quotarsi significa migliorare la patrimonializzazione delle Pmi, storico problema delle imprese italiane, e agevolare la crescita interna ed esterna delle imprese.

In cosa consiste l’agevolazione? Le imprese possono usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese per attività di consulenze di seguito descritte. Per la misura è prevista una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro.

2La tipologia di spese ammesse

Come emerge dal comma 1 dell’articolo 4 del Dm 23 aprile 2018, le attività di consulenza relative ai costi agevolabili oggetto del credito d’imposta sono le seguenti:
a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate (quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento);
b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato,
c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione,
d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report (due diligence finanziaria inclusa);
e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione (quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa);
g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto precisa che sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle suddette attività, a condizione che le stesse vengano prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche. Per inciso si segnala che a norma del comma 3 dell’articolo 4 del decreto 23 aprile 2018 sono escluse le spese di consulenza qualora prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria):
come servizi non continuativi o periodici;
al di fuori di attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità, cui sono collegabili costi di esercizio ordinari dell’impresa.
Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto evidenzia che l’effettivo sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata:
dal presidente del collegio sindacale;
da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
da un professionista iscritto nell’albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

3I soggetti beneficiari e la misura dell’agevolazione

Ai sensi dell’articolo 3 del Dm 23 aprile 2018 possono beneficiare dell’agevolazione le Pmi che alla data di presentazione dell’istanza posseggano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
b) operino nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
c) sostengano costi di consulenza (non antecedenti all’1 aprile 2018) allo scopo di ottenere l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
d) presentino domanda di ammissione alla quotazione successivamente all’1 gennaio 2018;
e) ottengano l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato;
f) non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
g) siano in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non si trovino in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà” .

Si ricorda che, ai sensi della raccomandazione Ue 2003/361/Ce, per “piccola impresa” si intende un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a euro 10 milioni; per “media impresa” si intende invece un’impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni.

L’articolo 5 del Dm 23 aprile 2018 prevede che il credito d’imposta può essere riconosciuto:
nella misura massima del 50% dei costi di consulenza agevolabili complessivamente sostenuti a partire dall’1 gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione;
fino a un importo massimo di 500.000 euro.

4I termini di scadenza per l’invio dell’istanza

L’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta deve essere presentata entro le seguenti scadenze:
fino al 31 marzo 2021, per l’invio delle domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020;
fino al 31 marzo 2022 (a partire dal 1° ottobre 2021) per l’invio delle domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021.

L’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 rappresenta la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 230, della legge 178/2020), la quale ha prorogato il termine per il sostenimento dei costi che la precedente norma (legge 205/2017) aveva fissato al 31 dicembre 2020.

5Le modalità di presentazione e il contenuto dell’istanza

L’articolo 6, comma 1 (Procedura di concessione del credito d’imposta), prevede che ai fini dell’ottenimento del credito debba essere inoltrata un’apposita istanza:
formulata secondo lo schema presente nell’allegato A al Dm 23 aprile 2018;
all’indirizzo Pec dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it ;
nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.

Tale istanza deve contenere:

a) gli elementi identificativi della propria dimensione di Pmi, ivi compreso il codice fiscale;
b) l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;
c ) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
d) l’ammontare del credito d'imposta richiesto;
e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del Dlgs 6 settembre 2011, n. 159.

Nell’allegato A al Dm 23 aprile 2018 è riportato il modello di domanda.

Il comma 3 dell’articolo 6 prevede che entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi del ministero: sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle Pmi il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.

6L’utilizzo del credito d’imposta

L’articolo 7 del Dm 23 aprile 2018 stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile:
esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6901”) ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione.

Si ricorda che il credito d’imposta:
non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap;
è indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU codice E7) relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione di avvenuta concessione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne concluda l’utilizzo.
non è soggetto al limite annuale di 700mila euro per le compensazioni in F24.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice