Come fare perAdempimenti

Ravvedimento sprint

di Michele Brusaterra

  • Quando 3 Marzo

  • Cosa scade Termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente

  • Per chi Tutti i contribuenti

  • Come adempiere Il versamento degli importi omessi contestualmente a sanzioni e interessi maturati va versato tramite modello F24

1L’adempimento in sintesi

Il ravvedimento sprint consiste in una significativa riduzione delle sanzioni previste per i ritardati o omessi versamenti, nel caso in cui lo stesso avvenga spontaneamente a cura del contribuente, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza naturale, ma prima che siano notificati atti di liquidazione e di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il versamento viene effettuato esclusivamente in modalità telematica tramite modello F24 e F24 EP per i titolari di partita Iva.
I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 presentandolo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione se non contiene compensazioni perché, altrimenti, va presentato solo con i canali telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

2Ambito soggettivo

Sono interessati all’adempimento tutti i contribuenti siano essi titolari di partita Iva, come ad esempio gli imprenditori individuali, gli esercenti arti e professioni, le società di persone e di capitali, ecc, siano essi soggetti non titolari di partita Iva comunemente definiti come “privati”.

3Modalità e termini di adempimento

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

dell’imposta dovuta;
degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
della sanzione in misura ridotta.

Una particolare riduzione delle sanzioni è prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471 del 1997, che comunemente è stato definito come “Ravvedimento sprint”.
In tale caso la sanzione ridotta è pari a:

1/15 di quella ordinaria (sanzione del 30% ridotta a metà dall’articolo 13 del Dlgs 472 del 1997) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro i primi 14 giorni dalla data di scadenza.

Per completezza, si fa presente che spirati i 14 giorni, per la riduzione della sanzione (che ad esempio dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza stessa è ridotta ad 1/10), è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 13 del Dlgs 472 del 1997.

Per il perfezionamento del ravvedimento entro le scadenze citate devono essere versati, unitamente alla sanzione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse a partire dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito.
Dal 1° gennaio 2020 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,05%.

Si precisa, inoltre, che resta preclusa (come già precisato con Circolare n. 192/E del 23 luglio 1998) la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale è stata commessa la violazione, in quanto viene richiesto il contestuale pagamento di sanzioni e interessi.

E’ possibile invece il cosiddetto “ravvedimento parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto. Per il suo perfezionamento è necessario che siano pagati interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.

Tuttavia vale la regola che, se nel frattempo interviene un controllo fiscale nei confronti del contribuente o scade il termine per il ravvedimento, per la parte del debito residuo sarà applicata la sanzione in misura piena (Risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011).

Con l’introduzione dell’articolo 13-bis del D.Lgs. 472/1997, da parte del Decreto Legge Crescita 34/2019, è stata confermata a livello normativo la disciplina già chiarita con i documenti di prassi sopra richiamati.

Infatti, risulta possibile l’applicazione del ravvedimento operoso anche nelle ipotesi di versamento frazionato delle imposte dovute, a condizione che il versamento della parte d’imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini previsti dalla legge per avvalersi del ravvedimento.

Inoltre, nell’ipotesi di tardato versamento dell’imposta, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso anche qualora il pagamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, a condizione che la sanzione applicabile corrisponda a quella riferita all’integrale tardivo versamento e che gli interessi dovuti siano calcolati per l’intero periodo di ritardo.
La riduzione delle sanzioni dovrà, pertanto, essere riferita al momento in cui si perfeziona il ravvedimento.

Infine, qualora si provveda al versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, è consentita la possibilità di ravvedere autonomamente i singoli versamenti, ovvero di ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

L’Agenzia ha chiarito che...
La Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 chiarisce come in caso di violazioni commesse in più periodi d’imposta quanto pagato a titolo di ravvedimento nelle diverse annualità non sia deducibile dalla sanzione irrogata nell’ultimo atto emesso. Ciò, in quanto tali violazioni, se regolarizzate tramite il ravvedimento, non possono essere contestate dall’Ufficio, quindi, non partecipano al calcolo della sanzione unica.
La Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 ha altresì chiarito che nel caso in cui il contribuente decida di regolarizzare le violazioni inerenti alla dichiarazione attraverso il ravvedimento operoso, è tenuto ad effettuare tale ravvedimento anche per gli insufficienti versamenti degli acconti calcolati con il metodo storico.

Il contribuente può effettuare il versamento utilizzando il modello F24, F24 EP o il modello F23, a seconda del tributo che deve regolarizzare.
In particolare, utilizzerà:

il modello F24 o F24EP (se ente pubblico sottoposto ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato), per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

Gli interessi e le sanzioni devono essere indicati sul modello di riferimento utilizzando gli appositi codici tributo.

L’elenco completo dei codici è consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni tra i codici tributi più utilizzati.
Codice tributo:
8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef
8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale
8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all’Irpef
8904 - Sanzione pecuniaria Iva
1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva
8918 - Ires - Sanzione pecuniaria
1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires
8907 - Sanzione pecuniaria Irap
1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap
8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8911 - Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’Irap e all’Iva
890E: Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali
891E: Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta
892E: Sanzioni per ravvedimento su Irap
140E: Interessi sul ravvedimento Irap, (Art.13, Dlgs n.472/1997)
893E: Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta
801E: Sanzione pecuniaria Iva
138E: Interessi ravvedimento Iva (Art.13, Dlgs n.472/1997)
802E: Sanzione pecuniaria Ires
137E: Interessi sul ravvedimento Ires (Art.13, Dlgs n.472/1997)
139E: Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive (Art.13, Dlgs n.472/1997).

Attenzione che...
Il ravvedimento non è valido se manca o è inesatto il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni), così come sancito dalla Cassazione nelle sentenze n. 12661 del 9 giugno 2011 e n. 14298 del 8 agosto 2012.
Tuttavia, se il contribuente effettua un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all’imposta versata in ritardo, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. Sulla differenza non sanata l’ufficio applicherà le sanzioni in misura ordinaria e/o recupererà gli interessi non versati.

L’Agenzia ha chiarito che...
Eventuali errori, di modesta entità, effettuati al momento del conteggio delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, non faranno decadere la validità del ravvedimento operoso ad essi collegato (Circolare 2 agosto 2013, n. 27/E).

4Casi pratici


Si ipotizzi che in data 17 febbraio 2020 (la scadenza originaria del 16 febbraio 2020 cade di sabato) il contribuente abbia omesso il versamento di una ritenuta d’acconto, relativa alla parcella di un avvocato pagata nel mese di gennaio 2020, per un importo pari a € 1.000.

Il contribuente decide di regolarizzare il versamento avvalendosi del ravvedimento sprint, che scade il 3 marzo 2020. Ai fini della determinazione delle sanzioni e degli interessi occorre tenere in considerazione i seguenti dati:

giorni di ritardo: 15;
sanzione applicabile: 0,10% per ogni giorno di ritardo;
interessi applicabili: 0,05%.

Pertanto la sanzione sarà pari a: (1.000 x 15 x 0,1%) = € 15,00
Gli interessi saranno pari a: (1.000 x 15 x 0,05%)/365 = € 0,02
Somma complessivamente dovuta: omesso versamento 1.000 + sanzione 15 + interesse 0,02 = € 1.015,02.

Il modello F24 dovrà essere così compilato:

Sezione erario

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