Come fare perAdempimenti

Registri Iva, ultimi giorni per la convalida dei precompilati

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Entro il 31 ottobre 2021

  • Cosa scade Convalida o integrazione delle bozze dei registri Iva acquisti e vendite

  • Per chi Contribuenti trimestrali Iva per il terzo trimestre 2021

  • Come adempiere Applicativo web nel portale “Fatture e Corrispettivi”, anche tramite intermediario

1In sintesi

Dallo scorso 13 settembre 2021, sono state rese disponibili in via sperimentale le bozze dei registri Iva acquisti e vendite relative al terzo trimestre 2021: per ottenere anche le Lipe precompilate, i contribuenti interessati avranno tempo sino al 31 ottobre per convalidarle ovvero integrarle quando incomplete.

Lascadenza del 31 ottobre 2021 (cadendo di domenica), in assenza di indicazioni delle Entrate, non dovrebbe essere posticipata in quanto l’integrazione o la convalida non costituiscono attività obbligatorie (vigendo la regola del rinvio al primo giorno lavoratori successivo solamente per adempimenti e versamenti).

Dal 6 novembre prossimo saranno quindi rese disponibili le liquidazioni periodiche elaborate dalle Entrate per i contribuenti trimestrali che avranno, appunto, convalidato o integrato le bozze dei registri Iva relative al terzo trimestre 2021.

A partire dal 2023, inoltre, nell’area riservata del sito web “fatture e corrispettivi” sarà inoltre reso accessibile un apposito box in cui si potrà recuperare la dichiarazione annuale Iva precompilata.

La convalida delle bozze dei registri Iva, da realizzarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, permetterà infatti da un lato di ottenere le Lipe periodiche e, dall’altro a regime, di avere disponibile la bozza della dichiarazione annuale Iva.

A tal fine dovranno essere integrate e convalidate, per tutti i trimestri dell’anno, le bozze dei registri Iva prodotti sulla base dei dati a disposizione del fisco.

Per agevolare i contribuenti, il sistema delle Entrate permette anche l’estrazione delle bozze in formato xml, così da poterle non solo importare negli applicativi gestionali utilizzati ma anche di utilizzarle per un confronto con i dati risultati dai propri registri.

Risulta infatti estremamente utile ed opportuno, almeno nella prima fase di sperimentazione, continuare a produrre i propri registri Iva così da incrociarne le informazioni con quanto risulta ai sistemi informativi delle Entrate.

L’aggiornamento continuativo e costante delle bozze dei registri garantisce infatti un allineamento ed un controllo tempestivo ai contribuenti così da potere convalidare o integrare i dati entro il termine stabilito, la cui prima scadenza è quella del 31 ottobre prossimo per il terzo trimestre dell’anno.

Quanto all’applicativo web, mentre l’area “profilo soggettivo” permette di verificare i propri dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea interessata e la percentuale soggettiva di detraibilità, stabilita salvo modifiche nella misura integrale del 100 per cento, dalla sezione Registri Iva si potranno integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze.

2L’ambito soggettivo e le esclusioni

La convalida e integrazione dei registri prodotti sarà possibile per i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia quando liquidano l’imposta con cadenza trimestrale

Oltre alle esclusioni legate alle modalità di liquidazione dell’imposta, alcune specifiche categorie di operatori non riceveranno comunque, per la restante parte del 2021 e per tutto il 2022, le bozze dei Registri Iva.

Le ragioni vanno ricercate innanzitutto nelle regole che disciplinano la certificazione fiscale delle operazioni in quanto la predisposizione delle bozze origina proprio dall’utilizzo diretto dei dati strutturati ritraibili dalle fatture elettroniche transitate tramite SdI e dai corrispettivi telematici.

Questa regola costituisce il motivo per cui, ad esempio, restano esclusi sin dall’inizio e per tutto il 2022 tutti coloro che erogano prestazioni sanitarie i quali, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche.

Analogamente restano esclusi, e per gli stessi periodi, i commercianti al minuto quando trasmettano i corrispettivi senza distinzione di aliquote ripartendone il relativo ammontare utilizzano il metodo della ventilazione dei corrispettivi.

Non saranno inoltre prodotte le bozze dei registri e delle liquidazioni periodiche per l’anno di imposta 2021, a partire dalle operazioni realizzate dal 1° luglio 2021 in avanti, e per il 2022 né per coloro che trasmettono corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, né per chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Allo stesso modo esclusi risultano essere anche i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva, nonché i soggetti che applicano l’Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo Iva.

Sono esclusi dalla platea anche i soggetti, individuati dall’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto Iva, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Sarà la stessa agenzia delle Entrate ad individuare i soggetti destinatari delle bozze dei documenti Iva sulla base delle informazioni in possesso alla data del 30 giugno 2021.

Tuttavia i contribuenti, nel corso del periodo sperimentale e quindi sino a fine 2022, possono comunque segnalare, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi, di essere in possesso dei requisiti prescritti, e cioè avere optato per la liquidazione trimestrale e non ricadere tre le categorie soggettive individuate.

Esempio. I soggetti passivi Iva che iniziano l’attività dopo il 30 giugno 2021 potrebbero segnalare la propria situazione al fisco e ottenere così il rilascio entro il 13 settembre prossimo delle prime bozze per il terzo trimestre dell’anno solare 2021.

3La compilazione delle bozze dei registri

L’agenzia delle Entrate predispone le bozze dei registri sulla base delle informazioni presenti nelle fonti a tal fine disponibili, e cioè essenzialmente nei flussi di fatturazione elettronica e di quelli dell’esterometro, e, dal 1° gennaio 2022, attraverso le integrazioni trasmesse con i tipi documento TD17, TD18 e TD19, oltre che dei corrispettivi telematici e degli altri dati fiscali presenti nel sistema nell’Anagrafe tributaria.

In via di estrema semplificazione, i soggetti passivi Iva direttamente o tramite intermediario, accedendo tramite applicativo web, potranno riscontrare le bozze precompilate dei registri di ciascun mese, le quali continueranno ad essere alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni ricevute telematicamente da SdI.

I flussi informativi utilizzati, una volta integrati o convalidati nei registri in bozza che vanno ad alimentare, garantiranno anche la generazione delle liquidazioni Iva precompilate, permettendo al contribuente di non mantenere i registri Iva i quali saranno invece memorizzati dalle stesse Entrate sino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento.

4Come adempiere

Al contribuente, o meglio all’intermediario e al consulente che lo assiste, è richiesta un’attività di verifica ed integrazione dei dati che confluiscono nelle bozze e le alimentano, in quanto inevitabilmente carenti di informazioni funzionali e necessarie alla corretta liquidazione dell’imposta dovuta e alla successiva generazione della bozza delle dichiarazioni Iva.

Tali attività andranno realizzate utilizzando l’applicativo web presente all'interno della sezione del portale “Fatture e Corrispettivi” per:
visualizzare, consultare, stampare, salvare ed estrarre i dati;
convalidare e integrare le bozze dei registri Iva;
estrarre le bozze registri Iva predisposti;
estrarre le bozze Lipe e dichiarazione annuale Iva.

L’accesso potrà essere diretto o tramite intermediario delegato in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o di quella per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva.

Di assoluto interesse a tal fine può essere l’analisi della struttura e dei principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri Iva secondo quanto indicato nell’allegato A al provvedimento direttoriale dell’8 luglio 2021 con cui sono state definite le modalità di attuazione utili a predisporre i registri, attuando quanto previsto dall’articolo 4 del Dlgs 127/2015.

Sia con riguardo al registro vendite che a quello acquisti vengono infatti evidenziate le ulteriori informazioni, funzionali alla predisposizione della liquidazione periodica e della dichiarazione annuale Iva, che non sono tuttavia presenti nelle fonti utilizzate a tal fine dalle Entrate.

Più nel dettaglio, quanto alle vendite, il contribuente o l’intermediario sono chiamati ad indicare la data di esigibilità dell’Iva: in mancanza, il sistema di produzione dei registri alimenterà la relativa informazione con la data dell’operazione come risultante dal tracciato xml veicolato attraverso SdI.

Quanto invece al registro acquisti, le tre informazioni che andranno integrate sono quelle relative alla percentuale di detrazione, alla data di esigibilità dell’imposta e alla c ategoria del bene o servizio acquistato.

La percentuale di detrazione viene, in particolare, automaticamente proposta in misura pari al 100 per cento e così rimarrà, anche ai fini della liquidazione periodica, se non interviene alcuna integrazione da parte del contribuente.

Infatti, se la percentuale è inferiore, la stessa deve essere modificata in sede di integrazione della bozza.

Per la data di esigibilità degli acquisti, il sistema indica anche qui, analogamente alle vendite, la data dell’operazione mentre andrà integrata espressamente la categoria del bene o servizio acquistato, e cioè se trattasi di beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita o altro.

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