Come fare perAdempimenti

Rimborso Iva Uk, entro marzo le istanze con regole unionali

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

  • Quando Entro il 31 marzo 2021

  • Cosa scade Presentazione dell'istanza con regole unionali in deroga al termine ordinario del 30 settembre

  • Per chi Operatori unionali e del Regno unito che hanno assolto l'Iva nel 2020, rispettivamente in Uk e in Ue

  • Come adempiere Invio con procedura telematica all'Amministrazione finanziaria del paese di stabilimento

1In sintesi

Per l’Iva assolta in Uk nel 2020 da un operatore nazionale o di altro Stato membro ivi non stabilito, la richiesta di rimborso con le regole unionali dovrà essere presentata, in luogo dell’ordinario termine del 30 settembre, entro e non oltre il 31 marzo 2021.

La previsione che riguarda, ovviamente, anche gli operatori Uk che hanno assolto l’imposta nel 2020 in Ue, fissata dall’accordo di recesso (accordo ratificato dall’Unione e pubblicato sulla Gazzetta Ue del 31 gennaio 2020), deroga, non solo alla scadenza ordinaria, ma anche al nuovo status extra-Ue di Uk.

In particolare, il paragrafo 3, dell’articolo 51 del predetto accordo, in deroga ai principi imposti ad un Paese terzo, prevede per tutto il 2020 che il rimborso a un soggetto passivo d’imposta nazionale (o Ue) per l’Iva assolta in Uk quale soggetto non stabilito (e viceversa) opera come se Uk fosse ancora uno Stato dell’Unione.

Quindi per le procedure si seguiranno le regole imposte dalla direttiva 2008/9/Ce (e non dalla tredicesima direttiva) e per le regole nazionali le disposizioni dell’articolo 38-bis 1 del Dpr 633/1972 (e non quelle dell’articolo 38-ter dello stesso decreto).

2Il rimborso dell’Iva assolta in altri Stati Ue

L’articolo 38-bis 1 del Dpr 633/1972 dispone che «i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l’imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un’istanza all’agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico», e ciò in aderenza a quanto disposto dall’articolo 7 della direttiva 2008/9/Ce che dispone che «per ottenere un rimborso dell’Iva nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro».

In base alla suddetta norma, il soggetto residente che ha acquistato beni o servizi in uno Stato membro, può chiedere il rimborso dell’imposta alla condizione che non abbia, in quello Stato, una stabile organizzazione (alcuni Stati membri negano il diritto anche se il soggetto abbia nello Stato membro di rimborso un rappresentante fiscale o una identificazione diretta) e che non abbia effettuato, nel periodo interessato, operazioni attive in tale paese, fatta eccezione per le prestazioni di trasporto e servizi accessori “non imponibili” ovvero prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali l’imposta è assolta in reverse charge dal committente o dal cessionario stabilito nel paese che deve erogare il rimborso.

Si badi che, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della direttiva 2008/9/Ce, il rimborso non spetta per gli importi dell’Iva che, in base alla legislazione Uk, sono stati indebitamente fatturati dal cedente o prestatore nei confronti del cliente italiano, né per gli importi dell’Iva fatturati per cessioni di beni che sono, ovvero che possono essere, non soggetti ad imposta in Uk ai sensi dell’articolo 138 ovvero dell’articolo 146, par. 1, lett. b) della direttiva 2006/112/Ce, quali cessioni intracomunitarie ovvero cessioni all’esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente, effettuate in Uk.

Nella normativa interna, le norme sopra citate sono riconducibili a quanto disposto dall’articolo 41 del Dl 331/1993 e dell’articolo 8, lett. b) del Dpr 633/1972.
L’Amministrazione fiscale Uk provvederà a rimborsare l’imposta addebitata al soggetto passivo italiano dal cedente o prestatore Uk nella misura in cui i beni e servizi acquistati sono stati impiegati per effettuare operazioni soggette ad Iva in Italia, mentre negherà il rimborso se, in relazione alla normativa interna, esistono limitazioni del diritto alla detrazione dell’Iva conformemente alla direttiva 2006/112/Ce.

3La deroga di applicazione post Brexit

La data del 31 marzo 2021 rappresenta un’eccezione rispetto alla ordinaria norma che prevede che la domanda di rimborso possa essere effettuata, in via elettronica, entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento. Il suddetto termine del 30 settembre previsto dalla direttiva 2008/9/Ce è perentorio e non prorogabile.

Pertanto, se il rimborso viene chiesto entro la data già sopra indicata di fine marzo, a tali richieste di rimborso, che devono riguardare l’Iva esigibile prima della fine del periodo di transizione, ossia prima del 31 dicembre 2020, continueranno ad applicarsi le norme della direttiva Iva 2006/112/Ce e anche quelle della richiamata direttiva 2008/9/Ce.

Il “recupero” dell’Iva detraibile assolta va effettuato presentando, come già detto, un’istanza in via telematica all’agenzia delle Entrate che provvederà ad inoltrare la richiesta di rimborso all’altro Stato.

4Le modalità di presentazione per il rimborso

Per quanto riguarda le modalità di presentazione e la procedura da seguire, esse sono stabilite dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate 53471 del 1° aprile 2010.

In dettaglio, le istanze di rimborso vanno presentate in via telematica direttamente attraverso il canale Entratel ovvero tramite intermediari abilitati.

Entro 15 giorni, il Centro operativo di Pescara dell’agenzia delle entrate, cui è stata demandata la gestione dei rimborsi ai non residenti, se non rileva una delle cause ostative, inoltra l’istanza a Uk quale Stato competente al riconoscimento del rimborso dell’Iva.

All’istanza di rimborso occorre allegare un elenco dettagliato delle fatture di acquisto, con indicati i dati del fornitore, l’imponibile e l’Iva espressi, nel caso di specie, in sterline, la percentuale di detrazione e l’importo deducibile dell’Iva, espresso anch’esso in sterline, la natura dei beni e servizi acquistati.

Infine, va allegata all’istanza una autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti per ottenere il rimborso (es. acquisto effettuato in qualità di soggetto passivo di imposta, ovvero non aver effettuato operazioni attive in Uk nel 2020 – tranne le eccezioni sopra citate, e ancora non essere un contribuente minimo ovvero non operativo).

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