Come fare perAdempimenti

Rinegoziazione affitti, ultimi giorni anche per le istanze cumulative e correttive

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Entro il 6 settembre 2021

  • Cosa scade Contributo a fondo perduto sui canoni di locazione rinegoziati in diminuzione

  • Per chi Locatori di immobili in Comuni ad alta tensione abitativa, adibiti ad abitazione principale dall’inquilino

  • Come adempiere Istanza telematica all’agenzia delle Entrate

1In sintesi

L’articolo 9 quater del Dl 137/2020, convertito con la legge 176/2020, prevede il riconoscimento di un bonus a fondo perduto a favore dei locatori che, per l’anno 2021, hanno provveduto o provvederanno a rinegoziare con il conduttore il canone di locazione degli immobili da questi ultimi impiegati ad uso abitativo.

Le riduzioni devono essere accordate tra il 25 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

Deve trattarsi di contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020 riguardanti immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa eadibiti ad abitazione principale del conduttore.

L’importo del contributo è calcolato in funzione della rinegoziazione accordata.

Con il provvedimento dello scorso 6 luglio sono stati approvati anche modello dell’istanza e istruzioni di compilazione.

Per richiedere l’agevolazione è necessario presentare un’istanza telematica non oltre il prossimo 6 settembre.

2Il bonus

Il decreto Ristori riconosce un bonus fiscale a tutti i locatori che hanno accordato una riduzione del canone di locazione per gli immobili, insistenti nei comuni ad alta tensione abitativa, presso i quali gli inquilini stabiliscono la loro abitazione principale.

Il bonus è calcolato in misura pari al 50% dell’ammontare complessivo della rinegoziazione in diminuzione, con un tetto massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Gli accordi, spiega l'agenzia delle Entrate, potranno essere stipulati entro il 31 dicembre 2021 e comunicati al fisco; tuttavia, entro il prossimo 6 settembre è necessario sottoporre alla stessa Amministrazione finanziaria il modulo telematico di prenotazione del contributo da parte del locatore.

Solo dopo la data ultima per le rinegoziazioni quindi, ossia il 31 dicembre 2021, l’Agenzia potrà comunicare ai richiedenti l'effettivo contributo spettante, determinato in base alla ripartizione delle risorse disponibili suddivise fra tutte le istanze presentate ed effettivamente validate con l’accordo di riduzione.Infatti, in ipotesi di accesso di richieste rispetto ai fondi disponibili, il contributo, idealmente fissato al 50% dello sconto, sarà rideterminato proporzionalmente fra i richiedenti.

3I beneficiari

Il bonus spetta ai locatori, sia persone fisiche non titolari di partita Iva, sia persone fisiche o soggetti diversi titolari di partita Iva, per i contratti di locazione a uso abitativo oggetto di riduzione del canone locativo nell'anno 2021.

L’Agenzia fa sapere che, in caso di contratti intestati a più locatori, ognuno di essi dovrà presentare un'istanza separata.

4I requisiti

Perché si abbia diritto al contributo, comunque, è necessario che l'immobile sia ubicato in uno dei comuni ad alta tensione abitativa e che l’inquilino vi abbia stabilito la propria abitazione principale e ciò risulti dalla sua residenza anagrafica.

L’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa è consultabile sul sito internet del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Invece, non rileva la natura fiscale del contratto e, cioè, a tassazione ordinaria o a cedolare secca. I contratti interessati dall'agevolazione devono risultare in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Inoltre, la rinegoziazione in diminuzione deve avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 e regolarmente comunicata all’agenzia delle Entrate tramite il modello Rli entro il 31 dicembre 2021.

5Il contributo

Come detto, il bonus potenzialmente accordabile è pari al 50% delle riduzioni accordate per i canoni per l'anno 2021 entro un massimale di contributo pari a 1.200 euro per ogni locatore.

La misura solo potenziale è dovuta al fatto che l’Agenzia dovrà ripartire proporzionalmente le risorse disponibili fra tutti gli aventi diritto richiedenti.

6La richiesta con istanza telematica

La richiesta del beneficio è effettuata con la presentazione telematica di un’istanza, da trasmettersi all'agenzia delle Entrate entro il 6 settembre 2021 utilizzando modello e le istruzioni ministeriali.

Il modello dell'istanza e le istruzioni di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento del 6 luglio 2021.

Nel modulo di domanda vanno indicati tutti i dati del richiedente e quelli del contratto di locazione.

Utilizzando la procepdura web messa a disposizione dall'agenzia delle Entrate sarà possibile selezionare direttamente i contratti di locazione intestati al richiedente e precompilare i campi dell'istanza con i dati dei contratti registrati e con quelli delle rinegoziazioni comunicate ad essi riferite.

In caso di più contratti oggetto di rinegoziazione, per il locatore è sufficiente compilare un’unica istanza cumulativa.

In caso di errori, è sempre possibile correggere istanze pregresse, ma sempre entro la data limite del 6 settembre 2021; l'istanza correttiva dovrà contenere però tutte le rinegoziazioni per le quali si richiede il contributo.

Ugualmente possibile è presentare una comunicazione di rinuncia totale e definitiva al contributo.

Qualora la domanda sia presentata da un locatore diverso da persona fisica, bisognerà indicare anche il codice fiscale del legale rappresentante.

Nel frontespizio, inoltre, è necessario indicare il codice Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il contributo.

Deve trattarsi di un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

L’istanza può essere presentata anche da un intermediario abilitato alla presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 e in possessodi delega al Cassetto fiscale.

Del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo bisognerà indicare gli estremi di registrazione, la data di inizio del contratto, l'importo del canone annuo, la quota di possesso, le date di inizio e fine rinegoziazione el'importo del canone annuo rinegoziato o l’impegno alla rinegoziazione entro la data del 31 dicembre 2021.

7Le verifiche dell’Agenzia

Ricevuta l’istanza, il sistema informativo dell’agenzia delle Entrate evidenzia il protocollo telematico ad essa assegnato.

Esperiti i controlli di base, l’Amministrazione finanziaria comunica la “presa in carico” o, eventualmente, lo “scarto” dell'istanza. In questo caso, sempre entro il 6 settembre, è possibile ripresentare la domanda.

Esaminate tutte le istanze, dopo il termine ultimo del 31 dicembre 2021, l’Agenzia effettua un successivo controllo per verificare lo stato dei contratti per i quali è stato richiesto il contributo, rideterminando eventualmente il contributo o annullandolo nei casi di rinegoziazione programmata e non comunicata.

Terminata tale fase, l’Agenzia determina il contributo spettante tenuto conto dei 100 milioni di euro disponibili, ripartendoli proporzionalmente alle richieste validamente presentate.

La percentuale di erogazione sarà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.

Solo allora saranno emessi i mandati di pagamento con accredito sull’Iban indicato sull’istanza.

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