Come fare perAdempimenti

Sanatoria irregolarità formali

di Michele Brusaterra

  • Quando 2 Marzo

  • Cosa scade Versamento in un’unica soluzione ovvero in due rate di pari importo della somma attraverso cui perfezionare la sanatoria sulle irregolarità formali

  • Per chi Contribuenti che intendono perfezionare la sanatoria sulle irregolarità formali

  • Come adempiere Tramite modello F24 presentato direttamente utilizzando i servizi F24 web, F24 online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato

1L’adempimento in sintesi

Scade il termine per effettuare il versamento in un’unica soluzione ovvero in due rate di pari importo delle somme dovute al fine di perfezionare la sanatoria sulle irregolarità formali.

Il versamento è da effettuarsi tramite modello F24 presentato direttamente utilizzando i servizi F24 web, F24 online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato.

2Soggetti interessati

Sono interessati all’adempimento i contribuenti che intendono perfezionare la sanatoria sulle irregolarità formali.

3Modalità e termini di adempimento

Il Dl 119 del 2018, e successive modifiche e/o integrazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale una serie di disposizioni volte alla definizione di “situazioni” pendenti in cui sono parte il contribuente e l’Agenzia delle entrate, che hanno preso il nome di “Pace fiscale”. Tra le disposizioni, vi è anche la sanatoria sulle irregolarità formali.

Tale definizione agevolata riguarda le violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018 che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e dell’imposta in materia di:

Iva;
Irap;
Imposte sui redditi e relative addizionali;
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali;
Ritenute alla fonte;
Crediti d’imposta.

Ai sensi dell’articolo del Dl 119 del 2019 sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater, Dl 167 del 1990, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura, nonché le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto in esame.

Per perfezionare la sanatoria occorre rimuovere le irregolarità ed omissioni entro il 2 marzo 2020, nonché procedere con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni, la quale poteva essere pagata in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019, ovvero in due rate di pari importo delle quali la prima in scadenza sempre il 31 maggio 2019 e la seconda il 2 marzo 2020.

Quindi, per perfezionare la sanatoria sulle irregolarità formali il contribuente interessato deve:

rimuovere le irregolarità e omissioni entro il 2 marzo 2020;
versare una somma pari a 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni, la quale poteva essere pagata in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019, ovvero in due rate di pari importo delle quali la prima in scadenza il 31 maggio 2019 e la seconda il 2 marzo 2020.

Il versamento è da effettuarsi tramite modello F24 presentatodirettamente utilizzando i servizi F24 web, F24 online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato.

4Casi particolari

Con Risoluzione n. 37/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo per effettuare il versamento:

PF99 - VIOLAZIONI FORMALI - definizione agevolata - art. 9 del Dl n. 119/2018.

La Risoluzione ha precisato, inoltre, che per la compilazione del modello F24, il codice tributo sopra richiamato deve essere riportato nella sezione “Erario” in corrispondenza della somma indicata nella colonna “importi a debito”.

L’anno di riferimento da indicare, nel formato ”AAAA", corrisponde al periodo d’imposta cui si riferisce la violazione. Tuttavia i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono riportare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale intendono regolarizzare le violazioni formali.

Infine, il contribuente deve compilare il campo “Rateazione/Regione/Prov./mese rif.” secondo il formato “NNRR” tenendo presente che:

“NN” rappresenta il numero della rata in pagamento;
“RR” indica il numero complessivo delle rate.

Pertanto in caso di pagamento rateale, il contribuente che si appresta a versare la seconda rata in scadenza il 2 marzo 2020 dovrà indicare nel suddetto campo il valore “0202”.

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