Come fare perAdempimenti

Scontrino elettronico, dal 1° gennaio scatta l’obbligo (ma spazio agli esoneri)

di Alessandro Mastromatteo

  • Quando Dal 1° gennaio 2021

  • Cosa scade Il 31 dicembre 2020 la fase transitoria, con moratoria delle sanzioni

  • Per chi Operatori che effettuano vendite al dettaglio ed assimilate, salvo specifici esoneri

  • Come adempiere Con registratori telematici, server RT o con procedura dell’agenzia delle Entrate

1In sintesi

Dal 1° gennaio 2021 scatta per tutti gli esercenti al minuto che realizzano operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi.

Una serie di operazioni è stata esclusa da questo obbligo con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019, come integrato con il decreto del 24 dicembre 2019 da leggersi in modo coordinato con il provvedimento direttoriale del 30 dicembre 2019 (relativo ai distributori di carburanti).

Termina infatti al 31 dicembre 2020 la fase transitoria, con moratoria sanzionatoria, per quegli operatori che non sono stati tenuti all’avvio del 1° luglio 2019, avendo dichiarato un volume d’affari per il periodo di imposta 2018, inferiore a 400.000 euro.

L’estensione della moratoria ha interessato infatti quegli operatori che, originariamente obbligati da inizio 2020 alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, non si erano ancora adeguati, non essendosi dotati per tempo di registratori telematici o di server RT.

Per evitare l’applicazione di sanzioni le vendite devono essere state comunque documentate, con gli strumenti e le modalità conosciute quali ricevute, scontrini e bollettari, provvedendo a trasmettere entro la fine del mese successivo i relativi dati avvalendosi delle procedure messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

2La fase transitoria

Sino al 31 dicembre 2020 era stata prorogata la durata della fase transitoria per la trasmissione dei dati dei corrispettivi, memorizzati con sistemi alternativi all’utilizzo di registratori telematici o di server RT, derivante dalla disapplicazione delle sanzioni irrogabili a condizione che tali dati risultino inviati al fisco entro la fine del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata: l’articolo 140, comma 1, del Dl 34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto Rilancio) ha infatti posticipato, nei fatti, al 1° gennaio 2021, rispetto al 1° luglio 2020, l’avvio dell’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per gli esercenti tenuti allo specifico adempimento dallo scorso 1° gennaio 2020 (in quanto con volume d’affari dichiarato nel 2018 inferiore a 400.000 euro; avere superato tale soglia per tale annualità ha fatto decorrere l’obbligo dal 1° luglio 2019).

Risulta, inoltre, posticipato al 1° gennaio 2021, rispetto al 1° luglio 2020, dall’articolo 140, comma 2, del decreto Rilancio, anche l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione al sistema Ts - Tessera sanitaria, funzionale alla predisposizione della dichiarazione precompilata, dei dati dei corrispettivi da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie.
La proroga della fase transitoria al 31 dicembre 2020, rispetto al 30 giugno 2020, è stata introdotta attraverso una modifica dell’articolo 2, comma 6-ter, del Dlgs 127/2015: per gli obbligati da inizio 2020, la moratoria sanzionatoria da semestrale, con scadenza prevista al prossimo 30 giugno 2020, è stata quindi resa annuale. Ciò significa che dal 1° gennaio 2021 troveranno applicazione le sanzioni previste e quindi occorrerà essersi dotati per tempo di RT o server RT.

La moratoria non si applica naturalmente agli esercenti già obbligati dal 1° luglio 2019, e cioè a coloro che avessero dichiarato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

3Le operazioni escluse

Continuano ad essere escluse dall’obbligo di certificazione fiscale con scontrino elettronico tutte quelle operazioni elencate all’articolo 2 del Dpr 696/1996. Queste esclusioni riguardano tra l’altro le vendite a distanza – e-commerce – e le somministrazioni in mense aziendali.

Dal 1° gennaio 2020 con l’articolo 32 del Dl 124/2019, come convertito in legge 157/2019, è stata disposta l’abrogazione della lettera q) del citato articolo 2, il quale escludeva dall’obbligo di certificazione le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole e finalizzate al conseguimento della patente.

Sino al 30 giugno 2020, tuttavia, tali prestazioni possono essere state certificate con il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale per poi, dal 1° luglio 2020, essere obbligatoriamente documentate con scontrino elettronico.

Esonerate dall’obbligo di corrispettivi telematici sono inoltre le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone, di veicoli e di bagagli a seguito con ogni mezzo esercitato, a condizione che i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale, nonché le operazioni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Novità assoluta è la previsione dell’esonero per le prestazioni del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

L’esclusione infine, originariamente prevista in maniera temporanea sino al 31 dicembre 2019, ricomprende anche le operazioni collegate e connesse a quelle non soggette all’obbligo di certificazione e a quelle di trasporto pubblico collettivo.

Esonerate anche le attività soggette a obblighi di fatturazione effettuate tuttavia in via marginale nonché, per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, le operazioni al dettaglio diverse dalle cessioni di benzina e gasolio effettuate anch’esse in via marginale, vale a dire con ricavi e compensi non superiori all’1% del volume d’affari.

4Cosa certificare

Quello che viene certificato, tramite l’invio a mezzo RT - registratore telematico o server telematico o con la soluzione web, è il fatto che i dati fiscalmente rilevanti dell’operazione, con rilascio al cliente del documento commerciale, siano non alterabili e non alterati dal momento della loro digitazione a quello dell’invio e ricezione da parte dell’agenzia delle Entrate, senza transitare prima della trasmissione da server aziendali dove eventualmente potrebbero essere rielaborati e modificati.

Per questo occorre verificare come il proprio sistema gestionale di cassa, con eventuale movimentazione anche del magazzino, possa essere interfacciato con gli strumenti tecnologici presenti sul mercato, garantendo un perfetto allineamento tra il dato certificato e trasmesso con cadenza giornaliera all’agenzia delle Entrate e quello risultante dalla registrazione contabile dell’azienda.

Diviene allora di assoluto interesse, nonostante l’obbligo sia imposto solamente in caso di esercizi commerciali strutturati, per singolo punto vendita, dalla presenza di punti cassa in misura non inferiore a tre, ottenere in ogni caso una certificazione di conformità del processo di controllo interno, anche quando i corrispettivi dei singoli punti cassa non sono trasmessi mediante un unico RT o server-RT oltre che nelle ipotesi in cui le singole casse registrano l’operazione di cessione utilizzando un software aziendale contestualmente al trasferimento dell’informazione al registratore o server telematico che rilascia il documento commerciale.

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