Come fare perAdempimenti

Social bonus, ci sono ancora scadenze utili

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

  • Quando Entro il 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre di ogni anno

  • Cosa scade Presentazione dei progetti

  • Per chi Enti del Terzo settore e, in via transitoria, Onlus

  • Come adempiere Su piattaforma digitale, allegando documenti con la modulistica

1In sintesi

Il 15 settembre è solo il primo dei termini previsti per la presentazione dei progetti finanziati con le liberalità agevolate dal social bonus. Per gli Ets che non avessero presentato istanza entro la metà di questo mese restano a disposizione le prossime scadenze utili, fissate al 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre 2024.

Si tratta di quel credito d’imposta introdotto dal Codice del Terzo settore per chi eroga in denaro in favore degli Ets che presentano al ministero del Lavoro progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, dei quali siano assegnatari.

Se pure tale misura fiscale sia efficace dal 2018, è dal 28 agosto scorso, con l’avvio della piattaforma, che consente di compilare e inoltrare la richiesta da parte degli Ets, che il social bonus trova definitiva e concreta attuazione.

2Social bonus, l’operatività

Tra le agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore, il social bonus è una delle misure fiscali già efficaci, per la cui operatività non occorre attendere il vaglio Ue.

In particolare, si tratta di un credito d’imposta riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali agli Ets per il recupero di immobili pubblici e beni confiscati alla criminalità organizzata (articolo 81 del Codice del Terzo settore).

La misura agevolativa, plasmata per certi versi su quella dell’art bonus, è già in vigore dal 1° gennaio 2018 ma per la concreta operatività occorreva attendere alcuni passaggi operativi.

È solo con decreto 118 dello scrso 7 luglio che il Ministero ha infatti pubblicato la modulistica che gli enti dovranno osservare per la presentazione (e rendicontazione) dei progetti, per il tramite della piattaforma che è on line dallo scorso 28 agosto.

In sostanza, in questa prima applicazione, termina al 15 settembre di quest’anno la prima scadenza entro la quale è consentito agli enti beneficiari delle liberalità agevolate avranno tempo fino al 15 settembre prossimo per incardinare la procedura di accesso.

3I soggetti beneficiari e la misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è previsto in misura pari:
• al 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e
• al 50% per le erogazioni liberali effettuate da enti e società.

Con la specifica che il beneficio fiscale spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile e nel limite del 5 per mille dei ricavi annui ai titolari di reddito d’impresa.

4Enti beneficiari: il requisito soggettivo e oggettivo

A livello soggettivo, gli enti titolati alla presentazione dei progetti - e destinatari delle liberalità agevolate dal social bonus - sono:
• gli enti già iscritti come Ets nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Rientrano ovviamente nel novero anche le realtà iscritte nel Runts con altre qualifiche proprie del Terzo settore, quale quella di organizzazione di volontariato (Odv), associazione di promozione sociale (Aps), ente filantropico, rete associativa, società di mutuo soccorso;
• gli enti dotati della qualifica di Ets in via transitoria. Vale a dire, ad esempio, quelle Onlus ancora iscritte nell’Anagrafe tributaria, che ancora non hanno completato l’iter di accesso nel Runts ma che possono considerarsi Ets in questa fase transitoria legata all’operatività dei regimi fiscali del Cts e dunque validamente ammessi a presentare istanza.

Sul punto, va inoltre considerato che i beni oggetto degli interventi di recupero debbono assegnarsi agli Ets ed essere utilizzati dagli stessi esclusivamente per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, svolte con modalità non commerciali. In questo senso, le imprese sociali – se pure Ets a pieno titolo – non sembrerebbero ricomprese tra i titolati all’assegnazione degli immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata. Ciò in quanto trattasi di enti che svolgono, in via stabile e principale, attività d’impresa d’interesse generale.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di valutare l’accesso alla procedura non come capofila ma in partenariato con altri Ets assegnatari.

5La procedura: accesso e documenti

Spetta all’Ets beneficiario della liberalità agevolata avviare il procedimento a sportello, entro la prima finestra utile fissata al 15 settembre 2023. Restano ovviamente fermi gli altri termini individuati dalla legge, al 15 gennaio e 15 maggio prossimo.

La procedura è in modalità esclusivamente telematica, tramite la piattaforma che riprende, per certi versi, l’impianto del Runts ove gli enti istanti sono tenuti in via obbligatoria ad essere iscritti.

A livello operativo, l’accesso alla piattaforma avviene da parte del legale rappresentante dell’ente, tramite Spid o Cie, al quale spetterà dunque compilare l’istanza e presentare in allegato la documentazione richiesta, relativa sia all’ente sia al progetto di intervento.

Vale a dire:
• dichiarazioni sostitutive ex Dpr 445/2000 attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo all’ente proponente e agli eventuali enti partner;
• scheda anagrafica dell’ente proponente e eventuali enti partner;
• almeno 2 fotografie del bene oggetto dell’intervento;
• scheda descrittiva del progetto con indicazione specifica di:
- tipologia di interventi che si intendono realizzare,
- attività di interesse generale che gli Ets assegnatari intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali;
- beneficiari diretti delle attività e loro numero;
- eventuale previsione della Valutazione di impatto sociale (Vis) degli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da svolgere, ai sensi del Dm 23 luglio 2019;
• computo metrico-estimativo dei costi con prezzi unitari;
• cronoprogramma degli interventi;
• copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
• copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

Una volta presentata l’istanza, spetta poi ad un’apposita commissione – nominata con decreto del direttore generale Terzo settore del ministero del Lavoro – esaminare i progetti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni in caso di integrazione documentale.

A conclusione dell’istruttoria, la commissione redige l’elenco dei progetti ammessi, in favore dei quali i soggetti donatori potranno fruire dell’agevolazione del social bonus.

6Gli Adempimenti degli Ets beneficiari

Gli Ets ammessi alla procedura e titolari dei progetti di recupero sono tenuti a trasmettere al ministero del Lavoro, secondo la modulistica di cui al decreto 118 citato e con cadenza trimestrale, l’ammontare delle liberalità ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali.

Con l’ulteriore specifica che, a conclusione dei lavori, è previsto l’obbligo di trasmettere il rendiconto finale allegando anche copia del certificato di collaudo e dichiarazione del legale rappresentante, attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica.

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