Come fare perAdempimenti

Soggetti Isa e collegati, versamento unico in scadenza o rateizzazione

di Barbara Marini

  • Quando 15 settembre 2021

  • Cosa scade Versamento di imposte e contributi emergenti dalle dichiarazioni annuali

  • Per chi Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa

  • Come adempiere Modello F24 ed eventuali piani di rateazione

1In sintesi

Ancora pochi giorni per per pagare le imposte e i contributi risultanti dalle dichiarazioni annuali. Scade, infatti il 15 settembre il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Contribuenti che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa possono adempiere tramite modello F24 ed eventuali piani di rateazione.

Mediante l’articolo 9-ter del Dl 73/2021 (Sostegni bis), inserito in sede di conversione nella legge legge 106/2021, è stata disposta l’ulteriore proroga al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini per effettuare i versamenti, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irao e Iva, in scadenza nel periodo tra il 30 giugno 2021 e il 31 agosto 2021.

Con la risoluzione 53/E/2021, pubblicata lo scorso 5 agosto, l’agenzia delle Entrate ha poi chiarito alcuni aspetti relativi alle modalità e ai termini di versamento delle somme oggetto della proroga.

È quindi evidente che tale proroga supera quella contenuta nel Dpcm 28 giugno 2021 che, per i “soggetti Isa”, aveva già rinviato i versamenti al 20 luglio 2021.

Possono beneficiare, a norma del citato articolo 9-ter della richiamata proroga, tutti i contribuenti che, contestualmente:
esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, a prescindere dal fatto che li applichino o meno;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (per tutti 5.164.569,00 euro).

Per espressa previsione legislativa, non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

2I contribuenti coinvolti dalla proroga

La risoluzione 53/E/2021, richiamando il comma 2 dell'articolo 9-ter, chiarisce che la proroga si applica, oltre ai contribuenti soggetti agli Isa, anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
applicano il regime forfettario (articolo 1 comma 54 - 89 della legge 190/2014) o il regime fiscale dei c.d. “minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
ricadono nelle cause di esclusione dagli Isa diverse da quella relativa al limite dei ricavi;
partecipano in qualità di soci a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti prima richiamati.

3L’ambito oggettivo

La proroga al 15 settembre riguarda i seguenti versamenti:
il saldo 2020 e il primo acconto 2021 di Irpef, Ires, Irap, addizionale regionale (solo per il saldo) e comunale Irpef, cedolare secca sulle locazioni, Iva (relativamente al saldo dell'anno 2020), imposta sostitutiva per coloro che rientrano nel regime fiscale forfettario ex legge 190/2014, e nel regime dei c.d. “contribuenti minimi” (articolo 27 del Dl 98/2011), Ivie e/o Ivafe;
le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa ex articolo 110 Dl 104/2020 (compreso l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni);
le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, ad esempio: l’imposta sostitutiva sui “capital gain” in regime di dichiarazione; l’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie;
versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’Inps;
diritto annuale alle camere di commercio.

Non rientra nella proroga del 15 settembre il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, il cui termine di pagamento, inizialmente previsto per il 30 giugno (articolo 1, commi 1122 e 1123, legge 178/2020) è stato differito al 15 novembre 2021 (comma 4 bis dell’articolo 14 del Sostegni bis).

4Le modalità e scadenze di versamento

L’agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione, ha richiamato i seguenti termini di versamento:
15 settembre 2021 per tutti i contribuenti che beneficiano della proroga (titolari o non titolari di partita Iva) e che intendono versare gli importi in un’unica soluzione;
nel caso di versamento rateizzato:
- i contribuenti titolari di partita Iva dovranno versare la prima rata entro il 15 settembre, la seconda entro il 16 settembre, la terza entro il 18 ottobre e la quarta entro il 16 novembre;
- i contribuenti non titolari di partita Iva (perché partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir) verseranno le rate successive al 15 settembre, alle scadenze del 30 settembre (la seconda), del 2 novembre (la terza) e del 30 novembre (la quarta).

Alcune precisazioni:
1. i contribuenti che avevano già iniziato a versare le imposte e i contributi sulla base di un precedente piano di rateazione, potranno versare le rate che scadevano tra il 30 giugno ed il 31 agosto entro la data del 15 settembre senza applicazione di interessi e ricalcolando gli interessi sulle rate successive al 15 settembre alla luce della nuova proroga dei termini di versamento;
2. gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, potranno essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive;
3. i contribuenti che avevano iniziato a versare prima del 15 settembre importi a libera scelta (senza quindi un piano di rateazione), potranno versare il residuo in un'unica soluzione entro il 15 settembre stesso, oppure potranno rateizzarlo sulla base delle scadenze sopra riportate.

Consiglio pratico. Coloro che per svariati motivi scelgano di non scomputare gli interessi già pagati dalle rate successive, potranno comunque recuperare i maggiori importi versati a tale titolo, modificando, tramite il canale civis, il codice tributo associato agli interessi (sostituendolo ad esempio con il codice proprio dell’imposta).

5Il quadro generale delle scadenze

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla risoluzione 53/E, si fornisce di seguito un quadro riepilogativo delle scadenze delle imposte e dei contributi previdenziali.

Contribuenti che non possono beneficiare della proroga:
30 giugno 2021 senza maggiorazione 0,4%
30 luglio 2021 con maggiorazione 0,4%
Contribuenti che possono beneficiare della proroga:
15 settembre 2021 senza maggiorazione 0,4%
Soggetti Ires che non possono beneficiare della proroga e hanno approvato il bilancio 2020 nel mese di giugno 2021:
20 agosto 2021 senza maggiorazione 0,4%
20 settembre 2021 con maggiorazione 0,4%

Con riferimento a quest’ultima categoria (soggetti Ires che non possono beneficiare della proroga), va precisato quanto segue. Il comma 1 dell’articolo 17 del Dpr 435/2001 stabilisce che per i soggetti che, in base a disposizioni di legge o di statuto, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, i versamenti delle imposte vanno effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Nel 2021 a causa dell’emergenza Covid, l’articolo 106 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 21/2021, ha reso possibile approvare i bilanci entro il 30 giugno anche per i soggetti che staturiamente non avevano le ragioni per differire l’approvazione del bilancio nei 180 giorni.

Pertanto, le società che hanno sfruttato tale possibilità hanno potuto effettuare i versamenti entro il 20 di agosto 2021 (posto che il 31 luglio cadendo di sabato, ha fatto slittare la scadenza originaria di versamento).

Conseguentemente questi soggetti potranno ancora effettuare il versamento delle imposte maggiorato dello dello 0,4% entro il 20 settembre 2021.

In definitiva coloro che non hanno potuto prorogare i versamenti perché per esempio hanno superato i limiti di ricavi sono ancora in tempo per effettuare i versamenti, seppur maggiorati, entro il 20 settembre.

Ciò non vale chiaramente per coloro che hanno comunque approvato il bilancio entro il mese di maggio.

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